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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1781

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1781 della Commissione, del 28 settembre 2017, relativo alle deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dal Canada

Normativa europea32017R1781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina l’attuazione, nell’Unione europea, di alcune deroghe alle regole di origine previste dal CETA per prodotti canadesi specificamente elencati. Tali deroghe operano entro contingenti annui e i relativi volumi sono gestiti dalla Commissione secondo il meccanismo "primo arrivato, primo servito". Per alcune categorie di prodotti sono previste condizioni aggiuntive, tra cui la presentazione di un permesso di esportazione canadese. Il regolamento si applica retroattivamente dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell’accordo.

Deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto del CETA applicabili entro contingenti annui per taluni prodotti provenienti dal Canada.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti originari del Canada elencati nell’allegato del regolamento, per i quali il protocollo sull’origine del CETA prevede deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto entro contingenti annuali. Riguarda operatori/importatori che intendano beneficiare del trattamento preferenziale; per alcune merci è richiesta anche la presentazione di un permesso di esportazione rilasciato dal Canada ai sensi dell’Export and Import Permits Act. I contingenti sono gestiti a livello unionale secondo il principio del "primo arrivato, primo servito". Il regolamento si applica dal 21 settembre 2017, in coerenza con l’applicazione provvisoria del CETA, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto del CETA entro contingenti annui per prodotti canadesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1781 della Commissione attua alcune deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto previste dal protocollo sull’origine del CETA. La disciplina è adottata per consentire la gestione effettiva, a livello unionale, di contingenti annuali riservati a taluni prodotti provenienti dal Canada, nel contesto dell’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale tra Canada, UE e Stati membri.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, che ha autorizzato l’applicazione provvisoria del CETA a decorrere dal 21 settembre 2017. L’allegato 5 del protocollo sull’origine stabilisce le regole di origine specifiche per prodotto, mentre l’allegato 5-A prevede deroghe applicabili entro limiti quantitativi annuali. Il regolamento interviene per rendere operative tali deroghe e per assicurare una gestione uniforme dei contingenti da parte della Commissione.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli importatori nell’Unione che intendano beneficiare del trattamento preferenziale per i prodotti canadesi elencati nell’allegato. L’ambito oggettivo comprende diverse categorie merceologiche, raggruppate nelle sezioni A, B, C e D dell’allegato: prodotti agricoli, pesci e prodotti ittici, tessili e abbigliamento, veicoli. Per ciascuna voce sono indicati codice NC, eventuale suddivisione TARIC, descrizione, periodo contingentale e volume del contingente.

Gestione dei contingenti: principio "primo arrivato, primo servito"

L’articolo 2 rinvia agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano la gestione dei contingenti. Il considerando 3 chiarisce che i contingenti dell’allegato 5-A devono essere gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Ne consegue che l’accesso al contingente dipende dall’ordine cronologico di accettazione delle domande doganali fino a esaurimento del volume disponibile.

Aumenti automatici dei contingenti

L’articolo 3 prevede due meccanismi di incremento dei volumi:

  • per i prodotti della sezione B, il contingente aumenta del 10 % dei volumi assegnati nell’anno civile precedente se in tale anno è stato esaurito più dell’80 % del contingente; l’aumento decorre dal 1º gennaio dell’anno in questione e si applica per la prima volta il 1º gennaio 2019 e per l’ultima volta il 1º gennaio 2022;
  • per i prodotti della sezione C, il contingente aumenta del 3 % alle medesime condizioni di esaurimento superiore all’80 %; la previsione si applica per la prima volta il 1º gennaio 2019 e per l’ultima volta il 1º gennaio 2028.

Condizioni specifiche per alcune merci

L’allegato contiene condizioni aggiuntive per alcune categorie di prodotti. In più punti è richiesto che lo zucchero di canna o di barbabietola sia stato raffinato in Canada. Per varie voci della sezione A, nonché per alcune voci della sezione C, il beneficio del contingente è subordinato alla presentazione di un permesso di esportazione rilasciato dal Canada in base all’Export and Import Permits Act. Le note dell’allegato precisano inoltre quali merci sono assoggettate agli incrementi previsti dall’articolo 3, paragrafi 1 o 2.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 21 settembre 2017. La scelta della decorrenza è coerente con l’avvio dell’applicazione provvisoria del CETA, così da garantire continuità alla gestione dei contingenti preferenziali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto e perimetro delle deroghe

L’articolo 1 prevede che le deroghe alle norme di origine specifiche per prodotto di cui all’allegato 5-A del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine del CETA si applichino ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento, nei limiti dei contingenti ivi fissati.

Gestione dei contingenti

L’articolo 2 dispone che i contingenti tariffari siano gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quindi secondo le modalità unionale di amministrazione dei contingenti, richiamando il principio "primo arrivato, primo servito".

Aumenti automatici dei volumi per talune sezioni

L’articolo 3 stabilisce incrementi automatici dei contingenti per i prodotti delle sezioni B e C dell’allegato se nell’anno civile precedente è stato esaurito oltre l’80 % del contingente relativo. Per la sezione B l’aumento è del 10 % dei volumi assegnati nell’anno precedente, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno interessato; la misura si applica per la prima volta il 1º gennaio 2019 e per l’ultima volta il 1º gennaio 2022. Per la sezione C l’aumento è del 3 %; la previsione si applica per la prima volta il 1º gennaio 2019 e per l’ultima volta il 1º gennaio 2028.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 21 settembre 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Condizioni particolari per alcuni prodotti dell’allegato

Nell’allegato, alcune voci richiedono, per beneficiare del contingente tariffario, la presentazione di un permesso di esportazione rilasciato dal Canada ai sensi dell’Export and Import Permits Act. Per varie voci della sezione A è inoltre precisato che lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada. Le note dell’allegato indicano anche quali contingenti sono soggetti all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 3, paragrafo 2.

Come è indicizzato

Materiedazio doganaleorigine preferenzialeaccordi commerciali internazionalicontingenti tariffaripolitica commerciale

Testo integrale

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