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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-26/23

Ordinanza del presidente della Corte del 27 luglio 2023. — Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative "Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe" contro Commissione europea. — Impugnazione – Iniziativa dei cittadini “Minority SafePack” – Istanza di intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione. — Causa C-26/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Presidente della Corte ha accolto l’istanza della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige di intervenire nell’impugnazione proposta dal Citizens’ Committee contro la sentenza del Tribunale sul caso "Minority SafePack". La Corte ha ritenuto che l’ente infrastatale avesse un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, poiché la causa incideva sulle competenze regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche. L’ordinanza chiarisce i criteri applicabili all’intervento degli enti infrastatali nel processo dinanzi alla Corte.

Ammissibilità dell’intervento di un ente infrastatale in un’impugnazione relativa all’iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack", in base all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte.

La questione giuridica

Se la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, quale ente infrastatale di uno Stato membro, abbia dimostrato un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia sufficiente per essere ammessa a intervenire in un procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, tenuto conto che la controversia riguarda la portata della competenza dell’Unione in materia di protezione delle minoranze nazionali e linguistiche e di diversità culturale e linguistica.

Principio di diritto

Un ente infrastatale di uno Stato membro può essere ammesso a intervenire in un’impugnazione se dimostra, da un lato, che l’oggetto della controversia rientra nelle competenze che gli sono attribuite dal diritto nazionale e, dall’altro, che la controversia solleva questioni di principio idonee a incidere sui suoi interessi propri; nel caso concreto, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige aveva tale interesse perché la controversia verteva sulla portata della competenza dell’Unione in un settore attinente alla tutela delle minoranze linguistiche e alla diversità culturale, ambito rientrante nelle sue competenze.

Norme richiamate

  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 131, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 132, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 190, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 51 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 116 della Costituzione della Repubblica italiana
  • Articolo 6 della Costituzione italiana
  • Articoli 4 e seguenti dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province di Trento e di Bolzano
  • Articolo 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province di Trento e di Bolzano

Ammissibilità dell’intervento della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige nell’impugnazione "Minority SafePack"

L’ordinanza riguarda un procedimento d’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte, promosso dal Citizens’ Committee contro la sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T‑158/21, relativa alla comunicazione della Commissione sull’iniziativa dei cittadini europei "Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe". La questione esaminata non attiene al merito dell’impugnazione, ma all’ammissibilità dell’intervento di un ente infrastatale di uno Stato membro.

Fatti e procedimento

Il Citizens’ Committee chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso diretto contro la comunicazione C(2021) 171 final della Commissione, del 14 gennaio 2021. Con atto del 17 aprile 2023, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente. La Commissione ha chiesto il rigetto dell’istanza; il Citizens’ Committee vi si è opposto solo nei termini risultanti dalle osservazioni scritte.

Normativa rilevante e criterio giuridico applicato

La Corte richiama l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, secondo cui possono intervenire anche altre persone, purché dimostrino un interesse alla soluzione della controversia. La nozione di "interesse alla soluzione della controversia" è intesa come interesse diretto e attuale all’esito della domanda, cioè alla decisione finale richiesta nel dispositivo, e non ai soli motivi o argomenti della causa.

Per gli enti infrastatali, la Corte precisa che la valutazione deve tener conto della loro peculiarità: essi non agiscono per interessi privati, ma per far valere il proprio punto di vista in controversie che possono incidere in modo rilevante sulle competenze loro attribuite dal diritto nazionale. Pertanto, l’ente deve dimostrare:

  • che l’oggetto della controversia rientra nell’ambito delle sue competenze;
  • che la controversia solleva questioni di principio idonee a incidere sui suoi interessi propri.

Applicazione al caso concreto

La Corte osserva che la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige è disciplinata dallo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province di Trento e di Bolzano e gode di competenze proprie nelle materie non riservate allo Stato italiano. Inoltre, la Costituzione italiana tutela le minoranze linguistiche e lo Statuto speciale le attribuisce specifiche prerogative in materia.

La controversia è ritenuta rientrante nelle competenze dell’ente perché concerne un’iniziativa dei cittadini finalizzata, secondo la comunicazione della Commissione, a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione. La Corte evidenzia anche che la comunicazione controversa afferma che l’Unione non dispone di una competenza generale per legiferare specificamente in materia di protezione delle minoranze nazionali e che le questioni relative all’uso delle lingue regionali o minoritarie nell’istruzione pubblica o in altri contesti rientrano nella competenza degli Stati membri.

Da ciò deriva che la causa pone una questione di principio sulla portata della competenza dell’Unione in un settore che incide direttamente sugli interessi propri dell’ente interveniente. La Corte respinge l’argomento della Commissione secondo cui l’interesse sarebbe solo indiretto o incerto, osservando che la questione di competenza può essere determinante anche per eventuali future comunicazioni della Commissione nello stesso settore.

Decisione e effetti processuali

L’istanza di intervento è accolta. Di conseguenza, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige riceverà comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti, potrà depositare una memoria di intervento entro un mese dalla notifica e potrà presentare osservazioni orali se sarà fissata un’udienza. Le spese connesse all’intervento sono riservate.

Principio affermato

La pronuncia conferma che un ente infrastatale può essere ammesso come interveniente in una causa dinanzi alla Corte quando la controversia rientra nelle sue competenze interne e solleva una questione di principio capace di incidere sui suoi interessi istituzionali; in tali casi, l’interesse richiesto dall’articolo 40, secondo comma, dello Statuto non è limitato agli interessi privati, ma può derivare dall’impatto della decisione sull’esercizio delle competenze attribuitegli dall’ordinamento nazionale.

Come è indicizzato

Materieintervento nel processo UEimpugnazioni dinanzi alla corte di giustiziacompetenze degli enti infrastatalitutela delle minoranze linguisticheiniziativa dei cittadini europei

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