Cassazione Penale, Sentenza n. 31494/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (contestata violazione dell'art. 62-bis c.p.). Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato il rifiuto di riconoscere le attenuanti generiche richieste nell'atto di appello, chiedendo l'annullamento della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha confermato la sentenza di appello (che aveva in parte riformato la decisione di primo grado qualificando il fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 T.U. stupefacenti e rideterminando la pena in 8 mesi di reclusione e euro 2.000,00 di multa). I giudici di legittimità hanno ritenuto che il ricorso non contestasse la responsabilità e che la richiesta di attenuanti generiche fosse formulata in modo generico e senza specificare le ragioni che ne avrebbero giustificato il riconoscimento; inoltre la sentenza di primo grado aveva già fondatamente escluso le attenuanti generiche richiamando la condotta processuale dell'imputato (ad es. assenze ai controlli della P.G.), motivo che giustificava il diniego. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che riconosce la discrezionalità del giudice del merito nel concedere o negare tali circostanze e l'assenza di obbligo di motivazione dettagliata se non vi è stata una specifica istanza motivata in grado di essere sindacata in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73 DPR 309/1990 (T.U. stupefacenti)
La Corte di appello ha riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, e la Cassazione ha confermato la rideterminazione della pena sulla base di tale qualificazione.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata al riconoscimento di circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la mera invocazione dell'art. 62-bis senza elementi specifici non obblighi il giudice di merito a concedere o motivare ulteriormente le attenuanti generiche.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato proposto nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti della motivazione indicata dal ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 3, sent. n. 26272/2019 Rv.276044; Sez.3 sent. n.35570/2017 Rv.270694; e altre
Principio consolidato secondo cui il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito; il giudice non è obbligato a motivare il diniego in modo particolare se l'istanza in appello non è stata formulata con specifici argomenti che ne giustifichino il riconoscimento.
Massime di principio
- La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito e, in assenza di motivi specifici e dettagliati posti dall'istante, il giudice d'appello non è obbligato a fornire una motivazione approfondita sul diniego.
- Una deduzione generica, priva di specifiche ragioni o elementi fattuali a sostegno dell'istanza di attenuanti, è insufficiente per ribaltare la valutazione di merito in sede di legittimità.
- Se la sentenza di primo grado ha motivatamente escluso le attenuanti (es. per condotte processuali rilevanti come inosservanza di obblighi di controllo), tale valutazione può legittimamente essere confermata in appello e non è sindacabile in cassazione salvo errori di diritto o illogicità manifeste.
- Per ottenere il sindacato in sede di cassazione sul diniego delle attenuanti generiche occorre dimostrare che la decisione del giudice di merito sia viziata da un errore logico-giuridico e non solo contestare la carenza di motivazione in termini generici.
- In fase d'appello l'istanza di attenuanti generiche è più efficace se corredata da riferimenti fattuali e giuridici precisi che ne giustifichino il riconoscimento; la mera richiesta di pena minima senza spiegazioni specifiche difficilmente avrà successo.
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