Regolamento (UE) 2017/1130
Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo uniforme le definizioni tecniche delle caratteristiche dei pescherecci da utilizzare in tutta la normativa UE in materia di pesca. La disciplina recepisce e coordina riferimenti a convenzioni internazionali sulla stazza e sulla sicurezza dei pescherecci, nonché a norme ISO per la potenza dei motori. Per i pescherecci inferiori a 15 metri introduce una formula semplificata per la stazza lorda e attribuisce alla Commissione un potere delegato limitato all'aggiornamento del richiamo alla norma ISO. Il regolamento rifonde il precedente regolamento (CEE) n. 2930/86 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Definizione uniforme, ai fini del diritto dell'Unione in materia di pesca, delle caratteristiche tecniche dei pescherecci: lunghezza, larghezza, stazza, potenza del motore e data di entrata in servizio.
Ambito di applicazione
Si applica a tutta la normativa dell'Unione concernente la pesca, in quanto le definizioni contenute nel regolamento valgono come criteri generali per determinare le caratteristiche dei pescherecci. Riguarda i pescherecci utilizzati nell'ambito della politica comune della pesca, con regole specifiche per la misurazione della lunghezza, della larghezza, della stazza lorda e netta, della potenza del motore e della data di entrata in servizio. Prevede una disciplina distinta per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, soprattutto per la determinazione della stazza lorda, e abroga il regolamento (CEE) n. 2930/86, con riferimento alle norme di concordanza dell'allegato III.
Definizione delle caratteristiche dei pescherecci
Il regolamento rifonde il regolamento (CEE) n. 2930/86 e stabilisce criteri uniformi per definire le caratteristiche dei pescherecci nell'ambito della normativa dell'Unione in materia di pesca. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare uniformità di applicazione nella politica comune della pesca, tenendo conto di convenzioni internazionali sulla stazza e sulla sicurezza delle navi e di norme ISO rilevanti per la potenza dei motori.
Ambito di applicazione e funzione sistematica
Le definizioni contenute nel regolamento si applicano a tutta la normativa dell'Unione concernente la pesca. Il regolamento opera quindi come testo di base per la qualificazione tecnica dei pescherecci quando altre disposizioni del diritto UE richiamano lunghezza, larghezza, stazza, potenza del motore o data di entrata in servizio.
Lunghezza e larghezza
L'articolo 2 definisce la lunghezza come lunghezza fuori tutto, cioè la distanza in linea retta tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa. La disposizione specifica anche quali elementi rientrano nella prua e nella poppa e quali invece restano esclusi, come bompressi, parapetti, apparato motore di propulsione, timoni, scale d'immersione e piattaforme. La misura va espressa in metri con approssimazione ai due decimali.
Quando la normativa UE fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, il regolamento la equipara alla distanza tra perpendicolare anteriore e posteriore come definite dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci, anche in questo caso con misura in metri approssimata ai due decimali.
L'articolo 3 stabilisce che la larghezza corrisponde alla larghezza massima definita nell'allegato I della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi del 1969, con misurazione in metri ai due decimali.
Stazza lorda e stazza netta
L'articolo 4 distingue tra pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e pescherecci inferiori a tale soglia. Per i primi, la stazza lorda deve essere misurata secondo l'allegato I della convenzione del 1969. Per i secondi, la stazza lorda deve essere calcolata secondo la formula contenuta nell'allegato I del regolamento.
La stazza netta, quando rileva ai fini di altre disposizioni dell'Unione, è definita secondo l'allegato I della convenzione del 1969. La scelta di una disciplina speciale per i pescherecci sotto i 15 metri risponde, secondo i considerando, all'inadeguatezza in alcuni casi della metodologia della convenzione del 1969 per unità di ridotte dimensioni.
Potenza del motore e riferimento ISO
L'articolo 5 definisce la potenza del motore come la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e applicabile alla propulsione della nave con mezzi meccanici, elettrici, idraulici o altri. Se il riduttore è integrato nel motore, la misurazione avviene alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore. Non sono previste deduzioni per le macchine ausiliarie azionate dal motore e l'unità di misura è il kilowatt.
La potenza continua del motore deve essere determinata secondo la norma internazionale ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981. Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di aggiornare il richiamo a tale norma mediante atti delegati, per adeguarlo al progresso tecnico.
Data di entrata in servizio
L'articolo 6 fissa come regola generale la data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza quale data di entrata in servizio del peschereccio. In deroga, la data coincide con la prima iscrizione nel registro ufficiale dei pescherecci se non è stato rilasciato alcun certificato di sicurezza oppure se l'unità è entrata in servizio prima del 1° dicembre 1986.
Delega alla Commissione e controllo di Parlamento e Consiglio
L'articolo 7 disciplina in modo puntuale l'esercizio della delega legislativa. La Commissione può adottare atti delegati per modificare il riferimento alla norma ISO dell'articolo 5, paragrafo 2, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 luglio 2017. La delega si proroga tacitamente per uguali periodi salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza.
La delega può essere revocata in ogni momento da una delle due istituzioni; la revoca produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione o dalla data successiva indicata. La Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri prima dell'adozione dell'atto e notificare contestualmente l'atto al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni formula obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri: formula di calcolo della stazza
L'allegato I introduce una formula specifica per la stazza lorda dei pescherecci di nuova costruzione con lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri e, separatamente, per quelli già in servizio il 1° gennaio 1995. In entrambi i casi la formula base è GT = K1 · V, con K1 = 0,2 + 0,02 log10 V. Il volume V è definito, rispettivamente, come a1 (Loa · B1 · T1) per le nuove costruzioni e a2 (Loa · B1 · T1) per le unità già in servizio alla data indicata.
Le funzioni a1 e a2 sono da determinarsi sulla base di un'analisi statistica di campioni rappresentativi delle flotte degli Stati membri. Esse, insieme alle definizioni di B1 e T1 e alle norme dettagliate di applicazione, devono essere specificate in una decisione della Commissione.
Abrogazione, rinvii e applicazione finale
L'articolo 8 abroga il regolamento (CEE) n. 2930/86 e prevede che i riferimenti a tale atto si intendano fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.
L'articolo 9 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ne afferma l'obbligatorietà integrale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Applicazione generale delle definizioni
Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci stabilite dal regolamento si applicano a tutta la normativa dell'Unione concernente la pesca (articolo 1).
Definizione e misurazione della lunghezza
La lunghezza è la lunghezza fuori tutto, misurata tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa, con specificazione degli elementi inclusi ed esclusi; la misura va espressa in metri con approssimazione ai due decimali. Quando la normativa UE fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, essa coincide con la distanza tra perpendicolare anteriore e posteriore definita dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci, sempre in metri con due decimali (articolo 2).
Definizione e misurazione della larghezza
La larghezza corrisponde alla larghezza massima definita nell'allegato I della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi del 1969; va misurata in metri con approssimazione ai due decimali (articolo 3).
Regole sulla stazza
Per i pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri, la stazza lorda si misura secondo l'allegato I della convenzione del 1969. Per quelli con lunghezza inferiore a 15 metri, la stazza lorda si calcola secondo la formula dell'allegato I del regolamento. La stazza netta, quando richiamata dalla normativa UE, è definita come nell'allegato I della convenzione del 1969 (articolo 4).
Definizione della potenza del motore e delega alla Commissione
La potenza del motore è la potenza massima continua ottenibile al volano e utilizzabile per la propulsione; se il riduttore è integrato nel motore, la misurazione avviene alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore, senza deduzioni per le macchine ausiliarie. L'unità è il kilowatt (kW). La potenza continua è determinata secondo la norma ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981. Alla Commissione è delegato il potere di modificare il riferimento a tale norma per adeguarlo al progresso tecnico (articolo 5).
Data di entrata in servizio
La data di entrata in servizio coincide, in via generale, con la data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza. In deroga, coincide con la data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci se non è stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza oppure se il peschereccio è entrato in servizio prima del 1° dicembre 1986 (articolo 6).
Esercizio della delega
La delega alla Commissione per l'aggiornamento del riferimento ISO è conferita per cinque anni dal 20 luglio 2017, con proroga tacita per periodi di uguale durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza. La delega può essere revocata in qualsiasi momento; la revoca produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione o da data successiva e non pregiudica gli atti delegati già vigenti. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti degli Stati membri e notifica contestualmente l'atto al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di ulteriori due mesi (articolo 7).
Abrogazione e successione normativa
È abrogato il regolamento (CEE) n. 2930/86. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell'allegato III (articolo 8).
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 9).
Formula speciale per la stazza dei pescherecci inferiori a 15 metri
L'allegato I prevede che, per i pescherecci di nuova costruzione con lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, la stazza lorda sia calcolata con la formula GT = K1 · V, dove K1 = 0,2 + 0,02 log10 V e V = a1 (Loa · B1 · T1). Per i pescherecci già in servizio al 1° gennaio 1995 con lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, la formula è analoga, con V = a2 (Loa · B1 · T1). Le funzioni a1 e a2, insieme alle definizioni di B1 e T1 e alle norme dettagliate di applicazione, devono essere specificate in una decisione della Commissione.
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