Cassazione Civile, Ordinanza n. 13246/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente del servizio idrico)
La controversia
Un'utente del servizio idrico aveva agito contro la società che gestiva il servizio idrico integrato nel Comune di Viterbo chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali per la fornitura di acqua non potabile, con concentrazioni di arsenico e fluoruri superiori ai limiti consentiti e in un periodo in cui erano scadute le deroghe autorizzative. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, condannando il gestore al risarcimento e riconoscendo il diritto dell'utente a pagare solo metà del canone per i periodi di non potabilità, rigettando la manleva verso gli enti chiamati in causa. In appello il tribunale aveva respinto il gravame della società, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario perché la controversia atteneva al rapporto privatistico tra gestore e utente e dichiarando inammissibile la domanda di manleva verso la Regione per difetto di legittimazione passiva. In cassazione la società ha dedotto: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite investisse scelte discrezionali sulla tariffa e sull'organizzazione del servizio; violazione della normativa ambientale e di settore sul servizio idrico e sulle emergenze idriche, per affermata insussistenza di un proprio potere di intervento; nullità della motivazione e omessa pronuncia; omesso esame di fatti decisivi, con riferimento al ruolo della Regione Lazio nella vicenda e alla documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la controversia riguarda il rapporto paritetico di utenza e il corrispettivo del servizio idrico, non già scelte autoritative o discrezionali dell'amministrazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio e non su una valutazione nel merito delle sue responsabilità. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per mancanza di specificità, in presenza di doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È la norma invocata per il motivo di ricorso sul difetto di giurisdizione; la Corte ribadisce che, ai fini del riparto di giurisdizione, conta il petitum sostanziale e la natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge; la Corte osserva che le censure non erano riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo reputa inammissibile in presenza di doppia conforme, per difetto di specificità delle censure.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolve in una mera contrapposizione alla valutazione del giudice di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio motivazionale deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di ricorso respinto.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità da inadempimento del gestore del servizio.
artt. 141 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamati dalla ricorrente quale disciplina del servizio idrico e degli obblighi relativi alla qualità dell'acqua.
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. n. 30 del 2001
Richiamati dalla ricorrente in tema di qualità delle acque destinate al consumo umano.
O.P.C.M. n. 3921 del 28.01.2011
Richiamata dalla ricorrente come misura emergenziale relativa all'approvvigionamento idrico e alla gestione della crisi.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione soggettiva fatta valere, non alla sola prospettazione formale delle parti.
- Le controversie sulla tariffa o sul corrispettivo del servizio idrico, quando investono il rapporto paritetico tra gestore e utente e riguardano l'an o il quantum del credito, appartengono al giudice ordinario se non implicano la contestazione diretta di scelte discrezionali dell'amministrazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le difese già svolte nel merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su una specifica ragione processuale, non è ammissibile censurarla con doglianze che presuppongono invece una diversa ratio non adottata dal giudice di appello.
- In ipotesi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
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