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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17075/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti avevano acquistato un immobile con i benefici "prima casa"; l'Ufficio aveva successivamente recuperato l'imposta di registro sia sull'atto di acquisto sia sul mutuo ipotecario, ritenendo decaduti i benefici perché i contribuenti risultavano già proprietari di un altro immobile nello stesso Comune. I contribuenti contestavano la pretesa sostenendo che l'immobile preposseduto fosse stato costruito abusivamente, non sanabile e privo dei requisiti di abitabilità, quindi inidoneo a impedire l'agevolazione. Dopo un primo rigetto in CTP, un primo appello rigettato in CTR e una cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente rigettato l'appello ritenendo che, anche a prescindere dall'abitabilità dell'immobile abusivo, la mera proprietà di altri immobili nel Comune facesse venir meno i requisiti per l'agevolazione e che la dichiarazione resa per ottenerla fosse mendace. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: (1) error in procedendo e violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché la CTR avrebbe ampliato il thema decidendum nel giudizio di rinvio fondando il rigetto su ulteriori immobili e su una diversa causa di revoca non contenuta nell'atto impositivo originario; (2) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo la fondatezza del ricorso e quindi l'illegittimità della condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto che nel processo tributario la novità della domanda o della causa petendi va valutata rispetto al contenuto effettivo dell'atto impositivo impugnato; inoltre, nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta chiuso entro i limiti segnati dalla pronuncia rescindente e dai motivi di appello originari. Poiché il giudice del rinvio aveva valorizzato una causa di revoca (possesso di altre unità immobiliari) non accertato se compresa nell'avviso e non aveva specificamente verificato l'abitabilità dell'immobile indicato nell'avviso stesso, la decisione è stata cassata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare un error in procedendo derivante da decisione resa oltre i limiti del thema decidendum nel giudizio di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla censura sulla condanna alle spese, poi dichiarata assorbita.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura riguardava la regolazione delle spese di lite; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1, nota II-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte richiama la disciplina dell'agevolazione "prima casa" e ribadisce che l'abitazione preposseduta deve essere idonea alla destinazione abitativa.

  • art. 1, comma 131, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    La Corte lo richiama, insieme all'interpretazione costituzionalmente orientata, per affermare che rileva l'idoneità abitativa dell'immobile preposseduto.

  • art. 380.1-bis c.p.c.

    È richiamato per il deposito della memoria illustrativa.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È citato per il principio secondo cui il giudizio di rinvio nel processo tributario è un processo chiuso, preclusivo di nuove domande o eccezioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la novità della domanda o della causa petendi va verificata con riferimento ai fatti e ai presupposti di diritto effettivamente contenuti nell'atto impositivo impugnato; l'Ufficio non può in giudizio ampliare la pretesa oltre i limiti dell'avviso.
  • Il giudizio di rinvio è un processo chiuso: il thema decidendum resta circoscritto ai motivi di appello già proposti e ai limiti segnati dalla sentenza rescindente, con preclusione di nuove domande, eccezioni o motivi estranei.
  • Quando si contesta la revoca dell'agevolazione "prima casa", il giudice deve accertare specificamente il presupposto posto a base dell'atto impositivo e non può sostituirlo con una diversa causa di decadenza non risultante dall'avviso.
  • Se un motivo di ricorso viene accolto per error in procedendo o per violazione dei limiti del giudizio di rinvio, il motivo relativo alle spese resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte di registro
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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