Regolamento (UE) 2016/1016
Regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, sulla base dei pareri EFSA e delle consultazioni con i partner commerciali, i limiti massimi di residui (LMR) per cinque sostanze attive in numerose categorie di prodotti vegetali e animali. In alcuni casi fissa i limiti al livello di determinazione analitica, in altri mantiene o modifica gli LMR vigenti, prevedendo anche riesami entro due anni per talune combinazioni sostanza/prodotto. L’atto modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 e si applica dal 19 gennaio 2017, con disciplina transitoria per i prodotti fabbricati prima di tale data.
Modifica i livelli massimi di residui di antiparassitari per etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone in determinati prodotti, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone nei o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda operatori del settore alimentare e mangimistico, produttori e commercianti dei prodotti interessati, nonché Stati membri incaricati dei controlli ufficiali. Il regolamento si applica dal 19 gennaio 2017; per i prodotti fabbricati prima di tale data continua ad applicarsi la versione anteriore del regolamento (CE) n. 396/2005. È richiamata anche la disciplina per i prodotti senza autorizzazione d’impiego, senza tolleranze all’importazione o senza CXL, per i quali valgono il limite di determinazione o l’LMR di base.
Modifica dei livelli massimi di residui per etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i livelli massimi di residui (LMR) per cinque sostanze attive in un ampio numero di prodotti di origine vegetale e animale. La revisione si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sui fattori pertinenti richiamati dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e sulle consultazioni effettuate con i partner commerciali tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che per alcune sostanze gli LMR erano già fissati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, ma le valutazioni EFSA hanno portato a suggerire aumenti, mantenimenti o riduzioni dei limiti vigenti. In diversi casi l’Autorità ha evidenziato lacune informative, ma ha comunque concluso che non sussistono rischi per i consumatori; per questo la Commissione ha ritenuto opportuno fissare taluni LMR al limite di determinazione analitica oppure al livello indicato dall’EFSA, prevedendo un riesame successivo.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda i residui nei o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale rientranti nelle categorie dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche incidono in particolare su frutta, ortaggi, legumi, cereali, spezie, prodotti per infusione, prodotti di origine animale e altre categorie elencate nelle tabelle. Per i prodotti sui quali l’uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex, si applica il limite di determinazione o l’LMR di base ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Etrofumesato
Per l’etofumesato l’EFSA ha presentato un parere motivato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha proposto anche una modifica della definizione dei residui. Per alcuni prodotti, tra cui bietole rosse, spinaci, cicoria Witloof/cicoria belga, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, fagioli con baccello, piselli secchi, infusioni di erbe da fiori e da foglie, spezie da radici, barbabietola da zucchero, radici di cicoria e diversi prodotti di origine animale, l’EFSA ha rilevato la mancanza di alcune informazioni. La Commissione ha quindi fissato i relativi LMR allo specifico limite di determinazione o al livello indicato dall’Autorità, prevedendo il riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.
Tra le note dell’allegato figura inoltre che, per il barbaforte/rafano/cren nel gruppo delle spezie, l’LMR applicabile è quello fissato per tale prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Etossazolo
Per l’etossazolo l’EFSA ha raccomandato di aumentare o mantenere alcuni LMR vigenti e di ridurre quelli relativi a frutta a guscio, prugne, pomodori e melanzane. Per i semi di cotone è stata segnalata una carenza di informazioni e l’LMR è stato fissato nell’allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’EFSA. Anche in questo caso è previsto un riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Fenamidone
Per il fenamidone l’EFSA ha proposto aumenti o mantenimenti degli LMR vigenti per diversi prodotti e riduzioni per patate e cicoria Witloof/cicoria belga. Per fragole, meloni, dolcetta/valerianella, lattughe, scarola e rucola sono emerse lacune informative: gli LMR sono quindi stati fissati al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità, con riesame entro due anni.
Fluoxastrobin
Per il fluoxastrobin l’EFSA ha proposto una modifica della definizione dei residui e ha raccomandato aumenti o mantenimenti per diversi prodotti, nonché riduzioni per cipolle, segale e frumento. Per orzo, avena e per il fegato e grasso di bovini, ovini e caprini sono state rilevate lacune informative; per tali prodotti gli LMR sono stati fissati al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità, con riesame entro due anni. Per altri prodotti di origine animale, diversi da fegato e grasso di bovini, ovini e caprini, non erano disponibili informazioni sufficienti: in tali casi gli LMR sono stati fissati allo specifico limite di determinazione.
La tabella dell’allegato prevede inoltre, per il fluoxastrobin, una definizione del residuo diversa per i prodotti di origine animale, ad eccezione del miele, includendo fluoxastrobin, il suo isomero Z e il metabolita rilevante 6-(2-clorofenossi)-5-fluoro-4-pirimidinolo, espressi come fluoxastrobin.
Flurtamone
Per il flurtamone l’EFSA ha raccomandato la riduzione degli LMR per piselli, semi di girasole, orzo, avena, segale e frumento. Il regolamento recepisce la revisione dei valori nella tabella allegata, nel quadro della modifica complessiva del regolamento (CE) n. 396/2005.
Disciplina tecnica degli allegati
L’allegato sostituisce o aggiorna le colonne relative alle sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Vengono ridefinite numerose soglie per frutta, ortaggi, legumi, cereali, spezie, prodotti di origine animale e altre categorie, con indicazione dei codici di prodotto e dei relativi LMR in mg/kg. Le note dell’allegato precisano che il simbolo (*1) o (*2) indica il limite inferiore di determinazione analitica e che per l’elenco completo dei prodotti occorre fare riferimento all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.
Disposizioni transitorie, decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 introduce una clausola transitoria: per i prodotti fabbricati prima del 19 gennaio 2017 continua ad applicarsi il testo previgente del regolamento (CE) n. 396/2005. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 gennaio 2017. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone, con sostituzione o inserimento di tabelle contenenti i nuovi LMR per numerosi prodotti agricoli e di origine animale.
Definizioni dei residui e limiti di determinazione
Per alcune sostanze è aggiornata la definizione del residuo. In particolare, per il fluoxastrobin la definizione varia per le combinazioni diverse dal codice 1040000, includendo fluoxastrobin, il suo isomero Z e il metabolita rilevante 6-(2-clorofenossi)-5-fluoro-4-pirimidinolo, espressi come fluoxastrobin. In più casi gli LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica indicato come (*1) o (*2).
Riesame degli LMR entro due anni
Per etofumesato, etossazolo, fenamidone e fluoxastrobin, per talune combinazioni sostanza/prodotto in cui l’EFSA ha rilevato lacune informative, i relativi LMR devono essere riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni disponibili. Per etofumesato le informazioni mancanti includono metodi di analisi, metabolismo, prove sui residui e stabilità al magazzinaggio; per etossazolo riguardano i metodi di analisi; per fenamidone e fluoxastrobin riguardano le prove sui residui.
Disciplina transitoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati prima del 19 gennaio 2017, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo per tali prodotti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 19 gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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