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Ordinanza

Ordinanza n. 1457/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa emanazione di ogni più opportuna misura cautelare, - del DDG 3059/2024 (PNRR 2) di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 (doc. 1), del decreto n 205 del 2023, con il quale il Ministero intimato dettava Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ivi compreso ogni suo allegato (doc. 2); delle graduatorie di merito e degli idonei pubblicate in data 20.10.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 19362 (doc. 3), della rettifica pubblicata in data 21.10.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 19586 (doc. 4), della graduatoria pubblicata in data 11.11.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 21032 (doc. 5) della rettifica pubblicata in data 11.11.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 21114 (doc.7) da USR Piemonte per la classe di concorso A060, Regione Piemonte; nonché per quanto di ragione del Decreto 137/2025 del MIM e suoi allegati (doc. 8); di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.

Giustizia amministrativa202515858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali e atti di indizione e disciplina del concorso docenti, graduatorie di merito e degli idonei e relativi atti di pubblicazione e rettifica per la classe di concorso A060 nella Regione Piemonte

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'adozione di ogni misura cautelare, il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 e il DDG 3059/2024, concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché le graduatorie di merito e degli idonei e i relativi atti di pubblicazione e rettifica adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la classe di concorso A060. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. Ha quindi accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati e senza adottare ulteriori misure cautelari. L'udienza pubblica è stata fissata al 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando le esigenze della parte possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, di disporre tale fissazione senza sospendere gli atti impugnati.

  • art. 59, comma 11, d.l. 25 maggio 2021, n. 73

    È indicato quale base normativa del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.

  • d.l. 30 aprile 2022, n. 36

    È richiamato quale fonte modificativa della disciplina legislativa posta a fondamento del concorso.

  • d.l. 22 giugno 2023, n. 75

    È richiamato quale ulteriore fonte modificativa della disciplina del concorso.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati.
  • La fissazione sollecita dell'udienza di merito costituisce una misura cautelare alternativa alla sospensione degli atti, quando il differimento della decisione sul merito rappresenti la principale esigenza di tutela dedotta.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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