Sentenza del 15/04/2016 n. 2142 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo espone il principio applicabile alla revocazione nel processo tributario, ma non riporta i fatti del caso, le parti, l'atto impugnato né i motivi concretamente proposti. In particolare, non consente di stabilire quale errore fosse stato dedotto o quale circostanza processuale fosse controversa.
La decisione
Non sono indicati l'esito della decisione, il giudice che l'ha pronunciata, eventuali statuizioni sulle spese o gli effetti della pronuncia. Il principio riportato chiarisce che la revocazione per errore di fatto è ammessa quando la decisione dipende da una falsa percezione immediata e concreta di circostanze decisive risultanti dagli atti, tale da integrare una svista materiale. Non è invece rimedio per contestare un'interpretazione giuridica o una valutazione delle prove: questi errori, se ricorrono, possono essere dedotti nell'eventuale giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 395 c.p.c.
In tema di processo tributario, trova applicazione l'art. 395 c.p.c. (in base al rinvio operato dall'art. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546/92) laddove l'errore di fatto commesso dal Giudice derivi da una falsa percezione delle circostanze decisive che emergono dagli atti, rilevabili in maniera immediata, semplice e concreta, da cui derivi una svista materiale.
La revocazione per errore di fatto è circoscritta alla svista percettiva su circostanze decisive che risultano dagli atti e sono rilevabili senza un'attività interpretativa complessa; non consente di rimettere in discussione il giudizio giuridico o valutativo del giudice.
Art. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992
In tema di processo tributario, trova applicazione l'art. 395 c.p.c. (in base al rinvio operato dall'art. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546/92) laddove l'errore di fatto commesso dal Giudice derivi da una falsa percezione delle circostanze decisive che emergono dagli atti, rilevabili in maniera immediata, semplice e concreta, da cui derivi una svista materiale.
La disposizione opera da norma di rinvio che rende applicabili al processo tributario i motivi di revocazione dell'art. 395 c.p.c., compreso quello relativo all'errore percettivo nei limiti descritti.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è utilizzabile quando il giudice abbia percepito in modo materialmente errato una circostanza decisiva risultante dagli atti, riconoscibile in modo immediato e concreto.
- Non basta sostenere che il giudice abbia valutato male un documento, una prova o un fatto: se la censura presuppone un apprezzamento o un'interpretazione, riguarda un errore di giudizio e non un errore revocatorio.
- La revocazione non sostituisce il ricorso per cassazione: gli errori interpretativi o di valutazione delle risultanze processuali possono essere contestati, ricorrendone i presupposti, nel giudizio di legittimità.
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