Sentenza n. 4883/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. Repertorio NA/413/2024 del 19.12.2024, N. Prot. NA/26670/2024 del 19.12.2024, comunicata a mezzo PEC alla ricorrente il 20.12.2024, a firma del Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti, di Roma Capitale, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990, “la conclusione negativa della Conferenza di Servizi, con effetto del rigetto dell'istanza di proroga dell'autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 34 della L.R. Lazio in. 17/04 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 5/05 e ss.mm.ii.” inerente l'attività estrattiva sita in Roma, via di Fioranello n. 139, denominata “C12_Esman – Esman S.r.l.”; - del parere negativo espresso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, con Nota Prot. RU U.1384063 dell'11.11.2024, acquisito agli atti di Roma Capitale con Prot. n. NA23804 dell'11.11.2024, del quale la ricorrente ha avuto conoscenza il 20.12.2024 con la notifica del provvedimento di conclusione della Conferenza dei servizi; - di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché ignoto alla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prima determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi, con effetto di rigetto dell'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, e il presupposto parere regionale negativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990, aveva concluso negativamente la conferenza di servizi decisoria relativa all'istanza di proroga dell'autorizzazione per un'attività estrattiva sita in Roma, nonché il parere negativo della Regione Lazio fondato sull'insufficienza della documentazione trasmessa e sulla mancata dimostrazione della piena legittimità paesaggistica dell'intervento. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la carenza di interesse, osservando che la prima determinazione negativa, nei procedimenti a istanza di parte, produce ex lege gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ha quindi natura endoprocedimentale e non lesiva, essendo assimilabile a un preavviso di rigetto. A seguito delle osservazioni della società, Roma Capitale ha adottato una seconda determinazione negativa, oggetto di separato ricorso, rispetto alla quale si concentra l'interesse demolitorio della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., poiché la prima determinazione negativa della conferenza di servizi, nei procedimenti a istanza di parte, non definisce in modo definitivo la posizione della richiedente, ma vale come comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. L'amministrazione procedente deve esaminare le osservazioni dell'interessata e adottare l'ulteriore determinazione conclusiva, contro la quale può concentrarsi l'interesse all'impugnazione. Il Collegio ha inoltre rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, perché la seconda determinazione negativa era stata impugnata con separato ricorso. La controversia è stata definita in forma semplificata e le spese sono state compensate, considerata la definizione in rito e la natura cautelativa dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 14-bis, comma 5, l. n. 241/1990
Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
Nei procedimenti a istanza di parte, la prima determinazione negativa di conclusione della conferenza produce anche gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis e ha natura endoprocedimentale; l'amministrazione deve esaminare le eventuali osservazioni e adottare un'ulteriore determinazione conclusiva.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Nei procedimenti ad istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.
La determinazione negativa iniziale equivale al preavviso di rigetto e, in quanto atto non lesivo, non è autonomamente impugnabile.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando sussiste carenza di interesse alla decisione, inclusa l'originaria carenza di interesse derivante dall'impugnazione di un atto endoprocedimentale non lesivo.
Massime di principio
- Nei procedimenti a istanza di parte regolati dall'art. 14-bis, comma 5, l. n. 241/1990, la prima determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi, pur producendo testualmente l'effetto del rigetto della domanda, vale anche come comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e ha natura endoprocedimentale.
- La prima determinazione negativa adottata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, l. n. 241/1990 non è autonomamente impugnabile per difetto di lesività, poiché l'amministrazione deve prima esaminare le osservazioni dell'istante e adottare l'ulteriore determinazione conclusiva.
- Quando, dopo la prima determinazione negativa della conferenza di servizi, l'amministrazione adotta una seconda determinazione conclusiva e questa viene impugnata con separato ricorso, l'impugnazione della prima determinazione è comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, oltre che inammissibile per originaria carenza di interesse.
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