Cassazione Penale, Sentenza n. 16482/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gaudino impugnava la determinazione della pena (ritenuta sproporzionata) e il diniego delle attenuanti generiche, lamentando motivazione inadeguata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Canzanella proponeva più censure: (1) illegittima declaratoria di inammissibilità di motivi nuovi (richiamando artt. 585, comma 4 e 591 c.p.p.); (2) errore nella qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta sarebbe stata più correttamente inquadrabile come appropriazione indebita (richiamando ipotesi di applicazione artt. 117 e 314 c.p.); (3) mancanza di consapevolezza circa il ruolo del funzionario intraneus (Mauro Prosperi) e di mera delega al ritiro delle somme; (4) esclusione dell'attenuante del contributo concorsuale di minima importanza (art. 114 c.p.); (5) errato diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti in questa sede. Per Gaudino la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sulla dosimetria (pena fissata nel minimo edittale) e sul diniego delle attenuanti generiche, considerata la gravità della condotta, l'entità e la ripetizione delle erogazioni e la personalità dell'imputato (precedenti per reati contro il patrimonio). Per Canzanella la Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi come nuovi rispetto all'atto di appello (mancanza di connessione funzionale con i motivi originari) e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi in quanto richiedevano una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità. La decisione territoriale è stata ritenuta motivata e conforme alle risultanze probatorie (modalità di funzionamento della procedura, inserimento dati e consapevolezza dei delegati, immediate disponibilità delle somme, assenza di pratiche amministrative giustificative). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato in combinato con l'art. 314 c.p. per l'affermazione del concorso di persone nel reato di peculato; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come concorso in peculato.
art. 314 c.p. (peculato)
Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione cosciente dei ricorrenti al peculato mediante l'appropriazione di somme erogate indebitamente.
art. 117 c.p.
Richiamato dai ricorrenti per una diversa qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che tale nuova ricostruzione non fosse stata dedotta tempestivamente e non giustificasse la riconsiderazione in Cassazione.
art. 585, comma 4 c.p.p.
Richiamato da Canzanella in relazione all'ammissibilità di motivi nuovi d'appello; la Corte ha confermato il principio che i motivi nuovi devono avere connessione funzionale con i motivi originari e non possono introdurre temi estranei al devoluto.
art. 591 c.p.p.
Richiamato in tema di impugnazioni e ammissibilità di motivi nuovi; usato per sostenere l'inammissibilità delle doglianze nuove non collegate.
art. 521 c.p.p.
Censurato dai ricorrenti per presunte violazioni procedurali nella formulazione della contestazione; la Corte non ha ritenuto fondata tale censura.
art. 132 c.p.
Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse correttamente applicato i criteri discrezionali previsti.
art. 133 c.p.
Ulteriore riferimento ai criteri di individualizzazione della pena; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua e immune da vizi tali da giustificare intervento di legittimità.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione alle attenuanti specifiche invocate; la Corte ha ritenuto il diniego giustificato dalla gravità e dalle modalità del fatto e dalla personalità degli imputati.
art. 114 c.p.
Attenuante del contributo concorsuale di minima importanza: la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo che il contributo dei ricorrenti non fosse marginale e che la loro partecipazione fosse consapevole e rilevante.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi nuovi introdotti in grado di legittimità se non risultano connessi funzionalmente ai motivi originari di impugnazione presentati nel grado precedente.
- Le censure che impongono una rivalutazione del fatto e delle prove (ricostruzione in fatto) sono improponibili in sede di legittimità: la Corte di Cassazione verifica la legalità e la motivazione, non riequilibra le prove.
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione risulta manifestamente illogica, contraddittoria o assente; motivazioni congrue e la pena nel minimo edittale sono difficilmente annullabili.
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. peculato vs appropriazione indebita) è necessario che tale censura sia sollevata tempestivamente nei gradi precedenti e supportata da argomentazioni che incidano sulla delimitazione del devoluto, non può essere avanzata come tema nuovo in Cassazione.
- Gli elementi di consapevolezza e partecipazione (fornitura di dati sensibili, ripetute elargizioni, immediato utilizzo o incasso delle somme) rafforzano l'imputazione di responsabilità penale e ostano al riconoscimento di attenuanti per marginalità del contributo.
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