Cassazione Penale, Sentenza n. 08556/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena da eseguire in Italia per la condanna pronunciata in Svizzera: il ricorrente contestava la mancata detrazione, nella pena residua convertita, del periodo fruito in regime di liberazione condizionale (14/05/2023-14/07/2024) e denunciava violazione dell'art. 735 cod. proc. pen. e dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo relativamente alla conversione della pena e al riconoscimento dei benefici concessi all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la determinazione della pena da eseguire effettuata dalla Corte territoriale, che ha convertito la pena straniera nella reclusione italiana e ha detratto solo il periodo di carcerazione preventiva effettivamente scontato. La Corte ha motivato che la liberazione condizionale non risultava effettivamente concessa o matura nella sentenza straniera oggetto di riconoscimento (la documentazione svizzera indicava che, secondo l'art. 86 c.p. svizzero, il beneficio richiede l'esecuzione di due terzi della pena e non era ancora maturato), e che l'art. 11 della Convenzione impone la deduzione del periodo di privazione della libertà effettivamente espiato, non del periodo trascorso in libertà condizionale. È stato inoltre precisato che il riconoscimento non preclude la possibilità di ottenere, nella fase esecutiva in Italia, eventuali benefici previsti dall'ordinamento interno. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21/03/1983)
L'art. 10 vincola lo Stato di esecuzione alla natura e durata della sanzione ma consente adattamenti se incompatibili; l'art. 11 consente la conversione della pena nello Stato di esecuzione imponendo però la deduzione integrale del periodo di privazione della libertà effettivamente espiato e vietando di aggravare la posizione del condannato; l'art. 9 indica che, una volta riconosciuta la sentenza, l'ordinamento di esecuzione trova piena applicazione.
art. 735 cod. proc. pen.
Disciplina la conversione della pena straniera in Italia richiamando i criteri di ragguaglio e fissando limiti (non oltrepassare i limiti massimi previsti dalla legge italiana, non aggravare la pena). I commi 4 e 4-bis regolano il riconoscimento dei benefici concessi all'estero: se il condannato è stato liberato sotto condizione lo Stato di esecuzione sostituisce la misura con la liberazione condizionale nazionale, ma ciò presuppone che il beneficio sia effettivamente stato concesso o maturato secondo l'ordinamento estero.
art. 176 cod. pen.
Riferimento all'istituto della liberazione condizionale nell'ordinamento italiano; la sostituzione della misura straniera con la liberazione condizionale italiana, quando prevista, è un atto dovuto e non discrezionale per il giudice italiano se il beneficio risulti effettivamente concesso all'estero.
art. 177 cod. pen.
Sottolinea che il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato quale periodo di detenzione in caso di revoca: utile a distinguere ontologicamente la privazione di libertà dal periodo trascorso in libertà condizionale.
art. 86 codice penale svizzero
Secondo la documentazione prodotta, richiede l'esecuzione di due terzi della pena perché possa sorgere il diritto alla liberazione condizionale; tale requisito non risultava soddisfatto al momento del riconoscimento, per cui il beneficio non è stato considerato come maturato/effettivamente concesso.
Massime di principio
- Nella conversione di una pena straniera va dedotto soltanto il periodo di effettiva privazione della libertà (es. carcerazione preventiva o detenzione), non il periodo trascorso in regime di liberazione condizionale, salvo che il beneficio sia espressamente riconosciuto o risultante dalla sentenza straniera.
- Il giudice nazionale deve esaminare la documentazione fornita dallo Stato emittente per accertare se i benefici (es. liberazione condizionale) siano stati effettivamente concessi o maturati secondo l'ordinamento estero; in mancanza di tale conferma non si può computare il beneficio.
- L'art. 735 c.p.p., e la Convenzione di Strasburgo, impediscono che la conversione aggravi il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nella sentenza straniera; la sostituzione della misura estera con l'istituto italiano (es. liberazione condizionale) opera solo se il beneficio è già presente nel provvedimento straniero.
- Il riconoscimento della sentenza straniera non esclude che il condannato, in fase esecutiva in Italia, possa chiedere i benefici previsti dall'ordinamento italiano ove ne ricorrano i presupposti.
- Se la normativa straniera richiede il raggiungimento di una soglia (es. due terzi della pena) per la maturazione della liberazione condizionale e tale soglia non è stata raggiunta, il giudice italiano non può dedurre periodi di libertà condizionale non effettivamente acquisiti.
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