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Sentenza

Sentenza n. 213/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 1994/2021 del 13.09.2021 del Comune di Firenze, notificato tramite pec in data 16.9.2021, con il quale è stato denegato il condono n. 1276/2003 - C/8375 con contestuale ordine di ripristino delle relative difformità; - nonché di ogni atto allo stesso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché allo stato incognito; nonché per l’accertamento: dell’intervenuto silenzio-assenso con riferimento all’istanza di condono presentata in data 10.01.2003, prot. 1276/2003 - C/8375; e per la conseguente condanna: - del Comune di Firenze a rilasciare, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della l. 241/1990, l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pico della Mirandola Servizi s.r.l. il 18.11.2025: - in parte qua della presa d’atto della formazione di silenzio assenso n. 1437/2021 del 02.07.2021, conosciuta dalla ricorrente soltanto tramite istanza di accesso agli atti del 07.08.2025 e la relativa ostensione da parte del Comune in data 18.09.2025; - nonché di ogni atto a questa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché allo stato incognito.

Giustizia amministrativa202101503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio con contestuale ordine di ripristino, nonché provvedimento di presa d’atto della formazione del silenzio-assenso limitatamente ad alcune opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego relativo a una domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 40, ultimo comma, della legge n. 47/1985, avente ad oggetto tre categorie di opere: formazione di soppalchi, opere di risanamento conservativo e modifiche esterne. Ha chiesto anche l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso e il rilascio della relativa attestazione. I motivi dedotti hanno riguardato: violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per il contrasto tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale; contraddittorietà interna del diniego, che richiamava la presa d’atto del silenzio-assenso per alcune opere ma rigettava integralmente la domanda; aggravamento del procedimento, violazione dei termini e dei principi di concentrazione e non aggravamento; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione erronea sulla data di ultimazione delle opere, individuata dal Comune sulla base della documentazione catastale; omessa considerazione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso. Con i motivi aggiunti la società ha contestato anche la presa d’atto del 2 luglio 2021 nella parte in cui aveva riconosciuto il silenzio-assenso soltanto per le opere corrispondenti alle tipologie 5 e 7, nonché l’illegittimità derivata del diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione e ha annullato i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ritenuto documentato che il Comune, con il provvedimento del 2 luglio 2021, avesse riconosciuto la formazione del silenzio-assenso per le opere di tipologia 5 e 7, reputandole rappresentate nella planimetria catastale del 1998 e quindi sanabili, mentre aveva escluso le altre opere per mancata dimostrazione dell’ultimazione entro il 31 dicembre 1993. Ciononostante, il successivo diniego del 13 settembre 2021 aveva rigettato integralmente la domanda, includendo anche le tipologie 5 e 7, pur richiamando la precedente presa d’atto come riferita alle opere residue. Tale determinazione è stata ritenuta affetta da perplessità e contraddittorietà della motivazione, sia interna all’atto sia rispetto al precedente provvedimento comunale. L’annullamento è disposto fatto salvo il riesercizio del potere da parte del Comune, cui spetta verificare nuovamente ed esattamente le opere oggetto della sanatoria straordinaria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    termine del 31 dicembre 1993 per l’ultimazione delle opere ai fini dell’accesso alla disciplina agevolata delle violazioni edilizie

    La sanabilità straordinaria delle opere è subordinata alla loro ultimazione entro il termine previsto dalla norma; nel caso concreto, tuttavia, il diniego è stato annullato perché ha negato integralmente la domanda nonostante il Comune avesse già riconosciuto il silenzio-assenso per alcune opere.

  • art. 40, ultimo comma, l. 47/1985

    Indicato quale ulteriore base normativa della domanda di condono edilizio.

  • artt. 31, 32 e 35 l. 47/1985

    Richiamati in relazione alla disciplina del condono edilizio, all’istruttoria e alla formazione del silenzio-assenso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per il mutamento dei motivi ostativi tra preavviso di rigetto e provvedimento finale; la sentenza definisce la controversia valorizzando soprattutto la contraddittorietà del diniego rispetto alla precedente presa d’atto.

  • art. 20 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per l’accertamento e l’attestazione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato nei motivi aggiunti con riferimento alla presa d’atto del silenzio-assenso; il testo della sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamato nelle censure relative alla ricostruzione dello stato legittimo e alla valutazione della documentazione catastale; la decisione non ne offre una specifica elaborazione.

  • art. 73 d.lgs. 104/2010

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive e di replica.

Massime di principio

  • È illegittimo per contraddittorietà e perplessità della motivazione il provvedimento che rigetta integralmente una domanda di condono edilizio dopo che la stessa amministrazione abbia riconosciuto, con un precedente atto, la formazione del silenzio-assenso per una parte delle opere oggetto dell’istanza.
  • Quando l’amministrazione ha accertato la formazione del silenzio-assenso limitatamente ad alcune opere e ha escluso la sanabilità soltanto delle residue opere, il successivo provvedimento conclusivo deve mantenere una corrispondenza coerente con tale articolazione e non può negare indistintamente l’intera domanda.
  • L’annullamento di un diniego di condono per contraddittorietà della motivazione non impedisce il riesercizio del potere amministrativo, spettando all’amministrazione procedere a una nuova ed esatta verifica delle opere effettivamente comprese nella domanda di sanatoria straordinaria e della loro sanabilità.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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