Corte di giustizia, Sentenza C-713/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024. — LivaNova plc contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Società – Scissioni delle società per azioni – Sesta direttiva 82/891/CEE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Scissione mediante costituzione di nuove società – Nozione di “elemento del patrimonio passivo non (…) attribuito nel progetto di scissione” – Responsabilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti a detta scissione. — Causa C-713/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito la portata della nozione di "elemento del patrimonio passivo" nella disciplina europea delle scissioni societarie. Ha stabilito che la responsabilità solidale delle società beneficiarie copre anche passività ambientali non ancora determinate al momento della scissione, se originate da fatti anteriori all’operazione. La decisione tutela i terzi e i creditori, evitando che la scissione sia usata per eludere obblighi risarcitori o di bonifica.
Scissione societaria e responsabilità solidale delle società beneficiarie per passività ambientali indeterminate sorte da fatti anteriori alla scissione
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891 debba essere interpretato nel senso che la responsabilità solidale delle società beneficiarie per gli elementi del passivo non attribuiti nel progetto di scissione copre solo debiti già determinati alla data della scissione oppure anche passività indeterminate, quali costi di bonifica e danni ambientali accertati dopo la scissione, purché derivino da comportamenti della società scissa anteriori all’operazione; e, in particolare, se tale interpretazione osti a una norma nazionale che estenda la responsabilità anche a conseguenze dannose di condotte successive, come sviluppo di un illecito permanente.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891 deve essere interpretato nel senso che la responsabilità solidale delle società beneficiarie si estende non solo ai debiti del passivo già determinati e non attribuiti nel progetto di scissione, ma anche alle passività indeterminate, come i costi di bonifica e i danni ambientali accertati, quantificati o definiti dopo la scissione, a condizione che derivino da comportamenti della società scissa anteriori all’operazione. Restano invece fuori dall’interpretazione imposta dal diritto dell’Unione le conseguenze di comportamenti successivi alla scissione, anche se connessi a un illecito permanente, la cui imputazione dipende dal diritto nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Sesta direttiva 82/891/CEE
- Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), sesta direttiva 82/891/CEE
- Articolo 22, paragrafo 1, sesta direttiva 82/891/CEE
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera h), sesta direttiva 82/891/CEE
- Articolo 12, paragrafo 3, sesta direttiva 82/891/CEE
- Articolo 11 TFUE
- Codice civile italiano, articolo 2506 bis
- Codice civile italiano, articolo 2506 quater
Scissione societaria e responsabilità solidale per passività ambientali indeterminate
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte suprema di cassazione italiana nell’ambito di una controversia tra LivaNova plc e diverse amministrazioni dello Stato italiano, relativa alla responsabilità per costi di bonifica e danni ambientali collegati ad attività della SNIA SpA anteriori a una scissione societaria. La Corte è stata chiamata a precisare l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891/CEE in materia di scissioni mediante costituzione di nuove società.
Fatti e procedimento principale
Nel 2003 SNIA ha effettuato una scissione con effetti dal 2004, trasferendo una parte del proprio patrimonio a una società di nuova costituzione, la Sorin, poi divenuta LivaNova. In un contenzioso avviato dal Ministero dell’Ambiente per danni ambientali e costi di bonifica relativi a siti industriali a Brescia, Torviscosa e Colleferro, la Corte d’appello di Milano ha ritenuto LivaNova solidalmente responsabile, nei limiti dell’attivo trasferito, per debiti che considerava elementi del passivo non attribuiti nel progetto di scissione. LivaNova ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di cassazione, sostenendo che la responsabilità non potesse estendersi a passività indeterminate o a conseguenze di condotte successive alla scissione.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la sesta direttiva 82/891/CEE, relativa alle scissioni delle società per azioni;
- l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), che disciplina gli elementi del patrimonio passivo non attribuiti nel progetto di scissione;
- l’articolo 22, paragrafo 1, che rende applicabile tale disciplina anche alla scissione mediante costituzione di nuove società;
- l’articolo 12, paragrafo 3, in tema di tutela dei creditori;
- l’articolo 11 TFUE, evocato dalla Corte per leggere la norma in coerenza con la tutela ambientale;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Competenza e ricevibilità
Pur osservando che l’operazione di scissione del procedimento principale non rientrava direttamente nell’ambito applicativo della direttiva, la Corte ha ritenuto competente a rispondere perché il legislatore italiano aveva recepito la regola europea in modo diretto e incondizionato anche per situazioni interne più ampie, mediante l’articolo 2506 bis del codice civile. Ha inoltre respinto i dubbi di ricevibilità sollevati dall’Austria, giudicando la domanda sufficientemente chiara quanto a fatti, diritto nazionale e ragioni del rinvio.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la nozione di "elemento del patrimonio passivo" non è definita dalla direttiva e va quindi interpretata in modo autonomo e uniforme. Nel suo significato ordinario, il termine "passivo" comprende qualsiasi debito della società, certo o incerto, determinato o indeterminato. Sul piano sistematico, la direttiva richiede che il progetto di scissione descriva e ripartisca esattamente gli elementi dell’attivo e del passivo; ne segue che i debiti devono essere già esistenti al momento della scissione, anche se non ancora accertati o quantificati.
In chiave teleologica, la Corte richiama gli obiettivi di tutela dei soci, dei terzi e dei creditori, nonché di certezza del diritto. Escludere le passività ambientali indeterminate consentirebbe a un’impresa di usare la scissione per sottrarsi agli obblighi derivanti da illeciti precedenti, eludendo così la protezione offerta dalla direttiva. La Corte richiama anche l’orientamento espresso nella sentenza I.G.I., valorizzando la finalità di evitare divergenze interpretative e di assicurare un’interpretazione uniforme delle nozioni del diritto societario europeo.
La Corte precisa però un limite importante: la direttiva copre soltanto passività che derivano da comportamenti della società scissa già realizzati prima della scissione. Se i danni derivano da comportamenti successivi, anche se collegati a un illecito permanente, la loro imputazione resta una questione di diritto nazionale.
Decisione
La Corte ha risposto che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva 82/891 deve essere interpretato nel senso che la responsabilità solidale delle società beneficiarie si applica non solo agli elementi determinati del passivo non attribuiti nel progetto di scissione, ma anche alle passività indeterminate, come i costi di bonifica e i danni ambientali constatati o quantificati dopo la scissione, purché derivino da comportamenti anteriori della società scissa. Le spese del procedimento principale restano rimesse al giudice nazionale.
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