Sentenza del 02/08/2021 n. 3018 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento (anni 2014 e 2015) con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la detraibilità dell'IVA sui canoni corrisposti a titolo di affitto d'azienda sostenendo che, tramite la sequenza contrattuale (affitto con impegno di vendita condizionato, conferimento in newco, cessione partecipazioni e successiva fusione), si era in realtà realizzato un trasferimento di azienda non imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) DPR n. 633/1972; la contribuente ha contestato profili processuali e sostanziali (efficacia temporale dell'interpretazione, osservanza diritti di difesa ex art.10-bis L. 212/2000, inapplicabilità degli istituti richiamati, infondatezza della ricostruzione ufficio, e contestazione delle sanzioni).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto l'appello dell'Ufficio (confermando la pronuncia della CTP di Milano che aveva accolto i ricorsi della società). Il Collegio ha ritenuto che il contratto del 12 agosto 2013 costituisse un'operazione mista (affitto e impegno preliminare di vendita condizionato all'omologazione del concordato), ma che le due obbligazioni mantenevano autonoma natura e che la vendita era rimasta in concreto aleatoria e subordinata a eventi esterni non certi; ne consegue che i canoni di affitto erano soggetti ad IVA e la detrazione non poteva essere disconosciuta sulla sola base della successione negoziale. La CTR ha inoltre richiamato il principio di qualificazione testuale degli atti (legge di bilancio 2018) e la necessità, per l'Amministrazione, di fornire prova non solo di elementi oggettivi ma anche dei profili soggettivi idonei a dimostrare la simulazione o l'unitarietà del negozio. L'Ufficio è stato condannato a rifondere le spese di grado (circa € 5.800,00 oltre accessori).
Norme richiamate
DPR n. 633/1972, art. 1
"l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi..."
Definisce il presupposto oggettivo dell'IVA; la CTR ha richiamato l'articolo per ribadire che va valutata la natura della prestazione realmente eseguita (affitto/servizio) e non soltanto la successione formale degli atti
DPR n. 633/1972, art. 2, comma 3, lett. b)
"le cessioni e i conferimenti in società o altri enti... che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda" (non sono considerate cessioni di beni e non imponibili ai fini IVA)
La norma esclude dall'IVA le cessioni di aziende; la CTR ha ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato che l'operazione fosse effettivamente una cessione di azienda immediata e unitaria, essendo la compravendita rimasta subordinata a condizioni esterne e incerte
DPR n. 633/1972, art. 3
Stabilisce che i contratti di affitto d'azienda rientrano nella disciplina IVA: la CTR ha confermato che i canoni d'affitto erano assoggettabili ad IVA
DPR n. 633/1972, art. 19
Norma richiamata in relazione al diritto alla detrazione: l'Ufficio aveva fatto richiamo alle regole di detrazione, ma la CTR ha valutato che, in presenza di un affitto effettivo con IVA applicata, la detrazione risultava legittima
Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 87
Imposta la qualificazione dell'atto in base alla sua natura testuale e limita il riferimento a elementi esterni; la CTR lo ha usato per supportare l'interpretazione letterale e testuale del contratto che indicava un impegno condizionato alla vendita
D.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 6
"Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta... è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento... In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore... il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro... La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale."
Richiamata dall'Ufficio per sostenere l'applicabilità di sanzioni e la perdita della detrazione in mancanza delle condizioni richieste; la CTR non ha ritenuto sussistenti i presupposti per sanzionare la contribuente, atteso che l'operazione di affitto con IVA era stata effettivamente posta in essere e la presunta dissimulazione non adeguatamente provata
DPR n. 622/1972, art. 30-ter
Norma richiamata nella fase processuale in relazione alla disciplina sanzionatoria e registrale; non è risultata decisiva per confermare l'accertamento
Legge n. 212/2000, art. 10-bis
Norma sui diritti di difesa del contribuente (accesso e contraddittorio); la società aveva invocato la sua osservanza, incalzando sulla correttezza procedurale dell'azione amministrativa
Cod. civ., art. 2697 (onere della prova)
Richiamato giurisprudenzialmente: l'Amministrazione, pur potendo usare presunzioni, deve fornire prova convincente, anche dei profili soggettivi, quando deduce la simulazione o l'unitarietà del negozio
Massime di principio
- Se un contratto contiene sia un affitto d'azienda sia un impegno di vendita condizionato a eventi esterni e incerti (es. omologazione di concordato), va valutata la sostanza economica: possono coesistere autonomi rapporti giuridici (affitto imponibile e preliminare condizionato).
- La mera successione temporale di atti (affitto, conferimento, cessione, fusione) non è di per sé prova sufficiente che si sia realizzata una cessione di azienda ai fini dell'esclusione dall'IVA; l'Amministrazione deve dimostrare la volontà e la sostanza unica dell'operazione, inclusi gli elementi soggettivi.
- Per la detrazione IVA valgono le regole ordinarie: se il corrispettivo è stato fatturato con IVA e l'operazione sostanzialmente rientra nell'ambito imponibile (es. affitto d'azienda), il cessionario può esercitare la detrazione salvo prova contraria dell'Amministrazione.
- La qualificazione dell'atto va favorita sulla base della sua natura testuale (Legge di Bilancio 2018): elementi esterni possono essere presi in considerazione ma non possono sovrastare la chiara volontà testuale delle parti senza adeguata prova contraria.
- L'Amministrazione può avvalersi di presunzioni ma resta gravata dall'onere di provare la simulazione o la fittizietà dell'operazione anche sotto il profilo soggettivo; sentenze della Corte di Cassazione richiedono analisi dettagliate e non la sola sommatoria di effetti oggettivi.
- In presenza di dubbi sull'imponibilità o sulla corretta applicazione dell'IVA, è importante per il contribuente documentare la natura del rapporto e l'applicazione dell'imposta (fatture, controllo contabile, trasparenza con procedure concorsuali) per difendere la detrazione e contrastare sanzioni.
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