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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1784

Regolamento (UE) 2017/1784 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32017R1784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato al Belgio per la passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk. Di conseguenza, vieta alle navi belghe ogni attività di pesca sullo stock interessato e le operazioni connesse sulle catture effettuate dopo la data di chiusura. L'atto è adottato in attuazione del regime unionale di controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o in esso immatricolate che esercitano attività di pesca sullo stock PLE/7HJK (passera di mare) nelle zone VIIh, VIIj e VIIk. L'effetto decorre dal 23 agosto 2017, data di chiusura indicata nell'allegato, e riguarda il contingente assegnato al Belgio per il 2017. Il regolamento non introduce eccezioni settoriali ulteriori, ma si limita al prelievo di tale stock da parte delle unità belghe.

Divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi belghe

Il regolamento dà attuazione al sistema unionale di gestione dei contingenti di pesca e interviene quando, sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione, il contingente assegnato per il 2017 risulta esaurito. Il provvedimento, adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e in collegamento con il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, mira a evitare prelievi eccedenti e a garantire il rispetto delle possibilità di pesca stabilite a livello UE.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente il Belgio e, più precisamente, le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che operano sullo stock PLE/7HJK, identificato come passera di mare (Pleuronectes platessa), nelle zone VIIh, VIIj e VIIk. La disciplina si applica dal 23 agosto 2017, data di chiusura indicata nell'allegato, e produce effetti sul contingente 2017 assegnato a tale Stato membro.

Esaurimento del contingente

L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2017 assegnato al Belgio per lo stock indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data fissata nell'allegato. La previsione ha funzione dichiarativa e serve a cristallizzare il momento dal quale scatta il blocco delle attività di pesca.

Divieti operativi

L'articolo 2 introduce il divieto di esercitare attività di pesca sullo stock interessato da parte delle unità belghe a partire dalla data di chiusura. Il divieto non si limita al prelievo, ma comprende anche le operazioni successive sulle catture effettuate dopo tale data:

  • conservazione a bordo;
  • trasferimento;
  • trasbordo;
  • sbarco.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Dati identificativi dell'allegato

L'allegato individua il caso concreto disciplinato dall'atto: numero 17/TQ127, Stato membro Belgio, stock PLE/7HJK, specie passera di mare, zone VIIh, VIIj e VIIk, con data di chiusura 23.8.2017. Questa informazione è essenziale per l'applicazione pratica del divieto e per la verifica della corretta chiusura del contingente.

Disposizioni principali

Constatazione dell'esaurimento del contingente

Ai sensi dell'articolo 1, il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato, ossia il 23.8.2017.

Divieto di pesca e operazioni correlate

L'articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata nell'allegato, le attività di pesca della passera di mare (stock PLE/7HJK) da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Base giuridica e finalità di controllo

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, che consente misure conseguenti all'esaurimento dei contingenti. I considerando richiamano anche il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2017.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato tecnico

L'allegato identifica il caso concreto: n. 17/TQ127, Stato membro Belgio, stock PLE/7HJK, specie passera di mare (Pleuronectes platessa), zone VIIh, VIIj e VIIk, data di chiusura 23.8.2017.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse ittichecontingenti di pescacontrolli e conservazione delle catture

Testo integrale

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