Cassazione Penale, Sentenza n. 44983/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2 sexies, comma 2 bis) relativo a fatto commesso il 01/12/2019; ricorso per cassazione deduceva violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b) e lett. e)) per presunta nullità dell'accertamento alcolemico perché effettuato senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e per manifesta illogicità/mancanza di motivazione; contestava inoltre la esclusione dell'aggravante connessa a un incidente stradale. Sosteneva che, a causa del suo stato, non fosse stato in grado di comprendere la rinuncia all'assistenza e che la nullità dovesse essere eccepita in sede di deliberazione di primo grado trattandosi di nullità a regime intermedio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che dal verbale degli accertamenti urgenti risulti la rinuncia dell'imputato alla assistenza del difensore, quindi priva di fondamento la censura sulla mancanza dell'avviso; inoltre ha osservato che, anche se la nullità fosse sussistente, sarebbe stata sanata dalla scelta del rito abbreviato. Quanto alla doglianza relativa all'aggravante per incidente stradale, è stata dichiarata inammissibile perché la questione non era stata proposta in appello e dunque non devoluta alla Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In primo grado (GUP) la pena era stata mesi 6 di arresto e Euro 2.000 di ammenda (ridotte per il rito abbreviato).
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186
comma 2, lett. c); comma 2 sexies; comma 2 bis
La sentenza conferma l'applicazione delle fattispecie aggravate previste dall'art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza; la qualificazione e l'esclusione dell'aggravante (es. 2 bis) è oggetto di valutazione di merito che, se non prospettata in appello, non può essere rimessa alla Cassazione
Codice di procedura penale, art. 606
comma 1, lett. b) e lett. e)
Sono richiamate le ragioni di ricorso per cassazione: violazione di norme processuali/ di diritto sostanziale (lett. b) e motivazione carente o illogica (lett. e)). La Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili per carenza di devoluzione
Codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati
La Corte ha applicato l'art. 4 per rigettare la richiesta di rinvio nonostante l'astensione degli avvocati, osservando il rischio di prescrizione del reato nel periodo successivo all'astensione
Massime di principio
- Se il verbale degli accertamenti registra una rinuncia espressa alla assistenza del difensore, la contestazione sulla mancata informazione tende a essere priva di fondamento salvo provi contrari molto chiari
- La nullità relativa all'omissione dell'avviso sulla facoltà di difesa può essere 'sanata' dalla scelta del rito abbreviato; in questi casi la difesa deve eccepire tempestivamente se intende preservare il vizio
- In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute dal giudice d'appello: problematiche non sollevate in appello risultano inammissibili in cassazione
- Le doglianze su questioni di fatto e di merito (es. configurabilità di un incidente e relativa aggravante) sono soggette alla devoluzione; se non prospettate in appello, non saranno esaminate dalla Corte di Cassazione
- In presenza di sciopero/astensione degli avvocati, i giudici possono negare il rinvio se la prosecuzione è necessaria per evitare la prescrizione del reato; valutare sempre i termini di prescrizione prima di richiedere rinvii
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