Regolamento (UE) 2017/1783
Regolamento (UE) 2017/1783 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2017 di sgombro attribuito al Belgio per uno specifico stock e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca relative a tale stock. Dal 23 agosto 2017 è vietato alle navi belghe pescare, trattenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di quel contingente. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento sul controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca dello sgombro per le navi battenti bandiera belga nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio, con riferimento allo stock di sgombro (Scomber scombrus) identificato nell’allegato come MAC/2A34 e relative condizioni speciali MAC/*02AN-, MAC/*4AN. e MAC/*FRO1. L’ambito territoriale riguarda le zone IIIa e IV e le acque dell’Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32. L’effetto decorre dalla data di chiusura indicata nell’allegato, cioè dal 23 agosto 2017, per il contingente assegnato al 2017.
Divieto di pesca dello sgombro per le navi belghe in specifiche zone
Il regolamento della Commissione interviene in materia di gestione dei contingenti di pesca per il 2017, dopo aver preso atto che le catture dello stock interessato hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato al Belgio. Il fondamento giuridico è il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo unionale della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, e il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2017.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto è lo stock di sgombro (Scomber scombrus) identificato nell’allegato come MAC/2A34, con le corrispondenti condizioni speciali MAC/*02AN-, MAC/*4AN. e MAC/*FRO1. Le aree interessate sono le zone IIIa e IV e le acque dell’Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato si intende esaurito a decorrere dal 23 agosto 2017, data di chiusura riportata nell’allegato. Tale presa d’atto produce l’effetto di impedire ulteriori utilizzi del contingente per l’anno di riferimento.
Divieti operativi imposti alle navi
L’articolo 2 introduce il divieto di svolgere attività di pesca sullo stock interessato a partire dalla data di chiusura. Il divieto è formulato in senso ampio e comprende non solo la cattura, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo il 23 agosto 2017.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato stesso, ossia dal 23 agosto 2017.
Divieto di pesca e operazioni correlate
Dal 23 agosto 2017 le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio non possono effettuare attività di pesca dello stock di sgombro indicato nell’allegato nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell’Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture ottenute dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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