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Ordinanza

Ordinanza n. 362/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione dell’ARERA del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 23 giugno 2021, recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; nonché, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli gravati, anche non conosciuto, tra cui la comunicazione del GSE prot. n. GSEWEB/P20220378358 del 9 luglio 2022, recante “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. ‘Decreto Sostegni ter’, intestati a Società Chimica Bussi S.p.A.”; il documento per la consultazione dell’ARERA del 29 marzo 2022, n. 133/2022/R/EEL, pubblicato sul sito dell’Autorità in pari data; nonché la “Guida all’utilizzo dell’applicazione web per l’invio della comunicazione di esenzione per impianti interessati dalle previsioni dell’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4”, pubblicata dal GSE sul proprio sito web in data 7 luglio 2022; eventualmente previo rinvio incidentale alla Corte costituzionale per la questione di costituzionalità dell’art. 15-bis d.l. 4/2022 e s.m.i. e/o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea; per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti: di tutti gli atti già in precedenza impugnati in seguito all’entrata in vigore del Regolamento del Consiglio UE 6 ottobre 2022, n. 2022/1854 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 261/I del 7 ottobre 2022; dei successivi atti conseguenziali ed esecutivi adottati dal GSE, ivi inclusi la fattura n. 1472216 del 18 ottobre 2022 relativa alla rettifica del prezzo di cessione dell’energia per il periodo febbraio-agosto 2022, la fattura n. 1552764 del 14 novembre 2022 relativa alla rettifica del prezzo di cessione dell’energia per il periodo settembre 2022e le presupposte Regole Tecniche del GSE (senza data), limitatamente al paragrafo 5, recanti “Art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25”; nonché per l’accertamento che nulla è dovuto dalla ricorrente al GSE a titolo di restituzione degli importi a titolo di rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; eventualmente previo rinvio incidentale alla Corte costituzionale per la questione di costituzionalità dell’art. 15-bis d.l. 4/2022 e s.m.i. e/o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea; per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: della deliberazione dell’ARERA del 4 aprile 2023, n. 143/2023/R/EEL, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 6 aprile 2023, recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” e del relativo Allegato A recante “Modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione”; della deliberazione n. 266/2022 dell’ARERA, già impugnata nel presente giudizio, e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali; nonché per l’accertamento del difetto dei presupposti di applicazione dell’art. 15-bis del d.l. 4/2022 e che conseguentemente nulla è dovuto dalla ricorrente al GSE a titolo di restituzione delle partite economiche ai sensi dell'art 15 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 anche per l’anno 2023; eventualmente previo rinvio incidentale alla Corte costituzionale per la questione di costituzionalità /o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea in relazione all’art. 15-bis d.l. 4/2022 e s.m.i. ed all’art. 1 commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per le ragioni dedotte nel presente atto; per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti: del provvedimento implicito con cui il GSE ha dato applicazione della deliberazione 143/2023 e concluso il procedimento di regolazione delle partite economiche in relazione all’impianto idroelettrico della ricorrente denominato “Tirino Inferiore” per il periodo gennaio-giugno 2023 (fattura n.371050 e fattura n.371051 del 20.02.2025); nonché, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli gravati, anche non conosciuto o tacito, tra cui (i) la deliberazione dell’ARERA del 4 aprile 2023 n. 143/2023 e relativo Allegato A, pubblicata sul sito dell’ARERA il 6 aprile 2023, recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197/22, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti di produzione” e relativo Allegato A; e (ii) la deliberazione dell’ARERA del 21 giugno 2022 n. 266/2022, già impugnate in atti; nonché, per l’accertamento negativo della debenza al GSE degli importi richiesti a titolo di c.d. extraprofitti di cui all’art. 15-bis d.l. 4/2022 per il periodo 2022 ed il periodo gennaio-giugno 2023, neppure a titolo di compensazione; della insussistenza del diritto del GSE a compensare i predetti importi con altre somme eventualmente dovute dalla ricorrente a qualsiasi titolo; previo rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale sulla conformità dell’art. 15-bis d.l. 4/2022 e s.m.i. e/o della legge 197/2022 e/o previa rimessione della questione di legittimità costituzionale.

Giustizia amministrativa202202232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni ARERA attuative dell’art. 15-bis d.l. 4/2022, atti applicativi del GSE e richieste di restituzione dei ricavi extra-margine, comprese le fatture relative ai periodi febbraio 2022-giugno 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disciplina attuativa dell’art. 15-bis del d.l. 4/2022, le successive deliberazioni ARERA e gli atti del GSE con cui sono state determinate e richieste le somme da restituire a titolo di rettifica del prezzo di cessione dell’energia e di ricavi extra-margine. Ha inoltre proposto domande di accertamento negativo della debenza e contestato la possibilità per il GSE di compensare tali importi con altre somme dovute. Sono state prospettate questioni di compatibilità della normativa interna con il diritto dell’Unione europea e di legittimità costituzionale. Con domanda cautelare autonoma del 9 marzo 2026, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, delle fatture, delle richieste di pagamento e delle diffide del GSE.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo, ha ritenuto che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE, Sez. IV, n. 423 del 22 gennaio 2026, debba essere esclusa l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della normativa interna che, per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023, ha fissato un tetto ai ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, imponendo la restituzione dei ricavi extra-margine. Quanto ai vizi propri degli atti impugnati, il fumus boni iuris non è stato ravvisato, anche perché la ricorrente non ha dimostrato i presupposti fattuali necessari per essere qualificata come soggetto autoproduttore. Il TAR ha lasciato impregiudicata la questione di giurisdizione relativa alle fatture, alle richieste di pagamento e alle diffide emesse dal GSE. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l’importo complessivamente richiesto dal GSE risultava ampiamente inferiore alle disponibilità liquide dimostrate dalla società. Le spese della fase cautelare sono state riservate al giudizio definitivo.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    fissava un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, imponendo la restituzione dei c.d. ricavi extra-margine

    La disciplina interna sui ricavi extra-margine, applicabile dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023, è stata ritenuta non incompatibile con il diritto dell’Unione europea alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE richiamata dal TAR.

  • art. 1, commi da 30 a 38, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamati quali disposizioni legislative ulteriormente attuate dagli atti ARERA impugnati; l’ordinanza non svolge una distinta interpretazione di ciascun comma.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare, valutando fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • Alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE n. 423 del 22 gennaio 2026, non è incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale che, per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023, impone ai produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile la restituzione dei ricavi di mercato eccedenti il tetto normativamente previsto.
  • In sede cautelare, la mancata dimostrazione dei presupposti fattuali per la qualificazione dell’operatore come autoproduttore impedisce di ravvisare, allo stato degli atti, il fumus boni iuris delle censure rivolte ai provvedimenti applicativi della disciplina sui ricavi extra-margine.
  • Il periculum in mora non sussiste quando l’importo richiesto dall’amministrazione, valutato in rapporto alle disponibilità liquide dimostrate dal ricorrente, non risulta idoneo a determinare un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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