Cassazione Civile, Ordinanza n. 26184/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un allarme sanitario relativo ad alcuni sughi pronti importati e commercializzati in Polonia tramite la società polacca amministrata dalla ricorrente. La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali assumendo che la produttrice e la distributrice italiana avessero immesso sul mercato prodotti contenenti Sudan 1, avessero ritardato o falsato le informazioni sulla pericolosità dei beni, avessero violato normativa europea e nazionale in materia di sicurezza alimentare e avessero poi posto in essere condotte ulteriormente dannose, anche tramite iniziative giudiziarie e asserite attività diffamatorie e di concorrenza sleale in Polonia. In appello e poi in cassazione la ricorrente ha censurato, in particolare: l’omesso esame della comunicazione di recall del 19-20 novembre 2003, ritenuta una confessione di responsabilità; la violazione del Reg. CE n. 178/2002 e delle norme sulla sicurezza alimentare; la mancata valorizzazione della sentenza del giudice polacco ai fini probatori; l’omesso esame di documenti sulla concorrenza sleale e sul discredito commerciale. Le resistenti hanno replicato, tra l’altro, eccependo l’assenza di un rapporto contrattuale diretto, la prescrizione dell’azione aquiliana, l’insussistenza della consapevolezza del rischio al momento dei fatti e l’inidoneità delle prove sul danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il giudicato interno formatosi sulla statuizione con cui il giudice di primo grado, poi confermata in appello, aveva escluso la legittimazione dell’attrice a domandare il risarcimento dei danni subiti nella qualità di socia. Poiché tale capo non era stato impugnato utilmente nei gradi precedenti né specificamente censurato con il ricorso per cassazione, la ricorrente è stata ritenuta priva di titolo per avanzare pretese risarcitorie verso le convenute. La Corte ha quindi ritenuto inutili tutti i motivi di ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza e lealtà nell'esecuzione del contratto; la Corte non ne affronta il merito per effetto del giudicato interno
Reg. CE n. 178/2002
invocato dalla ricorrente come normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare; la Corte non ne esamina la violazione perché il ricorso è travolto dal giudicato interno
Reg. CE n. 44/2001
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia in Italia della sentenza polacca; la Corte non ne verifica l'applicazione per effetto della preclusione processuale
art. 342 c.p.c.
menzionato dalle resistenti in appello per eccepire l'inammissibilità del gravame
art. 345, comma 3, c.p.c.
invocato dall'appellante per l'acquisizione di documentazione nuova in appello
art. 295 c.p.c.
richiamato dalle resistenti per chiedere la sospensione del giudizio per pregiudizialità
art. 40 c.p.c.
richiamato dalle resistenti per chiedere la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Parma per connessione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata per i presupposti processuali del pagamento dell'importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato
Cass. n. 2087 del 2012
richiamata ad abundantiam come precedente sul tema della legittimazione attiva, senza specifica censura della parte ricorrente
Massime di principio
- Il giudicato interno sulla carenza di legittimazione ad agire preclude l'esame di tutti i motivi di ricorso che presuppongano la persistente titolarità della pretesa risarcitoria.
- Se una statuizione di merito o di rito non è impugnata nei gradi di merito o non è specificamente censurata in cassazione, essa diventa definitiva e travolge le censure incompatibili successive.
- La deduzione di errori nell'esame di documenti o nella valutazione della normativa sostanziale è irrilevante quando la domanda sia comunque preclusa da una preclusione processuale definitiva sulla legittimazione o sulla titolarità dell'azione.
- In presenza di una questione preliminare definita con giudicato interno, la Corte di cassazione può limitarsi a rilevare la preclusione senza scrutinare nel merito i singoli motivi di ricorso.
- La parte che intenda contestare una statuizione sulla legittimazione deve proporre una censura specifica e completa, indicando le ragioni per cui il precedente richiamato o la soluzione adottata dal giudice di merito debbano essere superati.
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