Sentenza n. 3310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 298 del 12 febbraio 2025, limitatamente al capo che ha respinto i motivi aggiunti contro l’ordinanza di demolizione comunale n. 19 del 23 maggio 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava l’ordinanza di demolizione relativa, da un lato, alla trasformazione di un cortile in un volume chiuso mediante una struttura qualificata dal Comune come pergotenda e, dall’altro, a varie opere interne realizzate nel ristorante. Deduceva, in sintesi: erronea ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile per il mancato esame di precedenti titoli abilitativi, tra cui il decreto di compatibilità ambientale del 2005; natura pertinenziale delle opere e loro asserita volumetria inferiore al 20% dell’edificio principale; efficacia del giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa alla copertura precaria del cortile; riconducibilità della pergotenda all’edilizia libera; irrilevanza edilizia degli impianti, degli arredi e delle opere interne; violazione dell’art. 35 del d.P.R. 380/2001, asseritamente applicato in assenza dei presupposti per interventi su suoli pubblici; omessa valutazione della possibile conformazione delle opere; inefficacia della rinuncia all’istanza di condono, che sarebbe stata condizionata al perfezionamento della CILA; conformità delle opere all’art. 9 delle NTA del PRG; omessa attivazione del subprocedimento paesaggistico; difetto di motivazione; applicabilità del d.l. 69/2024, c.d. Decreto Salva Casa. L’appellante non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro la declaratoria di inefficacia della CILA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione. Ha rilevato che il decreto di compatibilità ambientale del 2005 e il giudicato sulla precedente copertura riguardavano una situazione diversa: una copertura precaria, aperta su due lati e realizzata con lastre trasparenti, mentre l’opera accertata nel 2024 era un volume chiuso, con copertura in lamelle metalliche, parete finestrata in alluminio, impianti, pavimentazione in parquet e arredi. Il precedente titolo e il giudicato non potevano quindi legittimare la nuova struttura. La deduzione relativa alla soglia del 20% è stata ritenuta una mera petizione di principio, non supportata da perizia o accertamento tecnico. La struttura non è stata qualificata come pergotenda di edilizia libera, poiché mancavano i caratteri di leggerezza, amovibilità e completa retrattilità propri dei manufatti privi di stabile configurazione volumetrica; le sue caratteristiche attestavano invece la realizzazione di un volume stabilmente chiuso. Le opere interne del ristorante non rientravano nella manutenzione ordinaria, nel consolidamento statico, nell’eliminazione delle barriere architettoniche o nell’adeguamento funzionale strettamente necessario previsto dall’art. 9 delle NTA del PRG, e l’interessato non aveva fornito la prova delle condizioni eccezionali che ne avrebbero consentito l’esecuzione. La censura relativa all’art. 35 del d.P.R. 380/2001 è stata considerata generica e comunque ininfluente, anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, trattandosi di potere demolitorio vincolato e non essendo stata fornita la prova di un diverso esito. È stata esclusa la perdurante pendenza del condono, poiché la documentazione della CILA conteneva una rinuncia non subordinata al suo esito favorevole. Le questioni paesaggistiche sono state ritenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, perché l’illegittimità edilizio-urbanistica era comunque sufficiente a sorreggere la demolizione. Non è stato ravvisato difetto di motivazione: l’ordinanza localizzava le opere, le descriveva analiticamente e indicava il contrasto con la disciplina applicabile; l’ordine di demolizione, quale atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso, non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico o sull’affidamento del privato. Il d.l. 69/2024 non è stato applicato perché l’ordinanza era stata adottata il 23 maggio 2024, anteriormente alla data del 30 maggio 2024 indicata dalla sentenza. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Lo stato legittimo dell’immobile deve essere ricostruito considerando i titoli abilitativi rilevanti; tuttavia, un titolo relativo a una situazione materiale diversa non può legittimare opere successive e differenti.
art. 3, lett. e.6, d.P.R. 380/2001
interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale
La qualificazione delle opere pertinenziali come interventi di nuova costruzione dipende dai presupposti normativi e urbanistici; la deduzione della soglia volumetrica deve essere provata mediante dati tecnici puntuali.
art. 9 NTA del PRG del Comune di Positano
sono ammissibili, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, quelli di consolidamento statico. Sono altresì ammissibili gli interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche e quelli relativi all’adeguamento funzionale degli alberghi e delle altre attrezzature ricettive, nonché degli edifici adibiti alla produzione di beni e servizi, nei termini strettamente necessari ad ottemperare a disposizioni di norme di legge specifiche
In un’area soggetta a tali limitazioni, le opere sono ammissibili solo se riconducibili alle categorie espressamente consentite e, per l’adeguamento funzionale, se strettamente necessarie all’osservanza di specifiche disposizioni di legge; l’interessato deve fornire la relativa prova.
art. 3 d.P.R. 380/2001
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
La manutenzione ordinaria comprende riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture e gli interventi necessari a mantenere efficienti gli impianti; non comprende opere interne che modificano la distribuzione e la configurazione degli spazi oltre tali limiti.
art. 35 d.P.R. 380/2001
La censura sull’applicazione della disciplina relativa agli abusi su suoli pubblici deve indicare puntualmente i presupposti e gli adempimenti asseritamente violati; in mancanza di prova di un diverso esito, l’eventuale irregolarità procedimentale non incide sull’ordine demolitorio vincolato.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione costituisce la conseguenza vincolata dell’accertamento di interventi abusivi eseguiti in assenza del necessario titolo edilizio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’eventuale violazione procedimentale non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia evidente che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
d.P.R. 31/2017
L’eventuale esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non rende legittime opere comunque contrastanti con la disciplina edilizia e urbanistica.
d.l. 69/2024
Le modifiche introdotte dal c.d. Decreto Salva Casa non si applicano, secondo la decisione, ai provvedimenti adottati prima del 30 maggio 2024, in ossequio al principio tempus regit actum.
Massime di principio
- Un titolo edilizio o paesaggistico e il giudicato formatosi su una precedente opera non possono legittimare una costruzione successiva quando la situazione materiale attuale presenti caratteristiche oggettivamente diverse per struttura, chiusura, materiali, impianti, finiture o destinazione funzionale.
- Una struttura qualificata come pergotenda rientra nell’edilizia libera solo se costituisce un manufatto leggero e accessorio, non stabilmente infisso al suolo, destinato al sostegno di una tenda o copertura leggera, con elementi facilmente amovibili e completamente retraibili, senza creazione di uno spazio stabilmente chiuso idoneo ad alterare sagoma o prospetto dell’edificio principale.
- La deduzione che un’opera pertinenziale resti al di sotto della soglia volumetrica rilevante ai fini dell’art. 3, lett. e.6, d.P.R. 380/2001 deve essere supportata da una prova tecnica puntuale, basata sulle necessarie misurazioni; in mancanza, la censura resta indimostrata.
- Quando la disciplina urbanistica consente soltanto specifiche categorie di interventi, il proprietario deve dimostrare concretamente che le opere rientrano in una di tali categorie e, per gli adeguamenti funzionali, che siano strettamente necessari all’osservanza di specifiche disposizioni di legge.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato e non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, sull’affidamento del privato o sulla comparazione degli interessi, purché individui e descriva le opere e indichi il loro contrasto con la disciplina edilizia applicabile.
- Le modifiche normative sopravvenute non incidono sulla legittimità di un’ordinanza edilizia già adottata, dovendosi applicare alla validità dell’atto il principio tempus regit actum.
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