Cassazione Penale, Ordinanza n. 04514/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con il primo giudice, del reato previsto dall'art. 7, comma 15-bis, cod. strada. La difesa ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse fondata su prove ritenute inadeguate e insufficienti e che mancasse la prova della definitività del precedente provvedimento del gennaio 2019, richiamato quale presupposto della contestazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente dedotto come vizio di legittimità, mirasse in realtà a una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, profili riservati al giudice di merito; quanto alla definitività della precedente violazione accertata con verbale del 28.1.2019, ha considerato la censura generica e meramente oppositiva rispetto alla motivazione della Corte territoriale, che aveva richiamato la deposizione del teste di polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze difensive erano sostanzialmente dirette a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito, e che la questione relativa alla definitività del precedente accertamento era stata affrontata con motivazione puntuale dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
La disposizione è richiamata come norma incriminatrice o sanzionatoria posta a fondamento della responsabilità dell'imputato; la sentenza non ne offre un'esegesi autonoma, ma conferma la condanna già affermata nei giudizi di merito.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di un vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censure quando, letta nel suo complesso, dia conto in modo congruo e non illogico delle ragioni della decisione, anche mediante il richiamo a massime di esperienza e a elementi probatori convergenti.
- Le doglianze generiche e meramente oppositive non sono idonee a scardinare una motivazione specifica e puntuale sulla sussistenza dei presupposti del reato o del fatto contestato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei termini previsti dalla disciplina processuale.
Come è indicizzato
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