Ordinanza n. 11659/2026 - Roma, Sezione 5Q
RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DEL MAECI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il giudizio. Ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie sulla questione dell’ammissibilità del ricorso connessa alla procura speciale alle liti. Ha fissato la successiva udienza camerale al 3 novembre 2026.
Atto impugnato: silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale su un’istanza non ulteriormente specificata
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio del MAECI. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, relativi alla mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti, sottoscritta e legalizzata nelle forme prescritte secondo i criteri enunciati dalla sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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