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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39484/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per furto in abitazione aggravato (notte, rottura del vetro dell'auto e asportazione di un navigatore) e per evasione dagli arresti domiciliari, entrambi commessi il 9 aprile 2015. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con otto motivi: inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva (art. 513 c.p.p.); mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio e apoditticità della valutazione degli indizi (assenza di riconoscimenti, mancanza di ritrovamenti della refurtiva, sangue non analizzato); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 62-bis c.p.) nonostante la collaborazione per l'esame; e infine eccessività della pena rispetto al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le censure. Ha ritenuto che, anche escludendo le dichiarazioni spontanee, la condanna trovava fondamento in elementi autonomi: tracce di sangue continuative dall'interno dell'auto all'appartamento del ricorrente, la presenza di una ferita alla mano del Pelusi al momento dell'intervento di polizia e la corrispondenza della corporatura con la descrizione di un teste. I motivi di gravità indiziaria e di insufficienza della prova sono stati valutati come mera rivalutazione critica degli atti di merito; il mancato riconoscimento delle attenuanti è stato motivato con i precedenti specifici e la condotta del ricorrente; la determinazione della pena è stata ritenuta nei limiti discrezionali del giudice e non eccessiva. Consegue condanna alle spese e applicazione di una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Richiama l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria in assenza di assistenza difensiva; la Corte tuttavia osserva che tali dichiarazioni non sono state decisive perché la condanna si fonda anche su altri elementi probatori

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Collegato al principio dell'assoluzione quando non sia provata la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto tale principio rispettato dai giudici di merito

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione della sentenza di condanna e sulla valutazione della prova; utilizzata per valutare la correttezza dell'accertamento di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha condiviso il mancato riconoscimento per i precedenti e la condotta del ricorrente

  • art. 133 cod. pen.

    Principi direttivi per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti; applicato per valutare la discrezionalità nella determinazione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di inammissibilità del ricorso e dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia senza assistenza difensiva possono essere inutilizzabili, ma ciò non impedisce la condanna se sussistono elementi di prova indipendenti e convergenti.
  • La valutazione della gravità indiziaria e del principio 'oltre ogni ragionevole dubbio' spetta ai giudici di merito e la Cassazione sindaca solo vizi di logicità, motivazione o violazioni di legge, non una diversa interpretazione dei fatti.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dai precedenti specifici e dalla condotta dell'imputato; la mera disponibilità a collaborare non obbliga il giudice a concederle.
  • La determinazione della pena, se effettuata in misura compresa tra il minimo e il massimo edittale e adeguatamente motivata, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e difficilmente è sindacabile in Cassazione.
  • Elementi materiali di collegamento tra scena del reato e domicilio (per esempio tracce ematiche continue) e condizioni personali (ferite compatibili, descrizione fisica) possono costituire prova indiziaria solida anche in assenza di riconoscimenti diretti o del ritrovamento della refurtiva.

Testo integrale

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