Regolamento (UE) 2017/1782
Regolamento (UE) 2017/1782 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 attribuito al Portogallo per il tonno rosso in una specifica area dell'Atlantico e nel Mediterraneo. Di conseguenza, dispone il divieto di pesca e delle principali operazioni di gestione delle catture a decorrere dal 19 agosto 2017. L'atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio sui contingenti 2017.
Divieto di pesca del tonno rosso per le navi battenti bandiera portoghese nell'Oceano Atlantico a est di 45° O e nel Mar Mediterraneo, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo che esercitano attività di pesca sullo stock di tonno rosso (Thunnus thynnus) nella zona dell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e del Mar Mediterraneo. Il regolamento opera con riferimento al contingente di pesca assegnato per il 2017 al Portogallo e decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, cioè dal 19 agosto 2017. Restano vietate, da tale data, anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo la chiusura.
Divieto di pesca del tonno rosso per il Portogallo nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Il regolamento interviene in applicazione del sistema unionale di controllo della pesca e prende atto che il contingente 2017 assegnato al Portogallo per il tonno rosso è stato esaurito. La conseguenza giuridica è la chiusura immediata della possibilità di esercitare la pesca su quello stock nella zona indicata, con effetti anche sulle attività connesse alle catture.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo e lo stock di tonno rosso (Thunnus thynnus) identificato come BFT/AE45WM. La zona interessata è l'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e il Mar Mediterraneo. La chiusura decorre dal 19 agosto 2017, data indicata nell'allegato come data di chiusura.
Presupposto: esaurimento del contingente
La Commissione rileva, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dello stock da parte delle navi interessate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017 al Portogallo. In base all'articolo 1, il contingente si considera pertanto esaurito dalla data stabilita nell'allegato.
Divieti conseguenti
Dalla data di chiusura è vietato effettuare attività di pesca dello stock in questione da parte delle navi interessate. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende espressamente anche:
- la conservazione a bordo;
- il trasferimento;
- il trasbordo;
- lo sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura.
Entrata in vigore e natura dell'atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, secondo la formula standard dei regolamenti dell'Unione.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Portogallo per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato, ossia il 19 agosto 2017.
Divieto di pesca e operazioni successive
Dal 19 agosto 2017 è vietata alle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo la pesca del tonno rosso (stock BFT/AE45WM) nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Base giuridica e collegamento con i contingenti 2017
L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e dà attuazione alle possibilità di pesca stabilite per il 2017 dal regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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