Sentenza n. 66/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la condanna: - del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni derivati dall’adozione del provvedimento del 27.7.2005 annullato con sentenza n. 28/2013 del TAR Abruzzo – L’Aquila.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: domanda risarcitoria per i danni derivanti dal provvedimento ministeriale di dispensa dal servizio per asserita inidoneità fisica, già annullato con sentenza del TAR
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, arruolato come volontario e successivamente qualificato VFP1, era stato dichiarato non idoneo e trasferito al contingente di leva, con riduzione del trattamento economico e restituzione delle somme percepite come VFP1. Il provvedimento era stato annullato con sentenza passata in giudicato, che aveva accertato la compatibilità delle sue condizioni fisiche con il servizio e imposto all'amministrazione la reintegrazione oppure il risarcimento per equivalente. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento delle differenze stipendiali, delle retribuzioni che avrebbe percepito in caso di prosecuzione o rafferma nel ruolo VFP1, dei danni connessi alla mancata partecipazione a un concorso per una ferma triennale, della perdita di chance relativa ad altri concorsi nelle forze dell'ordine e del danno esistenziale. Ha inoltre chiesto prova testimoniale e CTU per la quantificazione dei danni. Il Ministero ha eccepito che le differenze retributive erano già state corrisposte in esecuzione del giudicato e ha contestato l'assenza di prova dei danni ulteriori.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte respinto. Quanto alle differenze retributive, il Collegio ha riconosciuto l'effetto conformativo del precedente giudicato, dal quale derivava il diritto alle somme restituite e alle differenze tra il trattamento di leva e quello VFP1 per il periodo di illegittima dispensa, nonché alla retribuzione VFP1 fino alla scadenza della ferma. Tuttavia, il Ministero aveva già aggiornato lo stato di servizio e disposto i relativi pagamenti prima della riassunzione del giudizio amministrativo; la domanda era quindi priva di interesse attuale. Le ulteriori pretese risarcitorie sono state respinte per difetto di prova e, quanto alla ferma triennale, anche per l'interruzione del nesso causale. Dagli atti risultava infatti che il ricorrente era stato convocato quale vincitore del relativo concorso, con possibilità di assumere servizio; la mancata prosecuzione era pertanto riconducibile alla sua scelta di non presentarsi, non al provvedimento illegittimo. Inoltre, l'arruolamento era subordinato a una nuova verifica dell'idoneità fisica, sicché l'esito del precedente giudizio non avrebbe determinato automaticamente l'ammissione. La perdita di chance relativa ad altri concorsi non è stata provata: il ricorrente non ha dimostrato né che il completamento della ferma VFP1 fosse requisito di ammissione né di essere stato escluso da procedure selettive per tale ragione. È stata respinta anche la domanda di danno esistenziale, ritenuta generica e non provata. La prova testimoniale è stata dichiarata inammissibile perché riferita, da un lato, a fatti irrilevanti o non contestati e, dall'altro, a valutazioni medico-legali non demandabili a testimoni. La CTU è stata esclusa perché non può supplire alla mancata prova dell'esistenza del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede la prova dell'esistenza del danno, del nesso causale e degli ulteriori presupposti della responsabilità; la mera illegittimità dell'atto non dimostra automaticamente i danni ulteriori dedotti.
art. 63 c.p.a.
I mezzi istruttori sono stati valutati in relazione alla loro rilevanza e ammissibilità; la prova testimoniale non può avere a oggetto valutazioni medico-legali riservate a specifici accertamenti tecnici.
Massime di principio
- L'esecuzione integrale del giudicato, con corresponsione delle somme dovute e aggiornamento dello stato di servizio, determina la carenza di interesse alla domanda risarcitoria volta a ottenere nuovamente le medesime differenze economiche.
- La sentenza di annullamento che impone la reintegrazione o il risarcimento per equivalente produce un effetto conformativo vincolante per la successiva attività amministrativa e delimita le conseguenze economiche direttamente riconducibili all'illegittimità accertata.
- La perdita di chance non è risarcibile in assenza della prova concreta della possibilità seria e apprezzabile perduta, del requisito che avrebbe consentito di partecipare alla procedura e del nesso causale tra l'illegittimo provvedimento e la perdita dell'occasione.
- Quando l'accesso a un successivo impiego pubblico o militare è subordinato a una nuova verifica dei requisiti, la mancata assunzione non può essere automaticamente imputata al precedente provvedimento illegittimo; occorre dimostrare che l'illegittimità abbia effettivamente impedito l'assunzione.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per dimostrare l'esistenza del danno quando tale elemento costitutivo della pretesa risarcitoria non sia stato previamente allegato e provato dal ricorrente.
- Il danno esistenziale deve essere specificamente allegato e provato; la generica deduzione di sofferenza, disagio o peggioramento della vita non è sufficiente.
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