Regolamento (UE) 2017/1131
Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un regime uniforme per i fondi comuni monetari nell’UE, volto a rafforzarne resilienza, liquidità, trasparenza e comparabilità. Introduce una classificazione in FCM a breve termine e standard e tre tipologie operative: CNAV che investono in debito pubblico, LVNAV e VNAV. Stabilisce limiti stringenti su attività ammissibili, concentrazione, scadenze, liquidità minima, valutazione delle attività e informativa agli investitori e alle autorità. Vieta il sostegno esterno al fondo e attribuisce ampi poteri di vigilanza, segnalazione e intervento alle autorità competenti e all’ESMA.
Disciplina armonizzata dei fondi comuni monetari (FCM) nell’Unione europea, con regole su autorizzazione, investimenti, liquidità, valutazione, trasparenza, vigilanza e divieto di sostegno esterno.
Ambito di applicazione
Si applica ai fondi comuni monetari stabiliti, gestiti o commercializzati nell’Unione che siano OICVM o FIA, investano in attività a breve termine e perseguano l’obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario, di mantenere il valore dell’investimento o entrambi. Riguarda quindi sia fondi UE sia FIA non UE commercializzati nell’Unione, tramite le autorità competenti individuate dal regolamento; copre inoltre gli FCM esistenti che devono adeguarsi e chiedere autorizzazione. Sono esclusi, in quanto non conformi al quadro, gli organismi che non siano autorizzati come FCM ma usino denominazioni o caratteristiche sostanzialmente simili; gli Stati membri non possono imporre obblighi aggiuntivi nelle materie disciplinate dal regolamento.
Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari
Il regolamento istituisce un quadro prudenziale uniforme per i fondi comuni monetari nell’Unione, con l’obiettivo di rafforzarne la resilienza, ridurre il rischio di contagio sistemico e garantire maggiore tutela agli investitori. La disciplina si innesta sul quadro OICVM e FIA e introduce regole dirette su autorizzazione, asset allocation, liquidità, valutazione, trasparenza e vigilanza.
Ambito di applicazione e inquadramento generale
Il regolamento si applica agli organismi d’investimento collettivo che devono o possono essere autorizzati come OICVM o FIA, investono in attività a breve termine e perseguono l’obiettivo di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario, di mantenimento del valore dell’investimento o entrambi. L’ambito territoriale copre i fondi stabiliti, gestiti o commercializzati nell’Unione, inclusi i FIA non UE commercializzati nell’Unione secondo le regole di competenza previste.
Gli Stati membri non possono introdurre obblighi aggiuntivi nelle materie disciplinate dal regolamento. Il gestore dell’FCM resta tuttavia soggetto, salvo deroghe, anche alla disciplina OICVM o FIA applicabile alla propria natura giuridica.
Definizioni e tipologie di FCM
L’articolo 2 contiene le definizioni essenziali per la corretta applicazione del regime: attività a breve termine, strumenti del mercato monetario, cartolarizzazione, repo e reverse repo, WAL, WAM, vita residua, valutazione a prezzo di mercato e per modello, costo ammortizzato, vendita allo scoperto e gestore dell’FCM. La tipologia del fondo è fondamentale perché determina soglie, modalità di calcolo del NAV e requisiti di liquidità.
Il regolamento distingue tre categorie di FCM: VNAV, CNAV che investono in debito pubblico e LVNAV. Inoltre distingue tra FCM a breve termine e FCM standard, con limiti di portafoglio più severi per i primi e più ampi per i secondi.
Autorizzazione e denominazione
L’uso della qualifica di FCM è riservato agli organismi autorizzati ai sensi del regolamento. L’autorizzazione ha validità in tutti gli Stati membri e, per gli OICVM, si innesta nella procedura prevista dalla direttiva 2009/65/CE; per i FIA, si applica la procedura speciale dell’articolo 5.
L’articolo 6 vieta l’uso della denominazione "fondo comune monetario" o "FCM", nonché di espressioni analoghe o fuorvianti, da parte di organismi non autorizzati. La nozione di uso è ampia e comprende ogni documento, comunicazione o materiale promozionale rivolto a investitori o autorità.
Regole sugli investimenti e attività ammissibili
L’FCM può investire solo in categorie tassativamente elencate: strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP ammissibili, depositi presso enti creditizi, strumenti derivati, operazioni di acquisto e vendita con patto di rivendita e quote di altri FCM. Sono vietati gli investimenti in attività non menzionate, la vendita allo scoperto di strumenti ammissibili, l’esposizione ad azioni o materie prime, i securities lending/borrowing e i prestiti in contante.
Per gli strumenti del mercato monetario sono richieste condizioni di scadenza e una valutazione creditizia favorevole. Le cartolarizzazioni e le ABCP devono essere liquide e sottoposte a criteri stringenti; il regolamento prevede un regime speciale per le cartolarizzazioni e ABCP semplici, trasparenti e standardizzate (STS), con limiti quantitativi che si ampliano una volta adottato l’atto delegato attuativo. I depositi devono essere ritirabili in qualsiasi momento o a vista, con durata massima di 12 mesi.
Derivati, repo e reverse repo
I derivati sono ammessi solo se usati per coprire rischio di tasso o di cambio e con sottostanti limitati a tassi, valute o indici corrispondenti. Gli OTC devono essere con controparti soggette a vigilanza prudenziale e devono poter essere valutati quotidianamente e chiusi in ogni momento al fair value.
Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono consentite solo in via temporanea, fino a sette giorni lavorativi, per gestione della liquidità, con limiti sull’uso della liquidità ricevuta e con tetto del 10 % delle attività. Le operazioni di acquisto con patto di rivendita richiedono garanzia integrale, attività ricevute di qualità sufficiente, diversificazione e un’esposizione massima del 15 % per controparte, salvo alcune eccezioni per attività pubbliche.
Diversificazione e concentrazione
L’articolo 17 impone limiti di diversificazione per emittente, depositi, derivati OTC e reverse repo. In generale, non si può superare il 5 % in strumenti emessi da un solo organismo, il 10 % in depositi presso un solo ente creditizio, il 5 % di esposizione OTC e il 15 % del cash collocato con una singola controparte in reverse repo. Il regolamento prevede deroghe specifiche per i fondi che investono in titoli pubblici o obbligazioni bancarie di particolare qualità, oltre a regole di cumulo che impediscono di combinare oltre determinate soglie investimenti, depositi ed esposizioni OTC verso lo stesso soggetto.
L’articolo 18 aggiunge un limite di concentrazione del 10 % rispetto agli strumenti emessi da un singolo organismo, con esclusioni per strumenti pubblici e assimilati.
Valutazione della qualità creditizia
Il fondo deve adottare una procedura interna prudente, sistematica e documentata per valutare la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e delle ABCP. La procedura deve basarsi su fonti attendibili, criteri quantitativi e qualitativi, riesami annuali e nuovi rating interni in caso di cambiamenti sostanziali.
Il regolamento richiede che il gestore non si affidi meccanicamente ai rating esterni e che documenti metodologia, analisi, serie storiche e responsabili del processo. La governance della procedura coinvolge alta dirigenza e organi di gestione/sorveglianza, che devono essere informati con cadenza almeno annuale.
Limiti di WAM, WAL e liquidità
Per gli FCM a breve termine la WAM non può superare 60 giorni e la WAL 120 giorni; per gli FCM standard la WAM è limitata a sei mesi e la WAL a 12 mesi. Entrambe le categorie devono mantenere soglie minime di attività liquide giornaliere e settimanali, con differenze tra VNAV e LVNAV/CNAV pubblico.
Sono previste regole puntuali sul calcolo delle attività liquide, incluse alcune forme di repo, cash ritirabile e strumenti con opzioni put esercitabili a breve. Se i limiti vengono superati per cause non imputabili al fondo o in seguito a sottoscrizioni/riscatti, il fondo deve correggere la situazione tenendo conto dell’interesse dei partecipanti.
Conoscenza del cliente, stress test e gestione dei rischi
Il gestore deve predisporre procedure di conoscenza della base investitori per prevedere riscatti simultanei e concentrazioni eccessive. Se un singolo investitore supera il requisito di liquidità giornaliera del fondo, si considerano ulteriori indicatori di comportamento e correlazione tra investitori.
Tutti gli FCM devono svolgere stress test regolari, almeno semestrali, su scenari severi ma plausibili. Se emergono vulnerabilità, il gestore deve produrre una relazione dettagliata e un piano d’azione, adottando le misure necessarie per rafforzare liquidità o qualità degli attivi; i risultati vengono trasmessi all’autorità competente e all’ESMA.
Valutazione e calcolo del NAV
Il regolamento privilegia la valutazione delle attività al prezzo di mercato; se non possibile, si usa un modello prudente e aggiornato. Per gli FCM CNAV che investono in debito pubblico è ammesso il costo ammortizzato; per gli LVNAV lo stesso metodo è ammesso solo per attività con vita residua non superiore a 75 giorni e se il prezzo così ottenuto non si discosta di oltre 10 punti base dal valore calcolato con il metodo ordinario.
Il NAV per azione o quota deve essere calcolato e pubblicato almeno giornalmente, arrotondato al basis point più vicino. Per i CNAV pubblici e gli LVNAV si calcola anche un NAV costante e la differenza rispetto al NAV effettivo; nel caso LVNAV, se lo scostamento supera 20 punti base, le sottoscrizioni e i rimborsi successivi avvengono al NAV ordinario.
CNAV pubblico e LVNAV: liquidità, commissioni e gating
Gli articoli 34 e 33 prevedono una disciplina speciale per i CNAV che investono in debito pubblico e per gli LVNAV. Quando la liquidità settimanale scende sotto determinate soglie e i riscatti netti giornalieri sono elevati, il consiglio di amministrazione deve valutare l’adozione di commissioni di liquidità, limiti ai rimborsi, sospensioni temporanee o nessun intervento immediato. Se le sospensioni superano complessivamente 15 giorni in un periodo di 90 giorni, il fondo perde automaticamente la qualifica di CNAV pubblico o LVNAV.
Divieto di sostegno esterno
Il regolamento vieta il sostegno esterno al fondo, per evitare contagio e incentivi alla corsa ai riscatti. Il divieto copre qualsiasi supporto diretto o indiretto di terzi, incluso il promotore, finalizzato a garantire liquidità o stabilizzare il NAV, come apporti di capitale, acquisti di attività a prezzo artificiosamente elevato, acquisti di quote per fornire liquidità, garanzie o lettere di sostegno.
Trasparenza verso investitori e autorità
Il fondo deve indicare chiaramente la propria tipologia, la distinzione tra FCM a breve termine e standard e i rischi fondamentali, inclusa l’assenza di garanzia e di sostegno esterno. La documentazione di marketing deve specificare che investire in un FCM è diverso dal detenere un deposito e che il rischio di perdita del capitale ricade sull’investitore.
Gli investitori devono ricevere aggiornamenti almeno settimanali su scadenze del portafoglio, profilo di credito, WAM/WAL, principali esposizioni, attivi totali e rendimento netto. Deve essere inoltre spiegato il metodo di valutazione delle attività e, per CNAV pubblico e LVNAV, l’uso del costo ammortizzato e dell’arrotondamento.
Segnalazioni alle autorità, vigilanza e dati centralizzati
Il gestore deve trasmettere all’autorità competente informazioni periodiche, almeno trimestrali o annuali per i fondi sotto i 100 milioni di euro, su tipo e caratteristiche del fondo, indicatori di portafoglio, stress test, composizione degli attivi e dati sulle passività e sugli investitori. Per gli LVNAV vanno segnalati i casi di scostamento rilevante del prezzo e del NAV e le misure adottate ai sensi dell’articolo 34.
Le autorità competenti devono trasmettere i dati all’ESMA, che crea una banca dati centrale sugli FCM. L’ESMA può inoltre accedere ai dati per finalità di analisi e, in relazione al sistema europeo di vigilanza, esercita i poteri attribuiti dal regolamento e dalle direttive richiamate.
Vigilanza, sanzioni e misure correttive
Le autorità competenti vigilano sul rispetto del regolamento in modo continuativo e dispongono di poteri di accesso ai documenti, richiesta di informazioni, ispezioni in loco e ordini di conformità. Gli Stati membri devono fissare sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive entro il 21 luglio 2018.
In presenza di violazioni degli obblighi relativi a composizione degli attivi, portafoglio, autorizzazione, denominazione, qualità creditizia, governance, trasparenza o valutazione, l’autorità può imporre misure correttive o revocare l’autorizzazione. Il regolamento prevede anche cooperazione tra autorità nazionali, ESMA e CERS.
Disposizioni transitorie, deleghe e riesame
Gli OICVM e i FIA esistenti che rientrano nella definizione di FCM dovevano presentare domanda di conformità entro il 21 gennaio 2019. La Commissione dispone di poteri delegati per integrare il regolamento con criteri tecnici su STS, liquidità, qualità creditizia e valutazione interna; l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per i moduli di segnalazione.
Entro il 21 luglio 2022 la Commissione deve riesaminare il regime sia sotto il profilo prudenziale sia economico, tenendo conto dell’esperienza applicativa, dell’impatto sui mercati del funding a breve termine e del ruolo degli FCM nel finanziamento dei debiti pubblici. Il riesame deve valutare, tra l’altro, la fattibilità di una quota dell’80 % di debito pubblico UE per i CNAV pubblici e l’adeguatezza degli LVNAV come alternativa ai CNAV pubblici non UE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 21 luglio 2018. Fanno eccezione alcune disposizioni tecniche e di segnalazione, applicabili già dal 20 luglio 2017.
Disposizioni principali
Oggetto, soggetti interessati e divieto di norme nazionali aggiuntive
L’articolo 1 disciplina gli FCM relativi a strumenti finanziari ammissibili, portafoglio, valutazione delle attività e obblighi di segnalazione. Si applica agli OICVM e FIA che investono in attività a breve termine e mirano a rendimenti del mercato monetario o alla conservazione del valore. Gli Stati membri non possono imporre obblighi ulteriori nelle materie coperte.
Definizioni e classificazione degli FCM
L’articolo 2 definisce le nozioni chiave: attività a breve termine (vita residua non superiore a due anni), strumenti del mercato monetario, valutazione al prezzo di mercato, valutazione in base a modello, costo ammortizzato, WAM, WAL, scadenza legale, vendita allo scoperto e gestore dell’FCM. L’articolo 3 distingue tra FCM VNAV, CNAV che investono in debito pubblico e LVNAV; l’autorizzazione deve indicare la tipologia.
Autorizzazione e uso della denominazione FCM
L’articolo 4 prevede che solo gli organismi autorizzati possano essere istituiti, commercializzati o gestiti come FCM, con autorizzazione valida in tutti gli Stati membri. Per gli OICVM, l’autorizzazione FCM si inserisce nella procedura della direttiva 2009/65/CE; per i FIA si applica la procedura specifica dell’articolo 5. L’articolo 6 vieta l’uso della denominazione "FCM" o di termini fuorvianti senza autorizzazione.
Regime applicabile e responsabilità del gestore
L’articolo 7 impone il rispetto continuo del regolamento da parte del fondo e del gestore, ferma restando l’applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE salvo deroghe. Il gestore è responsabile della conformità e risponde dei danni da inosservanza. Il regolamento consente limiti d’investimento più rigorosi rispetto a quelli minimi previsti.
Attività ammissibili e divieti operativi
L’articolo 9 limita gli investimenti a strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP ammissibili, depositi bancari, derivati, repo, reverse repo e quote di altri FCM. Sono vietati investimento in attività non ammissibili, vendita allo scoperto di determinati strumenti, esposizioni dirette o indirette in azioni o materie prime, securities lending/borrowing e prestiti in contante. È consentita liquidità accessoria.
Requisiti per strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e depositi
Gli articoli 10, 11 e 12 fissano condizioni di ammissibilità per gli strumenti del mercato monetario (scadenza legale o vita residua massima di 397 giorni e valutazione creditizia favorevole), per le cartolarizzazioni e ABCP (liquidità, rating interno favorevole, requisiti specifici, limiti quantitativi e regime STS) e per i depositi (rimborsabili a vista o ritirabili in ogni momento, scadenza entro 12 mesi, presso enti creditizi UE o equivalenti di paesi terzi). Per cartolarizzazioni e ABCP sono previsti limiti transitori e successivi più ampi dopo l’atto delegato STS.
Derivati e operazioni di finanziamento garantite
L’articolo 13 ammette derivati solo se negoziati su mercati regolamentati o OTC, con sottostante limitato a tassi, cambi, valute o indici collegati e con finalità esclusiva di copertura. L’articolo 14 consente repo solo in via temporanea, per massimo sette giorni lavorativi, per gestione della liquidità, con limiti sull’uso della liquidità ricevuta e tetto del 10 % delle attività. L’articolo 15 disciplina i reverse repo, imponendo garanzia integrale, qualità e diversificazione delle attività ricevute, limite del 15 % verso un’emittente, divieto di ricevere cartolarizzazioni/ABCP e requisiti ulteriori per attività pubbliche o di paesi terzi.
Investimenti in altri FCM
L’articolo 16 consente l’investimento in quote o azioni di altri FCM solo entro limiti di diversificazione: massimo 5 % in uno stesso FCM e 17,5 % complessivi, con condizioni di reciprocità, trasparenza delle commissioni e divieti di commissioni di sottoscrizione/rimborso in caso di gruppi collegati. Gli FCM a breve termine possono investire solo in FCM a breve termine; gli standard possono investire in entrambi i tipi.
Diversificazione e concentrazione del portafoglio
L’articolo 17 impone limiti per emittente, depositi, derivati OTC e reverse repo, con soglie ordinarie del 5 % per strumenti emessi da un singolo organismo, 10 % per depositi presso un solo ente creditizio, 5 % per esposizione OTC, 15 % per cash prestato in reverse repo e limiti cumulativi del 15 % o 20 % in casi specifici. Sono previsti regimi derogatori per FCM che investono interamente in strumenti pubblici o per obbligazioni bancarie particolari. L’articolo 18 vieta una concentrazione superiore al 10 % in strumenti di un solo emittente, salvo strumenti pubblici/esenti.
Valutazione della qualità creditizia
Gli articoli 19-23 impongono una procedura interna prudente, sistematica e documentata di valutazione della qualità creditizia, da applicare a strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP. La valutazione deve basarsi su informazioni adeguate, aggiornate e attendibili, su criteri qualitativi e quantitativi armonizzati, con riesame almeno annuale e nuova valutazione in caso di cambiamento sostanziale. Il gestore deve documentare metodologia e serie storiche, conservare i documenti per almeno tre esercizi annuali, e assicurare governance e supervisione dell’alta dirigenza.
Limiti di portafoglio per FCM a breve termine e standard
Gli articoli 24 e 25 fissano le soglie di WAM e WAL e i requisiti di liquidità giornaliera e settimanale. Gli FCM a breve termine devono mantenere WAM non superiore a 60 giorni e WAL non superiore a 120 giorni; gli standard WAM fino a sei mesi e WAL fino a 12 mesi. Sono previsti livelli minimi di attività liquide giornaliere e settimanali, diversi per LVNAV/CNAV e VNAV, con possibilità limitate di includere talune attività a breve scadenza e clausole di correzione in caso di superamento involontario dei limiti.
Rating esterni, know your customer e stress test
L’articolo 26 disciplina l’eventuale ricorso ai rating esterni, imponendo trasparenza sul fatto che siano richiesti o finanziati dal fondo o dal gestore. L’articolo 27 introduce procedure di conoscenza della clientela per prevedere riscatti simultanei e l’effetto delle concentrazioni di investitori. L’articolo 28 obbliga a stress test almeno semestrali, con scenari severi, relazione dettagliata, eventuale piano d’azione e trasmissione dei risultati all’autorità competente e all’ESMA.
Regole di valutazione e calcolo del NAV
Gli articoli 29-33 disciplinano la valutazione giornaliera delle attività, privilegiando il prezzo di mercato e, in mancanza, un modello prudente; per CNAV pubblico è ammesso il costo ammortizzato, per LVNAV solo per attività con vita residua non superiore a 75 giorni e se lo scostamento resta entro 10 punti base. Il NAV per azione/quota deve essere calcolato e pubblicato giornalmente, arrotondato al basis point più vicino; per CNAV pubblico e LVNAV si calcola anche un NAV costante e la relativa differenza rispetto al NAV effettivo. L’emissione e il rimborso avvengono al NAV, salvo che per CNAV pubblico e LVNAV nei casi e limiti previsti, con avviso scritto agli investitori per LVNAV.
Gestione della liquidità, commissioni e gating per CNAV pubblico e LVNAV
L’articolo 34 impone procedure prudenziali di gestione della liquidità per CNAV pubblico e LVNAV. Se la liquidità settimanale scende sotto il 30 % e i rimborsi netti giornalieri superano il 10 %, il consiglio di amministrazione valuta se applicare commissioni di liquidità, restrizioni ai rimborsi fino al 10 % per giorno e per massimo 15 giorni lavorativi, sospensione dei rimborsi fino a 15 giorni o nessuna misura immediata. Se in 90 giorni le sospensioni superano 15 giorni, il fondo cessa automaticamente di essere CNAV pubblico o LVNAV.
Divieto di sostegno esterno
L’articolo 35 vieta qualsiasi sostegno esterno, diretto o indiretto, da parte di terzi o del promotore finalizzato a garantire liquidità o stabilizzare il NAV. La nozione include apporti di capitale, acquisti a prezzo gonfiato, acquisti di quote per fornire liquidità, garanzie esplicite o implicite, lettere di sostegno e altre azioni analoghe.
Obblighi di trasparenza verso investitori e autorità
L’articolo 36 impone l’indicazione chiara del tipo di FCM, l’informativa settimanale su scadenze, profilo di credito, WAM/WAL, principali partecipazioni, attivi totali e rendimento netto, nonché avvertenze che il fondo non è garantito, non è un deposito e non beneficia di sostegno esterno. L’articolo 37 prescrive segnalazioni periodiche alle autorità competenti, almeno trimestrali o annuali per i fondi sotto 100 milioni di euro, con dati dettagliati su portafoglio, passività, stress test e, per LVNAV, sugli scostamenti di prezzo e NAV e sulle misure adottate.
Vigilanza, sanzioni e misure correttive
Gli articoli 38-41 attribuiscono alle autorità competenti poteri continui di vigilanza, indagine, accesso documentale, ispezione e ordine di conformità, con obbligo per gli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. In caso di violazioni sostanziali, l’autorità può imporre misure correttive o revocare l’autorizzazione. L’ESMA dispone di poteri e compiti di coordinamento, raccolta dati e supporto tecnico.
Regime transitorio, deleghe e riesame
L’articolo 44 richiede agli OICVM o FIA esistenti di presentare domanda di conformità entro il 21 gennaio 2019. L’articolo 45 disciplina la delega alla Commissione per atti delegati su cartolarizzazioni STS/ABCP, requisiti di liquidità e qualità creditizia, e criteri di valutazione. L’articolo 46 impone un riesame complessivo entro il 21 luglio 2022, anche sulla possibilità di una quota dell’80 % di debito pubblico UE per i CNAV pubblici e sul ruolo degli LVNAV come alternativa. L’articolo 47 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 21 luglio 2018, salvo alcune disposizioni applicabili dal 20 luglio 2017.
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