Sentenza del 13/04/2016 n. 7238 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
D.M. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva ridotto ma non annullato il maggior valore attribuito al terreno ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il ricorrente ha dedotto: l’inammissibilità e tardività dell’appello dell’Agenzia; la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, sostenendo l’inapplicabilità della proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002, art. 11; la violazione dell’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, affermando che il certificato di destinazione urbanistica qualificava il terreno come agricolo e in parte sottoposto a vincolo di rispetto stradale. Ha inoltre chiesto l’annullamento dell’avviso sostenendo di essere acquirente in buona fede di un terreno successivamente confiscato in sede penale per lottizzazione abusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la validità della decisione della CTR. Ha ritenuto tempestivo l’appello dell’Agenzia, applicabile la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289/2002 e non decisivo il certificato di destinazione urbanistica, poiché la concreta situazione del terreno evidenziava una prospettiva e vocazione edificatoria connessa a una lottizzazione abusiva. La successiva confisca penale non comporta automaticamente l’annullamento dell’avviso fiscale, potendo rilevare anche l’eventuale consapevolezza dell’acquirente rispetto al piano di lottizzazione. D.M. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per spese e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11
La proroga di due anni del termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale non è preclusa dalle disposizioni dello Statuto del contribuente, poiché quest’ultimo non ha rango superiore alla legge ordinaria.
La proroga biennale dei termini di accertamento è stata ritenuta applicabile, anche se potenzialmente difforme dai principi dello Statuto del contribuente, perché una legge ordinaria successiva può modificare o derogare espressamente tali disposizioni.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4
Nella valutazione del valore del bene ai fini dell’imposta di registro, il certificato di destinazione urbanistica non è necessariamente decisivo quando altri elementi documentali dimostrano una concreta vocazione edificatoria o l’inserimento del terreno in una lottizzazione abusiva.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1-bis
Il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta può essere prorogato nei casi previsti dalla L. n. 289/2002, art. 11.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente
Le disposizioni dello Statuto costituiscono criteri guida per l’interpretazione delle norme tributarie, ma non prevalgono sulla legge ordinaria e possono essere derogate da una successiva disposizione espressa.
Massime di principio
- La confisca penale del bene acquistato non determina automaticamente l’annullamento degli atti impositivi relativi alla compravendita: occorre valutare autonomamente i presupposti fiscali e l’eventuale consapevolezza o partecipazione dell’acquirente all’operazione illecita.
- Per determinare il valore fiscale di un terreno non è sempre decisiva la classificazione formale risultante dal certificato di destinazione urbanistica; possono prevalere elementi concreti, quali la vocazione edificatoria, opere di urbanizzazione, piani di lottizzazione o altri indici di trasformazione urbanistica.
- Le proroghe dei termini di accertamento previste da leggi ordinarie speciali sono applicabili se formulate in modo espresso, anche quando il contribuente invoca principi generali contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente.
- La contestazione della tardività dell’appello deve essere verificata sulla base della data effettiva di notificazione della sentenza e della data di consegna o notificazione dell’impugnazione, non soltanto sulla data di deposito della sentenza.
- In controversie sul maggior valore di un immobile, il giudice può fondare la decisione su una valutazione complessiva degli elementi probatori e non è vincolato da una singola certificazione amministrativa se questa non riflette la concreta potenzialità economica e urbanistica del bene.
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