Sentenza del 20/01/2015 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella esattoriale - Ricorso per inesistenza della notifica - Prova della notifica - Altre eccezioni - Preclusione se non poste nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeUna volta accertato che l'Agente della riscossione aveva regolarmente notificato la cartella, è stata ritenuta preclusa la possibilità di sollevare contestazioni ulteriori relative a vizi della cartella che non erano stati fatti valere tempestivamente mediante opposizione. La contestazione limitata alla notifica non consente di introdurre successivamente nuove eccezioni sul contenuto o sulla validità della cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non aver ricevuto la notificazione della cartella esattoriale. La controversia riguardava quindi la prova della notifica e, in particolare, se il destinatario potesse successivamente dedurre anche altri vizi della cartella non indicati tempestivamente nel ricorso originario.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento. La regolare prova della notifica rende conoscibile e contestabile la cartella nei termini previsti.
Art. 2700 del Codice civile
Attribuisce efficacia probatoria privilegiata agli atti pubblici quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Massime di principio
- Chi impugna una cartella contestando soltanto la mancata notificazione rischia di non poter dedurre successivamente altri vizi della cartella, se non li ha indicati tempestivamente.
- Quando l'Agente della riscossione dimostra la regolarità della notifica, decorrono o si considerano operanti le preclusioni relative alla contestazione della cartella.
- Nel proporre opposizione è opportuno formulare, sin dall'inizio, tutte le contestazioni conosciute o conoscibili, comprese quelle relative al contenuto, alla validità del titolo e alla prescrizione o decadenza, ove pertinenti.
- La contestazione della notifica e la contestazione del merito della cartella sono profili distinti: la prima non mantiene automaticamente aperta la possibilità di introdurre in seguito la seconda.
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