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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1128

Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017R1128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un regime uniforme nell’Unione per garantire agli abbonati la fruizione dei servizi di contenuti online quando si trovano temporaneamente in un altro Stato membro. Il meccanismo si fonda sulla finzione giuridica della localizzazione del servizio nello Stato membro di residenza dell’abbonato, così da evitare che il fornitore debba acquisire diritti ulteriori nel Paese di temporanea presenza. Il testo disciplina anche la verifica della residenza, le tutele in materia di dati personali, l’inapplicabilità delle clausole contrattuali contrarie e il trattamento dei contratti già in essere.

Disciplina la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online per gli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di contenuti online e ai relativi abbonati consumatori residenti in uno Stato membro dell’Unione, con riferimento ai servizi prestati legittimamente nel loro Stato membro di residenza e fruiti quando l’abbonato è temporaneamente presente in un altro Stato membro. Riguarda sia i servizi forniti dietro pagamento di un corrispettivo in denaro sia, facoltativamente, i servizi forniti senza corrispettivo monetario se il fornitore decide di aderire al regime e verifica lo Stato membro di residenza. Sono inclusi i servizi di media audiovisivi e i servizi la cui caratteristica principale è la fornitura/accesso/fruizione di opere, altri contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva; sono escluse le attività puramente accessorie, il settore fiscale e, per impostazione generale, il mero accesso transfrontaliero a servizi non prestati nel proprio Stato membro di residenza.

Portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online

Il regolamento (UE) 2017/1128 nasce per rimuovere gli ostacoli che impediscono agli abbonati di continuare a usare i servizi di contenuti online quando sono temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Nei considerando, il legislatore UE evidenzia che la diffusione di dispositivi mobili e la crescente domanda di contenuti digitali rendono necessario un quadro uniforme, senza mettere in discussione le licenze territoriali né il livello di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Ambito e finalità

L’articolo 1 definisce l’obiettivo del regolamento: garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online portabili, legittimamente prestati nel loro Stato membro di residenza, possano accedere al servizio e fruirne quando si trovano temporaneamente in un altro Stato membro. È espressamente escluso il settore fiscale. Il regolamento si colloca nel quadro del mercato interno e si fonda sull’articolo 114 TFUE.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce che per "abbonato" si intende un consumatore titolare del diritto di accesso e fruizione del servizio sulla base di un contratto, con o senza pagamento. Il "servizio di contenuti online" comprende i servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE e i servizi la cui caratteristica principale sia la fornitura, l’accesso o la fruizione di opere, contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modalità lineare o on demand. La nozione di "portabile" presuppone che il servizio sia effettivamente accessibile e fruibile nel proprio Stato membro di residenza senza essere vincolato a un luogo specifico.

Obbligo di garantire la portabilità

L’articolo 3 impone ai fornitori di servizi a pagamento di assicurare agli abbonati temporaneamente presenti in un altro Stato membro la stessa fruizione prevista nel Paese di residenza. L’obbligo riguarda contenuti, numero e categoria dei dispositivi, numero di utenti e funzionalità disponibili. Il fornitore non può applicare oneri aggiuntivi per la portabilità e non può abbassare artificialmente la qualità del servizio; tuttavia, non è tenuto a garantire una qualità superiore a quella effettivamente disponibile localmente nello Stato membro di temporanea presenza, salvo diverso accordo espresso.

Informazioni sulla qualità del servizio

Sempre l’articolo 3 prevede che il fornitore informi l’abbonato, sulla base delle informazioni in suo possesso, circa la qualità della prestazione quando il servizio è fruito in un altro Stato membro. Le informazioni devono essere fornite prima dell’erogazione del servizio in portabilità e con strumenti adeguati e proporzionati.

Meccanismo di localizzazione giuridica

L’articolo 4 introduce una finzione giuridica centrale: la prestazione del servizio, l’accesso e la fruizione si considerano avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell’abbonato. Il meccanismo è funzionale solo alla portabilità e consente al fornitore di operare senza acquisire diritti aggiuntivi nel Paese di temporanea presenza. Nei considerando si precisa che ciò vale anche per gli atti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione e, se del caso, estrazione/riutilizzo di banche dati protette.

Verifica della residenza

L’articolo 5 disciplina la verifica dello Stato membro di residenza. Alla conclusione e al rinnovo dei contratti a pagamento, il fornitore deve usare non più di due strumenti tra quelli elencati, che includono documenti di identità, dati di pagamento, dati relativi a set top box, canoni per servizi locali, contratti di accesso a Internet o telefonico, registri elettorali, imposte locali, bollette, indirizzi di fatturazione o postali, dichiarazione dell’abbonato e controllo IP.

Se permane un dubbio ragionevole sulla residenza, la verifica può essere ripetuta; in questa fase il controllo IP può essere usato da solo, ma i dati devono essere raccolti solo in formato binario. Se l’abbonato non fornisce le informazioni richieste, il fornitore può negare la fruizione del servizio in modalità portabile.

L’articolo 5 prevede anche una importante apertura alla libertà contrattuale dei titolari dei diritti: essi possono autorizzare l’uso dei contenuti senza verifica della residenza. In tal caso, il contratto tra fornitore e abbonato è sufficiente per determinare la residenza. L’autorizzazione è revocabile con preavviso ragionevole, e il contratto non può impedirne la revoca.

Servizi gratuiti che scelgono di aderire

L’articolo 6 consente ai fornitori di servizi gratuiti di decidere se offrire la portabilità, a condizione di verificare la residenza secondo il regolamento. Se il fornitore esercita questa facoltà, deve informarne abbonati, titolari dei diritti e altri titolari interessati prima della fornitura del servizio. In tal caso, il regolamento si applica integralmente anche a tali fornitori.

Clausole contrattuali e legge applicabile

L’articolo 7 rende inapplicabili le disposizioni contrattuali in contrasto con il regolamento, incluse quelle che vietano o limitano temporalmente la portabilità. Ciò vale sia nei rapporti tra fornitori e titolari dei diritti, sia nei rapporti tra fornitori e abbonati. Il regolamento opera indipendentemente dalla legge applicabile ai contratti, impedendo l’elusione tramite scelta di un diritto di Paese terzo.

Protezione dei dati personali

L’articolo 8 impone che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della disciplina UE sulla protezione dei dati e della vita privata nelle comunicazioni elettroniche. I dati raccolti ai fini della verifica della residenza possono essere usati solo per tale scopo, non possono essere comunicati a titolari di diritti o terzi e devono essere distrutti immediatamente e irreversibilmente dopo il completamento della verifica. Nei considerando si sottolinea che i controlli IP devono essere limitati allo stretto necessario e non devono portare alla raccolta di dati sulla localizzazione esatta dell’abbonato.

Contratti già in essere e decorrenza pratica

L’articolo 9 estende il regolamento ai contratti e ai diritti acquisiti prima della data di applicazione, purché rilevanti per la portabilità successiva. Per i servizi a pagamento, la verifica della residenza degli abbonati con contratti già in essere doveva avvenire entro il 21 maggio 2018; per i servizi gratuiti che scelgono di aderire, la verifica deve avvenire entro due mesi dalla prima fornitura in conformità all’articolo 6. I considerando spiegano che questa estensione evita disparità tra operatori e consente un’applicazione efficace anche ai contratti di lunga durata.

Revisione e controlli futuri

L’articolo 10 prevede che la Commissione valuti l’applicazione del regolamento entro il 21 marzo 2021 e poi ogni volta che sia necessario. La valutazione deve riguardare, tra l’altro, gli strumenti di verifica della residenza, l’impatto sulle PMI e la protezione dei dati personali, e può sfociare in una proposta legislativa.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 11, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 20 marzo 2018. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e principio di portabilità

L’articolo 1 stabilisce un approccio comune alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, garantendo agli abbonati l’accesso e la fruizione del servizio legittimamente prestato nel loro Stato membro di residenza quando sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Il settore fiscale è espressamente escluso.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, abbonato, consumatore, Stato membro di residenza, temporanea presenza, servizio di contenuti online e portabilità. In particolare, il servizio deve essere prestato online, a condizioni prestabilite, e deve avere come caratteristica principale la fornitura o l’accesso a contenuti protetti o a servizi di media audiovisivi.

Obbligo di consentire la portabilità

L’articolo 3 impone ai fornitori di servizi di contenuti online prestati dietro corrispettivo di consentire agli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro di accedere al servizio con le stesse modalità del Paese di residenza, senza oneri aggiuntivi. L’obbligo riguarda contenuti, numero e categoria di dispositivi, numero di utenti e funzionalità equivalenti, senza imporre al fornitore standard di qualità superiori a quelli contrattualmente previsti, salvo diverso accordo espresso.

Localizzazione giuridica del servizio

L’articolo 4 prevede che la prestazione del servizio, l’accesso e la fruizione si considerino avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell’abbonato. La norma serve a neutralizzare gli effetti territoriali della temporanea presenza all’estero ai soli fini della portabilità.

Verifica dello Stato membro di residenza

L’articolo 5 disciplina la verifica della residenza alla conclusione e al rinnovo del contratto per i servizi a pagamento: il fornitore può usare non più di due strumenti tra quelli elencati, in modo ragionevole, proporzionato ed efficace. Sono previsti documenti d’identità, dati di pagamento, luogo di installazione del set top box, canoni per altri servizi nello Stato, contratti di accesso a Internet o telefonico, registri elettorali, imposte locali, fatture di utenze, indirizzo di fatturazione o postale, dichiarazione dell’abbonato e controllo IP. In caso di dubbi ragionevoli, la verifica può essere ripetuta; il controllo IP può essere l’unico strumento solo in tale sede e i relativi dati devono essere raccolti in formato binario. Se l’abbonato non fornisce le informazioni necessarie, il fornitore può negare l’accesso in portabilità.

Servizi gratuiti e adesione facoltativa

L’articolo 6 consente ai fornitori di servizi di contenuti online prestati senza corrispettivo monetario di scegliere di applicare il regime, purché verifichino la residenza dell’abbonato conformemente al regolamento. Il fornitore deve informare abbonati, titolari di diritti e altri titolari interessati prima di fornire il servizio. Una volta esercitata la scelta, il regolamento si applica al fornitore come per i servizi a pagamento.

Inapplicabilità delle clausole contrarie

L’articolo 7 rende inapplicabili le clausole contrattuali contrastanti con il regolamento, incluse quelle che vietano o limitano temporalmente la portabilità transfrontaliera. La disciplina si applica indipendentemente dal diritto applicabile ai contratti tra fornitori, titolari dei diritti e abbonati.

Protezione dei dati personali

L’articolo 8 impone che il trattamento dei dati ai fini della verifica della residenza sia conforme alle norme UE in materia di protezione dei dati e limitato a quanto necessario e proporzionato. I dati raccolti possono essere usati solo per la verifica, non possono essere comunicati a titolari di diritti o terzi e devono essere distrutti immediatamente dopo il completamento della verifica, salvo diversa conservazione legittima per altri scopi.

Contratti esistenti e termini di verifica

L’articolo 9 estende il regolamento ai contratti e ai diritti acquisiti prima della data di applicazione se rilevanti per la portabilità successiva. Per i servizi a pagamento, entro il 21 maggio 2018 il fornitore deve verificare la residenza degli abbonati con contratti già in essere; per i servizi gratuiti che scelgono di aderire, la verifica deve avvenire entro due mesi dalla prima fornitura conforme all’articolo 6.

Revisione della Commissione

L’articolo 10 impone alla Commissione una valutazione entro il 21 marzo 2021 e successivamente quando necessario, con relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione deve esaminare anche l’efficacia degli strumenti di verifica, l’impatto sulle PMI e sulla protezione dei dati personali, e può essere accompagnata da proposta legislativa.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 20 marzo 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercato internodiritto d’autore e diritti connessiservizi di media audiovisiviprotezione dei dati personaliconcorrenza

Testo integrale

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