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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34846/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che, in sede di esecuzione, ha valutato la "fungibilità" di un periodo di pena e la detrazione della custodia cautelare prestata. Giannone sosteneva che il periodo di custodia cautelare dal 15/11/2015 al 28/07/2017, relativo al procedimento n. 6321/2014, dovesse essere computato a suo favore (come presofferto) e non fosse in sovrapposizione con altre pene definitive; perciò chiedeva la detrazione da una pena in esecuzione che, a seguito di riconoscimento di continuazione, era stata rideterminata in mesi quattro di reclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato l'esclusione della possibilità di considerare, ai fini della fungibilità, la custodia cautelare più ampia effettivamente sofferta rispetto alla pena poi ridotta (da anni tre mesi otto a mesi quattro) quando tale pena rideterminata resta parte di un cumulo ancora attivo. Ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui, nel caso di reati in continuazione, occorre scindere il continuum per individuare le violazioni anteriori all'inizio della detenzione "sine titulo" e calcolare la quota di pena che rende possibile la fungibilità, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 657, comma 4, c.p.p. Pertanto la causa è rinviata perché la Corte territoriale verifichi, secondo i criteri indicati, se e in quale misura la custodia cautelare debba essere portata in detrazione.

Norme richiamate

  • art. 137 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente come norma invocata per errori di applicazione; la Corte non entra nel merito di una interpretazione specifica sul punto ma valuta complessivamente la corretta applicazione delle norme sul computo e la fungibilità.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione: il comma 4 prevede che, ai fini della determinazione della pena da eseguire, si computi solo la custodia cautelare sofferta e le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato. La Corte precisa che, nel caso di reati in continuazione, bisogna scindere il reato continuato nelle singole violazioni e determinare la parte di detenzione inutile rispetto alla pena effettivamente applicata a ciascun frammento, nei limiti indicati dall'art. 657, comma 4.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato quale presidio che ha determinato, nel caso concreto, la riduzione della pena definitiva (a seguito di riconoscimento della continuazione e del relativo incremento/compensazione). La Corte evidenzia che la pena ridotta deve essere considerata nella determinazione della pena complessiva e nella verifica della possibile detrazione della custodia cautelare.

  • art. 74 d.p.r. n. 309/1990 (TU stupefacenti)

    Norma sostanziale relativa ad uno dei reati per i quali era stata scontata una pena. La Corte valuta la temporaneità della condotta e l'incidenza della pena già espiata rispetto alla continuazione.

  • art. 23 legge n.110/1975

    Richiamato come riferimento normativo per uno degli specifici capi di imputazione che concorrono al cumulo; la sentenza lo enumera fra i reati considerati nella pronuncia di merito.

  • art. 648 cod. pen.

    Indicato come norma penale relativa a uno dei capi contestati; citato nell'ambito dell'elencazione dei reati oggetto della sentenza di merito.

  • art. 73 TU stupefacenti (d.p.r. 309/1990)

    Altro riferimento sostanziale ai reati per i quali sono state determinate pene ed effettuati i calcoli di cumulo/fungibilità; la Corte lo menziona nel contesto della composizione del cumulo.

Massime di principio

  • Nel caso di reati in continuazione va operata la scissione dei singoli episodi quando il dato temporale diventa dirimente, per verificare quale parte di custodia cautelare possa essere considerata "presofferto" ai fini della fungibilità.
  • Ai fini dell'art. 657, comma 4, c.p.p., si computa come utile alla pena da eseguire solo la custodia cautelare "sine titolo" subita dopo la commissione del reato; bisogna individuare la quota di detenzione che risulta effettivamente inutile rispetto alla pena poi inflitta.
  • Se la pena originaria poi ridotta rimane inserita in un cumulo non esaurito, la parte di custodia cautelare relativa alla pena maggiore inizialmente subita può essere presa in considerazione per la detrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e previa corretta motivazione.
  • La semplice determinazione di una pena complessiva per continuazione non implica automaticamente l'imputazione al periodo di detenzione gia' scontato della differenza formatasi: occorre valutare singolarmente i rapporti temporali tra fatti, detenzioni e pene definitive.
  • In caso di insufficiente o carente motivazione del giudice dell'esecuzione sulla non computabilità di periodi di custodia, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame, con l'obbligo di applicare i principi giurisprudenziali richiamati.

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