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Sentenza

Sentenza n. 512/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 447/2023 emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. R.G. 779/2023.

Giustizia amministrativa202500724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 447/2023 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per 500 euro annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a sua disposizione. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 6 dicembre 2023, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato il 26 febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile perché il titolo giudiziale, munito dell'attestazione di conformità, era stato regolarmente notificato all'amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed era intervenuto il passaggio in giudicato. Nel merito ha ritenuto il ricorso fondato e ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, escludendo dall'oggetto dell'ottemperanza la condanna alle spese pronunciata dal giudice ordinario, in quanto estranea alla domanda di esecuzione definita in questa sede. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, applicata dal TAR per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'amministrazione deve provvedere prima che possa essere promossa l'azione esecutiva o di ottemperanza nei suoi confronti.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva ai fini dell'attestazione di conformità della sentenza del giudice ordinario notificata al Ministero.

  • l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale notificato all'amministrazione è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale conformazione al titolo entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • L'oggetto dell'ottemperanza è circoscritto agli obblighi conformativi e satisfattivi derivanti dal giudicato e non comprende la condanna alle spese processuali pronunciata nel giudizio definito dal titolo, quando essa esuli dalla specifica domanda di esecuzione proposta nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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