Ordinanza n. 40/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 18/2026, resa tra le parti, pubblicata il 14 gennaio 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2300/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia n. 18/2026, che aveva respinto la domanda di sospensione del decreto assessoriale n. 845/2025 e, in particolare, dell’articolo 10 dello schema di contratto recante la clausola di salvaguardia
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le strutture sanitarie accreditate hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia, chiedendo la sospensione del decreto dell’Assessore regionale della Salute n. 845 del 1° agosto 2025, concernente la determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2025, e dei relativi allegati. La domanda cautelare era rivolta soprattutto contro l’articolo 10 dello schema di contratto, rubricato clausola di salvaguardia, che subordinava la sottoscrizione del contratto alla rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese e ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti presupposti o collegati, inclusi quelli concernenti i tetti di spesa e le tariffe. Le appellanti hanno dedotto l’illegittimità della clausola, in quanto idonea a imporre una rinuncia preventiva e successiva alla tutela giurisdizionale.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello cautelare limitatamente all’articolo 10 dello schema di contratto. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie incompatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla piena tutela giurisdizionale una clausola che imponga alla struttura privata la rinuncia preventiva o successiva a ogni azione contro atti già impugnati o ancora impugnabili, relativi alla determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti. Il Collegio ha richiamato la propria precedente decisione n. 650/2025, che aveva affermato la nullità di una clausola analoga per contrarietà a norme imperative, in particolare all’art. 1462 c.c., e per indeterminatezza dell’oggetto. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché, senza tutela cautelare, le strutture accreditate sarebbero state costrette a scegliere tra l’interruzione della remunerazione e la sospensione dell’accreditamento, da un lato, e la sottoscrizione della clausola ritenuta contraria all’ordine pubblico negoziale, dall’altro. In riforma dell’ordinanza del TAR, ha quindi accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati, disposto la trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e condannato l’Assessorato al pagamento delle spese del giudizio cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in connessione con la misura cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 1462 c.c.
È richiamato quale norma imperativa rispetto alla quale una clausola che imponga rinunce alla tutela giurisdizionale può risultare contraria e quindi nulla.
Massime di principio
- Una clausola inserita in un contratto tra amministrazione e soggetto privato accreditato, che imponga la rinuncia preventiva o successiva alle azioni e impugnazioni contro provvedimenti già impugnati o impugnabili, relativi ai tetti di spesa, alle tariffe o agli atti collegati e presupposti, è prima facie incompatibile con il diritto costituzionale alla piena tutela giurisdizionale e può risultare nulla per contrarietà a norme imperative e all’ordine pubblico negoziale.
- Sussiste il periculum in mora quando la mancata sospensione di una clausola di salvaguardia costringe una struttura sanitaria accreditata a scegliere tra la rinuncia alla tutela giurisdizionale, necessaria per ottenere la remunerazione delle prestazioni, e l’interruzione della remunerazione con possibile sospensione dell’accreditamento.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può riformare l’ordinanza del TAR e concedere la tutela limitatamente alla clausola negoziale prima facie lesiva, senza estendere automaticamente la sospensione agli ulteriori contenuti del provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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