Cassazione Penale, Sentenza n. 17627/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'applicazione da parte del Tribunale di Palermo della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di rivestire uffici direttivi nella Mosina Costruttori Srl, per reati indicati negli artt. 81, 640, 640-bis c.p. e art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) carenza o mera apparenza della motivazione sul giudizio di gravità indiziaria per i capi 1-15, contestando discrepanze nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione dell'avanzamento lavori; 2) errata qualificazione giuridica dei fatti come truffa aggravata (640-bis), sostenendo che la maggior parte delle commesse fosse completata o in via di completamento e che eventuali ritardi derivassero dalla crisi di liquidità causata dal blocco dei crediti d'imposta; 3) omissione di motivazione rispetto alle produzioni difensive sull'assetto organizzativo e alla consulenza contabile di parte; 4) omissione di motivazione e carenza di gravità indiziaria sul capo 16 (delitto tributario per indebita compensazione/cessione di crediti facciate), anche con riferimento alla riconducibilità dei crediti alle commesse inattuate; 5) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione delle condotte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in cassazione ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e disposto la misura interdittiva nei confronti di Piraino. La Corte ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale: è stato ricostruito un meccanismo fraudolento articolato in quattro fasi (emissione di fatture per lavori solo in parte eseguiti, costituzione di crediti d'imposta fittizi, cessione dei crediti alla Mosina Costruzioni s.r.l. e monetizzazione/compensazione dei crediti). La Corte ha richiamato le indicazioni delle Sezioni Unite e della giurisprudenza sulla natura consumativa della truffa e sulla rilevanza della monetizzazione dei crediti fiscali quale momento consumativo del reato tributario; ha ritenuto non decisiva la mancata contestazione di false fatturazioni e ha ritenuto corretta la distinzione fra crediti spettanti e non spettanti, quantificando parte dei crediti ritenuti illeciti. In ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito una motivazione rafforzata, superando le valutazioni del GIP, e abbia adeguatamente valutato il pericolo di reiterazione anche alla luce delle modalità seriali e della persistenza, fino a tempi recenti, della monetizzazione dei crediti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento al concorso di reati/partecipazione: la Corte tiene conto della pluralità di fattispecie e della loro connessione nel quadro indiziario che descrive il meccanismo fraudolento
art. 640 cod. pen.
La costituzione di un credito d'imposta fittizio mediante fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e opzione per sconto in fattura o cessione integra il delitto di truffa mediante artifici e raggiri; la condotta può consistere nella creazione di una falsa rappresentazione documentale idonea a indurre in errore l'amministrazione finanziaria
art. 640-bis cod. pen.
Aggravamento per il fatto commesso in danno dello Stato mediante abuso di istituti fiscali; la Corte ritiene che il meccanismo descritto, volto a ottenere indebiti crediti d'imposta e la loro monetizzazione, rientri nella fattispecie aggravata
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Rinvio alla fattispecie tributaria relativa all'indebita compensazione o utilizzo di crediti d'imposta non spettanti; la Corte considera consumativa la condotta al momento della monetizzazione/compensazione del credito
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Regola il giudizio di gravità indiziaria; la Corte valuta che il Tribunale abbia motivato adeguatamente la gravità indiziaria in rapporto ai capi contestati
art. 273 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle prove e delle produzioni difensive; la Corte ritiene che il Tribunale abbia considerato e motivatamente respinto la consulenza contabile di parte
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che consente la trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti; citata per la procedura processuale seguita
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali del ricorrente; applicata dalla Corte per la condanna alle spese
Orientamenti delle Sezioni Unite (richiamati)
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la costituzione e monetizzazione di crediti d'imposta fittizi con opzione per sconto o cessione integra le fattispecie di truffa e di reato tributario; la Corte ha applicato tale linea interpretativa al 'Bonus Facciate' e alla sequenza delittuosa descritta
Massime di principio
- In sede di valutazione cautelare la gravità indiziaria può essere desunta da un quadro indiziario complessivo e seriale: non è necessario che tutti i singoli appalti risultino integralmente fittizi, se l'insieme delle condotte evidenzia un meccanismo fraudolento
- La configurabilità del reato di truffa aggravata nello sfruttamento di agevolazioni fiscali (es. Bonus Facciate/Superbonus) dipende anche dalla documentazione e dalla coincidenza temporale fra emissione fatture, stato di avanzamento lavori e successiva monetizzazione o compensazione dei crediti fiscali
- La monetizzazione o la compensazione con modello F24 di crediti d'imposta inesistenti costituisce momento consumativo rilevante per la configurazione del reato tributario; pertanto la prescrizione della consumazione non coincide necessariamente con la stipula del contratto ma con la effettiva utilizzazione del credito
- Nelle impugnazioni cautelari la Corte è limitata nel riesame: non può sostituirsi al giudice di merito nella nuova valutazione dei fatti salvo che emerga manifesta illogicità o violazione di norme; tuttavia, nel caso di riforma in peius rispetto a una decisione favorevole all'indagato, è richiesto al giudice dell'impugnazione un livello argomentativo rafforzato che motivi adeguatamente il diverso apprezzamento
- Le deduzioni difensive basate su consulenze contabili e sull'assetto organizzativo dell'impresa devono essere esaminate e censite nel provvedimento, ma la loro efficacia liberatoria dipende dalla coerenza e verificabilità documentale: incoerenze o impossibilità di riscontro possono rendere inefficaci tali documenti
- La mancata contestazione di specifiche fatture o la scelta dell'Autorità nel non contestare tutte le modalità di fatturazione non esclude la rilevanza indiziaria complessiva: la valutazione spetta all'Autorità inquirente e al giudice che può distinguere fra crediti spettanti e non spettanti
- Quando il giudice del riesame riforma una decisione di rigetto, deve operare un confronto puntuale con le argomentazioni del primo giudice e fornire una spiegazione più persuasiva delle ragioni che giustificano la misura cautelare, specialmente con riguardo al pericolo di reiterazione
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