Cassazione Civile, Ordinanza n. 19875/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'ente territoriale per la casa aveva chiesto il rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su alloggi di edilizia sociale assegnati, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli enti non commerciali perché svolgeva, nell'ambito della disciplina regionale sull'edilizia sociale, un'attività non commerciale; in subordine deduceva che la disciplina invocata doveva comunque condurre a riconoscere il regime di maggior favore rispetto alla sola detrazione d'imposta. La Commissione tributaria regionale aveva invece confermato il diniego di rimborso, ritenendo che l'esenzione presupponesse l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente e che gli immobili assegnati non potessero rientrarvi, evidenziando anche il successivo riconoscimento normativo di una specifica esenzione per gli alloggi sociali. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione di legge, richiamando la normativa statale e regionale sull'esenzione ICI/IMU per enti non commerciali e il d.m. n. 200 del 2012, sostenendo che ricorressero i presupposti soggettivi e oggettivi dell'esenzione; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 10-bis, comma 4, dello Statuto del contribuente, lamentando che il giudice di merito avesse escluso il rimborso nonostante la norma consentisse l'opzione per il regime più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, confermando la decisione di merito che aveva escluso il diritto al rimborso IMU. Secondo la Corte, l'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede che l'attività sia svolta con modalità non commerciali e, in particolare, a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico; nel caso degli alloggi di edilizia sociale il canone di locazione, essendo parametrato anche al recupero dei costi e al reinvestimento, non è simbolico e dunque non consente di qualificare l'attività come non commerciale ai fini dell'esenzione. Sono state inoltre liquidate le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale dei due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
l. Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, art. 19, comma 1
il canone degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi di gestione e a consentire il recupero di risorse per il reinvestimento, quindi non è simbolico
l. Regione Piemonte 3/2010, art. 28, comma 2-bis
richiamata dalla ricorrente come fonte regionale rilevante per l'assetto dell'edilizia sociale
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8
richiamato per il rinvio alla disciplina ICI ai fini IMU
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
l'esenzione presuppone l'utilizzazione diretta degli immobili e lo svolgimento di attività con modalità non commerciali da parte di ente non commerciale
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4
richiamato come disposizione sulla detrazione d'imposta, incompatibile nella ricostruzione della Corte con il diverso regime di esenzione invocato
d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis
ha rimodulato la disciplina dell'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali nel senso delle attività svolte con modalità non commerciali
l. n. 27 del 2012
legge di conversione del d.l. n. 1 del 2012, richiamata nel quadro normativo
d.m. n. 200 del 2012, art. 4, comma 4
qualifica come non commerciali, per le attività ricettive e in generale rilevanti, quelle svolte gratuitamente o con corrispettivi simbolici, comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi e non commisurati al costo effettivo del servizio
l. n. 212 del 2000, art. 10-bis, comma 4
richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di optare per il regime più favorevole
d.p.r. 4 ottobre 2011, n. 14/R
regolamento di attuazione della disciplina regionale sull'edilizia sociale, richiamato per i criteri di determinazione del canone
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L'esenzione IMU/ICI prevista per gli enti non commerciali richiede non solo un requisito soggettivo, ma anche un requisito oggettivo: l'immobile deve essere direttamente utilizzato per attività agevolate svolte con modalità non commerciali.
- L'attività non è commerciale solo se è resa gratuitamente oppure contro un corrispettivo meramente simbolico; un canone che remuneri, anche in parte, costi di gestione o investimento esclude la natura simbolica del corrispettivo.
- La disciplina regionale o settoriale che prevede canoni parametrati ai costi e al reinvestimento conferma la natura non simbolica del corrispettivo e quindi l'inapplicabilità dell'esenzione fiscale invocata.
- Quando il legislatore ha previsto una specifica detrazione d'imposta per una certa categoria di immobili, tale previsione non può essere automaticamente trasformata in un'esenzione se mancano i presupposti normativi espressi.
- In tema di agevolazioni fiscali per enti non commerciali, la nozione di attività svolta con modalità non commerciali deve essere letta in coerenza con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, per evitare che l'esenzione diventi un vantaggio concorrenziale incompatibile.
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