Regolamento (UE) 2017/1084
Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento estende il perimetro del regolamento generale di esenzione per categoria includendo nuove categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, soprattutto per aeroporti regionali e porti marittimi/interni. Alza inoltre alcune soglie di notifica per cultura, patrimonio, sport e infrastrutture ricreative multifunzionali, e riforma il regime degli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche. Introduce definizioni dettagliate, nuove condizioni di compatibilità, limiti di intensità e importo, nonché norme sul controllo, sulla conservazione dei registri e sulle disposizioni transitorie. Modifica infine il regolamento (UE) n. 702/2014 per consentire il calcolo dei costi ammissibili mediante opzioni semplificate di costo in presenza di cofinanziamento FEASR.
Regolamento che modifica il regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 e il regolamento (UE) n. 702/2014, ampliando e precisando le categorie di aiuti di Stato esentati da notifica, in particolare per aeroporti, porti, cultura, sport e aiuti regionali nelle regioni ultraperiferiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri che rientrano nelle categorie esentate dal regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato, e, per un profilo specifico di calcolo dei costi ammissibili, anche agli aiuti del settore agricolo/forestale e nelle zone rurali disciplinati dal regolamento (UE) n. 702/2014. L’intervento riguarda in particolare aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio, alle infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, aiuti regionali al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, aiuti a favore delle PMI, ricerca e sviluppo, formazione, banda larga, audiovisivo, infrastrutture locali e talune misure nel settore pesca/acquacoltura, con alcune esclusioni e limitazioni settoriali confermate o rafforzate. Si applica nel SEE e contiene disposizioni transitorie per aiuti già concessi prima o subito dopo la sua entrata in vigore.
Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014, ampliandone l’ambito ai nuovi aiuti per aeroporti regionali e porti, e rivedendo soglie, definizioni e condizioni di compatibilità di varie categorie di aiuti di Stato. La finalità dichiarata è semplificare le regole, ridurre gli oneri di notifica e concentrare il controllo della Commissione sui casi più distorsivi.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama l’esperienza applicativa maturata con il regolamento 651/2014 e con il regolamento 702/2014, ritenendo opportuno estendere l’esenzione per categoria a misure che, se rispettano determinate condizioni, non presentano rischi tali da richiedere la notifica preventiva. La riforma è guidata anche dall’esigenza di chiarire le norme, innalzare alcune soglie di notifica e adattare il calcolo dei costi ammissibili all’uso delle opzioni semplificate di costo dei fondi UE.
Ambito di applicazione e categorie interessate
Il regolamento modifica il quadro degli aiuti esentati includendo esplicitamente:
- aiuti alle infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali;
- aiuti alle infrastrutture locali;
- aiuti a favore degli aeroporti regionali;
- aiuti a favore dei porti. Resta ferma la disciplina di esclusione per specifici settori, tra cui pesca e acquacoltura, produzione primaria agricola, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in casi determinati, miniere di carbone non competitive e alcune categorie di aiuti a finalità regionale. Per gli aiuti regionali al funzionamento, il testo precisa le categorie di territori interessati: regioni ultraperiferiche, zone scarsamente popolate e zone a bassissima densità demografica.
Definizioni rilevanti
Il regolamento introduce o riformula numerose definizioni essenziali per l’operatività della disciplina. Tra le più rilevanti:
- il "risultato operativo", inteso come differenza positiva tra entrate e costi di esercizio attualizzati;
- la "delocalizzazione", con riferimento al trasferimento della stessa attività o di attività analoga nell’ambito del SEE;
- le definizioni di aeroporto regionale, infrastruttura aeroportuale, servizi aeroportuali, infrastruttura di assistenza a terra centralizzata e attività non aeronautiche;
- le definizioni di porto marittimo, porto interno, infrastruttura portuale, sovrastruttura portuale, infrastruttura di accesso, dragaggio, infrastruttura per combustibili alternativi e impianto di raccolta dei rifiuti delle navi. Queste nozioni hanno rilievo diretto nell’individuare i costi ammissibili, i limiti quantitativi e le condizioni di compatibilità.
Soglie di notifica e limiti economici
Una parte centrale della riforma riguarda l’innalzamento delle soglie di notifica per cultura, patrimonio, sport e infrastrutture multifunzionali. In particolare:
- per la cultura e la conservazione del patrimonio, la soglia per gli aiuti agli investimenti è fissata a 150 milioni di EUR per progetto, mentre per il funzionamento è pari a 75 milioni di EUR per impresa e per anno;
- per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, la soglia è di 30 milioni di EUR o costi totali superiori a 100 milioni di EUR per progetto; per il funzionamento delle infrastrutture sportive la soglia è di 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;
- per i porti marittimi e interni sono fissati importi massimi di costi ammissibili rispettivamente pari a 130/150 milioni di EUR e 40/50 milioni di EUR, con maggiorazione per i porti inseriti nei piani di lavoro dei corridoi della rete centrale TEN-T.
Regole sugli aeroporti regionali
L’articolo 56 bis disciplina in modo autonomo gli aiuti agli aeroporti regionali. Per gli aiuti agli investimenti, il beneficiario deve garantire apertura a tutti gli utenti, allocazione non discriminatoria in caso di capacità limitata, adeguatezza dell’investimento rispetto al traffico previsto e assenza di operazioni di delocalizzazione o di creazione di un nuovo aeroporto passeggeri. Sono vietati gli aiuti ad aeroporti prossimi ad aeroporti esistenti che offrono servizi aerei di linea, con alcune eccezioni e con una regola specifica per aeroporti molto piccoli.
Le principali soglie sono le seguenti:
- nessun aiuto agli investimenti per aeroporti con traffico medio annuo superiore a 3 milioni di passeggeri nei due esercizi precedenti;
- nessun aiuto al funzionamento per aeroporti con traffico medio annuo superiore a 200 000 passeggeri;
- nessun aiuto per aeroporti con traffico merci medio annuo superiore a 200 000 tonnellate.
L’aiuto agli investimenti non può superare la differenza tra costi ammissibili e risultato operativo. Quanto all’intensità massima:
- 50 % dei costi ammissibili per aeroporti tra 1 e 3 milioni di passeggeri;
- 75 % dei costi ammissibili per aeroporti fino a 1 milione di passeggeri;
- maggiorazione di 20 punti percentuali per aeroporti situati in regioni remote.
Per gli aiuti al funzionamento, l’importo deve coprire solo le perdite di esercizio e un utile ragionevole, deve essere erogato in rate periodiche fissate ex ante o ex post in base alle perdite osservate, e non può essere subordinato ad accordi con compagnie aeree relativi a diritti aeroportuali o a pagamenti di marketing.
Regole sui porti marittimi e sui porti interni
Gli articoli 56 ter e 56 quater introducono due discipline distinte ma simili. Sono ammissibili i costi per:
- costruzione, sostituzione o ammodernamento delle infrastrutture portuali;
- costruzione, sostituzione o ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
- dragaggio. Restano esclusi i costi per attività non connesse al trasporto, compresi impianti industriali, uffici e negozi, nonché le sovrastrutture portuali.
Per i porti marittimi:
- l’aiuto non può superare la differenza tra costi ammissibili e risultato operativo;
- l’intensità massima dipende dal valore del progetto: 100 % fino a 20 milioni di EUR, 80 % tra 20 e 50 milioni di EUR, 60 % oltre 50 milioni di EUR e fino al tetto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera ee);
- sono previste maggiorazioni del 10 % o del 5 % per zone assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE;
- le concessioni o altri atti di conferimento a terzi devono avvenire con procedure competitive, trasparenti, non discriminatorie e non condizionate;
- l’infrastruttura sovvenzionata deve essere accessibile agli utenti su base paritaria e non discriminatoria.
Per i porti interni:
- vale il medesimo principio della differenza tra costi e risultato operativo;
- l’intensità massima è del 100 % dei costi ammissibili, nei limiti dell’importo massimo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera ff);
- si applicano analoghi requisiti di affidamento competitivo e di accesso non discriminatorio.
Aiuti a finalità regionale al funzionamento
Il nuovo articolo 15 riordina la materia, chiarendo che i regimi sono compatibili e esentati da notifica se rispettano le condizioni speciali e quelle del capo I. Nelle zone scarsamente popolate gli aiuti possono compensare i costi aggiuntivi del trasporto merci, purché siano quantificabili ex ante e calcolati sul percorso nazionale con il mezzo meno costoso possibile; l’intensità non può superare il 100 % di tali costi.
Nelle zone a bassissima densità demografica gli aiuti devono concorrere a prevenire o ridurre lo spopolamento e l’importo annuo per beneficiario, considerando tutti i regimi di aiuto al funzionamento, non può eccedere il 20 % del costo annuo del lavoro sostenuto nella zona interessata.
Nelle regioni ultraperiferiche gli aiuti possono compensare i sovraccosti di esercizio derivanti dagli svantaggi permanenti previsti dall’articolo 349 TFUE. Il limite annuale per beneficiario è il minore tra:
- 35 % del valore aggiunto lordo generato nella regione;
- 40 % del costo annuo del lavoro;
- 30 % del fatturato annuo.
Controllo, registri e trasparenza
Il nuovo articolo 12 rafforza gli obblighi di monitoraggio. Gli Stati membri devono conservare registri dettagliati e documentazione per 10 anni. Nei regimi fiscali automatici è richiesto un controllo ex post periodico, almeno a campione, e anch’esso va documentato per almeno dieci anni. La Commissione può chiedere ogni informazione necessaria; lo Stato membro deve rispondere entro 20 giorni lavorativi, salvo termine più lungo fissato nella richiesta.
Disposizioni transitorie ed efficacia temporale
L’articolo 58 è riscritto per disciplinare l’applicazione nel tempo delle modifiche. Il regolamento si applica anche agli aiuti individuali concessi prima dell’entrata in vigore delle rispettive nuove disposizioni, a condizione che rispettino le regole sostanziali applicabili, salvo l’articolo 9. È inoltre previsto che gli aiuti individuali concessi tra il 1° luglio 2014 e il 9 luglio 2017, nonché quelli concessi prima del 1° luglio 2014 secondo le condizioni indicate, siano considerati compatibili ed esentati da notifica. In caso di modifiche del regolamento, i regimi già esentati restano tali per un periodo transitorio di sei mesi.
Modifica del regolamento (UE) n. 702/2014
Il regolamento interviene anche sull’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 702/2014, consentendo il calcolo dei costi ammissibili mediante opzioni semplificate di costo del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché l’operazione sia cofinanziata almeno in parte dal FEASR e la spesa rientri nella disposizione di esenzione pertinente. Ciò mira ad armonizzare e semplificare il trattamento dei costi ammissibili nel settore agricolo e rurale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione del campo di applicazione del regolamento 651/2014
L’articolo 1 del regolamento 651/2014 è modificato per includere tra le categorie esentate gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, gli aiuti per le infrastrutture locali, gli aiuti a favore degli aeroporti regionali e gli aiuti a favore dei porti. Sono anche riformulate le esclusioni settoriali e le deroghe per alcune categorie, compresi pesca/acquacoltura, produzione primaria agricola, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, miniere di carbone non competitive e aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 13.
Nuove definizioni e chiarimenti terminologici
L’articolo 2 viene ampliato con definizioni relative al risultato operativo, agli aiuti a finalità regionale al funzionamento, alle zone scarsamente popolate, alle zone a bassissima densità demografica, alla delocalizzazione e, soprattutto, con una sezione dedicata agli aiuti a favore degli aeroporti regionali e dei porti. Sono definite in modo puntuale nozioni come infrastruttura aeroportuale, servizi aeroportuali, aeroporto regionale, porto marittimo, porto interno, infrastruttura portuale, sovrastruttura portuale, infrastruttura di accesso, dragaggio, infrastruttura per combustibili alternativi e raccolta dei rifiuti delle navi.
Soglie di notifica per cultura, sport, aeroporti e porti
L’articolo 4, paragrafo 1, innalza le soglie per gli aiuti alla cultura e conservazione del patrimonio (150 milioni di EUR per progetto per gli investimenti; 75 milioni di EUR per impresa e per anno per il funzionamento) e per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali (30 milioni di EUR o costi totali superiori a 100 milioni di EUR per progetto; 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno per il funzionamento). Introduce inoltre soglie specifiche per aeroporti regionali, porti marittimi e porti interni: per i porti marittimi costi ammissibili fino a 130 milioni di EUR per progetto, elevati a 150 milioni di EUR se il porto è nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale; per i porti interni 40 milioni di EUR, elevati a 50 milioni di EUR nei casi analoghi.
Calcolo dei costi ammissibili e uso di costi semplificati
L’articolo 7 consente, per gli importi dei costi ammissibili, il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013, purché l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’Unione che consenta tali opzioni e la categoria di costo sia ammissibile. Analogo richiamo è inserito nell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 702/2014 per gli aiuti agricoli/forestali e nelle zone rurali.
Controllo, conservazione dei registri e obblighi di cooperazione
Il nuovo articolo 12 impone agli Stati membri di conservare registri dettagliati e documenti giustificativi per 10 anni dalla concessione dell’aiuto ad hoc o dell’ultimo aiuto del regime. Per i regimi fiscali automatici è richiesta una verifica ex post periodica, almeno a campione, con conservazione delle evidenze per almeno 10 anni dal controllo. La Commissione può richiedere informazioni e documenti, che lo Stato membro deve fornire entro 20 giorni lavorativi o entro un termine più lungo indicato nella richiesta.
Nuovo perimetro degli aiuti a finalità regionale
L’articolo 13 delimita l’ambito degli aiuti a finalità regionale escludendo, tra l’altro, settori siderurgico, carbone, cantieristica navale e fibre sintetiche; il settore dei trasporti e relative infrastrutture; la produzione e distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche, salvo eccezioni per regioni ultraperiferiche; i regimi limitati a specifici settori, con esclusione espressa dei regimi per turismo, banda larga e trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli; nonché gli aiuti al funzionamento per imprese finanziarie, assicurative e determinate attività intragruppo.
Aiuti regionali agli investimenti e divieti di delocalizzazione
L’articolo 14 rafforza la disciplina degli aiuti agli investimenti regionali, precisando i criteri di costo nel caso di acquisizione di attivi, la regola per le grandi imprese che realizzano un cambiamento fondamentale del processo produttivo e introducendo un obbligo di attestazione del beneficiario circa l’assenza di delocalizzazione nei due anni precedenti la domanda e nei due anni successivi al completamento dell’investimento. Nel settore pesca e acquacoltura sono esclusi dagli aiuti i soggetti che hanno commesso specifiche violazioni del regolamento (UE) n. 508/2014.
Riforma degli aiuti a finalità regionale al funzionamento
Il nuovo articolo 15 disciplina i regimi di aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone scarsamente popolate e nelle zone a bassissima densità demografica. Nelle zone scarsamente popolate gli aiuti devono compensare i costi aggiuntivi di trasporto delle merci, quantificati ex ante e calcolati sul tragitto nazionale con il mezzo meno costoso, con intensità fino al 100 % dei costi aggiuntivi. Nelle zone a bassissima densità demografica gli aiuti servono a prevenire o ridurre lo spopolamento e non possono superare il 20 % del costo annuo del lavoro. Nelle regioni ultraperiferiche gli aiuti possono compensare i sovraccosti di esercizio derivanti dagli svantaggi permanenti di cui all’articolo 349 TFUE, con limiti annui pari al 35 % del valore aggiunto lordo, al 40 % del costo annuo del lavoro o al 30 % del fatturato annuo.
Aiuti alle PMI, ricerca e sviluppo e formazione
Vengono ritoccate varie disposizioni del capo dedicato alle PMI e alla R&S. L’articolo 21 chiarisce il trattamento di garanzie, prestiti e quasi-equity strutturati come debito ai fini del finanziamento del rischio. L’articolo 22 ridefinisce i requisiti delle piccole imprese non quotate nei primi cinque anni. L’articolo 25 include espressamente i progetti insigniti del marchio di eccellenza dello strumento PMI di Orizzonte 2020 tra quelli esentati. L’articolo 31 amplia la nozione di costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti. Sono inoltre modificate le regole di calcolo dell’intensità massima per talune misure in banda larga e audiovisivo.
Cultura, patrimonio, audiovisivo e sport
L’articolo 53 amplia il novero delle strutture e organizzazioni culturali ammissibili, e prevede che per aiuti non superiori a 2 milioni di EUR l’importo massimo possa essere fissato all’80 % dei costi ammissibili. Per le attività culturali specifiche di cui al paragrafo 2, lettera f), l’aiuto non può superare la differenza tra costi ammissibili ed entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili. L’articolo 54 stabilisce che la spesa territoriale obbligatoria per le opere audiovisive non può superare l’80 % del bilancio totale di produzione e consente agli Stati membri di imporre un livello minimo di attività di produzione nel territorio non superiore al 50 % del bilancio. L’articolo 55 consente per le infrastrutture sportive, per aiuti fino a 2 milioni di EUR, di fissare l’aiuto all’80 % dei costi ammissibili.
Nuovi articoli 56 bis, 56 ter e 56 quater su aeroporti e porti
L’articolo 56 bis disciplina gli aiuti agli aeroporti regionali. Per gli investimenti, l’aeroporto deve essere aperto a tutti gli utenti, non deve trattarsi di delocalizzazione o di nuovo aeroporto passeggeri, l’investimento deve essere proporzionato al traffico previsto, e non sono ammissibili aiuti ad aeroporti vicini ad aeroporti già esistenti salvo eccezioni; gli aiuti sono vietati oltre 3 milioni di passeggeri/anno e oltre 200 000 tonnellate/anno di traffico merci. L’aiuto agli investimenti è limitato alla differenza tra costi ammissibili e risultato operativo, con intensità del 50 % tra 1 e 3 milioni di passeggeri e del 75 % fino a 1 milione, aumentabili di 20 punti per aeroporti in regioni remote. Per il funzionamento, non sono ammissibili aeroporti oltre 200 000 passeggeri/anno; l’aiuto copre perdite di esercizio e utile ragionevole e non può dipendere da accordi con compagnie aeree. Gli articoli 56 ter e 56 quater introducono, rispettivamente, la disciplina per porti marittimi e porti interni: sono ammissibili costruzione, sostituzione, ammodernamento delle infrastrutture portuali e di accesso, nonché dragaggio; sono esclusi costi per attività non connesse al trasporto e per sovrastrutture portuali; l’aiuto non può eccedere la differenza tra costi ammissibili e risultato operativo. Per i porti marittimi l’intensità è graduata in base al valore del progetto (100 %, 80 % o 60 %), con maggiorazioni per zone assistite, mentre per i porti interni l’intensità massima è del 100 % entro il tetto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera ff). In entrambi i casi sono richieste procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie per concessioni o affidamenti e accesso paritario alle infrastrutture.
Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo
L’articolo 58 è modificato per stabilire che il regolamento si applica anche agli aiuti individuali concessi prima dell’entrata in vigore delle rispettive nuove disposizioni, purché rispettino tutte le condizioni salvo l’articolo 9. È prevista una regola specifica per gli aiuti individuali concessi tra il 1° luglio 2014 e il 9 luglio 2017 e per quelli concessi prima del 1° luglio 2014, nonché un periodo transitorio di sei mesi per i regimi di aiuti già esentati al momento dell’entrata in vigore delle modifiche.
Modifica del regolamento 702/2014 sui costi ammissibili
L’articolo 2 modifica l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, consentendo anche in tale ambito il calcolo dei costi ammissibili tramite opzioni semplificate di costo del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché l’operazione sia cofinanziata almeno in parte dal FEASR e la spesa rientri nella pertinente esenzione.
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