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Sentenza

Sentenza n. 517/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione, caricata il 9 aprile 2025 sulla pagina web riservata del candidato, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta -OMISSIS- e la non ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024; b.) del verbale -OMISSIS- del 29 gennaio 2025 della III Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato – sessione 2024 presso la Corte d’Appello di Catania, nella parte relativa all'elaborato contenuto nella busta contraddistinta al -OMISSIS-; c.) se e nella misura in cui occorra, del verbale -OMISSIS- del 5.12.2024, redatto dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia esame avvocato – sessio-OMISSIS-024, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione dell'esito della prova scritta, con attribuzione del punteggio di 13/30 e non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, nonché i verbali di valutazione dell'elaborato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito negativo della prova scritta dell'esame di abilitazione forense, deducendo, con il ricorso principale, carenza di motivazione, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità della valutazione e disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati ritenuti sufficienti. Ha sostenuto che il solo voto numerico non fosse più sufficiente a motivare la valutazione, alla luce dell'art. 46, comma 5, della legge n. 247 del 2012, e che il proprio elaborato fosse meritevole della sufficienza. Con i motivi aggiunti, notificati il 9 giugno 2025 dopo l'accesso agli atti, ha dedotto la tardività è stata contestata dall'amministrazione; nel merito, ha censurato la manifesta illogicità e disparità di trattamento rispetto a un altro elaborato valutato 18/30, la mancata sottoscrizione del voto da parte del segretario, la violazione dell'anonimato per omesso rimescolamento delle buste e, nuovamente, l'insufficienza della motivazione numerica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, affermando che, per le sessioni d'esame ancora soggette al regime transitorio dell'art. 49 della legge n. 247 del 2012, il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione dell'elaborato e non è necessario annotare osservazioni positive o negative. La riduzione del numero degli elaborati e dei candidati non incide sul differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di motivazione rafforzata. Ha inoltre escluso vizi macroscopici nella valutazione tecnica del compito, rilevando che il giudice può sindacare la discrezionalità della commissione solo in presenza di travisamento, violazione delle regole procedurali o illogicità manifesta percepibile ictu oculi; il parere tecnico di parte non può sostituire la valutazione dell'organo pubblico competente. La censura di disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati è stata respinta perché non erano emersi elementi evidenti di irragionevolezza nella valutazione complessiva degli elaborati comparati. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR li ha ritenuti tempestivi: il termine di 60 giorni decorreva dalla comunicazione del 9 aprile 2025 e, poiché l'8 giugno cadeva di domenica, la notificazione del 9 giugno era tempestiva. Nel merito, pur riconoscendo che un elaborato di altro candidato, valutato 18/30, appariva palesemente povero e non meritevole della sufficienza, ha escluso che tale sopravvalutazione potesse comportare la rivalutazione dell'elaborato del ricorrente. L'esame forense non è un concorso per posti limitati e l'eventuale errore favorevole commesso nei confronti di altro candidato può incidere, al più, sulla posizione di quest'ultimo. Il motivo sulla sottoscrizione è stato respinto perché il voto risultava sottoscritto dal segretario e dal presidente; quello sull'anonimato perché dal verbale risultava effettuato il rimescolamento delle buste. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 R.D. 37/1934

    Richiamato quale fondamento della disciplina previgente sull'attribuzione del punteggio numerico nelle prove dell'esame forense.

  • art. 24 R.D. 37/1934

    Richiamato insieme all'art. 23 quale base della valutazione mediante voto numerico.

  • art. 46, comma 5, l. 247/2012

    Prevede il futuro obbligo di annotare osservazioni positive o negative sui vari punti dell'elaborato; tale obbligo non era ancora applicabile alla sessione esaminata per effetto della disciplina transitoria.

  • art. 49 l. 247/2012

    Dispone il differimento per tredici anni dell'applicazione delle nuove modalità di svolgimento e motivazione dell'esame forense, imponendo per il periodo transitorio l'applicazione della disciplina previgente.

Massime di principio

  • Nelle sessioni dell'esame di abilitazione forense ricadenti nel periodo transitorio previsto dall'art. 49 della legge n. 247 del 2012, il voto numerico attribuito all'elaborato è sufficiente a motivare la valutazione, senza necessità di annotazioni o spiegazioni analitiche previste dall'art. 46, comma 5, della medesima legge.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte dell'esame forense costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità e irragionevolezza percepibile dall'esterno e ictu oculi.
  • Un parere tecnico di parte o una diversa valutazione dell'elaborato non può sostituire il giudizio della commissione esaminatrice, quando non siano dimostrati errori di fatto o vizi macroscopici della valutazione.
  • L'eventuale valutazione favorevole erronea attribuita all'elaborato di un altro candidato non determina, di per sé, l'illegittimità della valutazione sfavorevole attribuita al ricorrente, poiché l'esame forense non è una procedura concorsuale per la copertura di posti limitati e le posizioni dei candidati sono autonomamente valutate.
  • La disparità di trattamento tra elaborati può rilevare come vizio di legittimità solo quando emerga una macroscopica ingiustizia o irragionevolezza, non essendo sufficiente il mero confronto soggettivo tra le valutazioni o la diversa opinione del candidato.
  • Il termine per impugnare l'esito negativo di una prova d'esame decorre dalla comunicazione dell'esito; se il termine scade in giorno festivo, la notificazione è tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEsami di abilitazione
RamiPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionali
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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