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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-562/21

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 26 July 2023. — Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland and Guangdong Camel Apparel Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark CAMEL CROWN – International registration of the earlier figurative mark camel active – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Joined Cases T-562/21 and T-590/21

Giurisprudenza europea62021TJ0562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti da Worldwide Brands e Guangdong Camel Apparel contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO. Ha ritenuto corrette sia le valutazioni sulla somiglianza di numerosi prodotti delle classi 18, 24, 25 e 28, sia la valutazione di somiglianza, almeno media, tra i segni CAMEL CROWN e camel active. Di conseguenza, per i prodotti identici o simili è stato confermato il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Conflitto tra il marchio richiesto CAMEL CROWN e il marchio anteriore camel active: valutazione della somiglianza dei prodotti e dei segni ai fini del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere, da un lato, che alcuni prodotti delle classi 18, 24, 25 e 28 fossero identici o simili e, dall’altro, che i segni CAMEL CROWN e camel active fossero simili in misura almeno media, con conseguente rischio di confusione per il pubblico rilevante.

Principio di diritto

In sede di opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il Tribunale ha confermato che sussiste rischio di confusione quando i prodotti sono identici o simili, anche solo per complementarità funzionale o canali di distribuzione comuni, e i segni condividono il loro elemento verbale distintivo e dominante. Nel caso di specie, la somiglianza dei prodotti interessati e la prevalenza del termine comune "camel" nei segni CAMEL CROWN e camel active erano sufficienti a giustificare il rigetto della domanda di registrazione per i prodotti dichiarati identici o simili, mentre le differenze figurative e gli ulteriori elementi verbali non erano idonei a escludere il rischio di confusione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Conflitto tra il marchio CAMEL CROWN e il marchio anteriore camel active

La pronuncia riguarda due ricorsi ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione fondato su un marchio anteriore internazionale designante l’Unione europea. Il Tribunale ha esaminato se la domanda di marchio denominativo CAMEL CROWN dovesse essere respinta per rischio di confusione con il marchio figurativo anteriore camel active.

Fatti e procedimento amministrativo

Guangdong Camel Apparel Co. Ltd aveva chiesto la registrazione del marchio dell’Unione europea CAMEL CROWN per prodotti delle classi 18, 24, 25 e 28. Worldwide Brands, titolare del marchio anteriore internazionale designante l’UE camel active, aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo in parte. Successivamente, con la decisione impugnata del 23 giugno 2021, la commissione di ricorso aveva riformato parzialmente tale esito, ritenendo sussistente il rischio di confusione per alcuni prodotti delle classi 18, 24 e 25 e negandolo per altri, in particolare per alcuni prodotti della classe 28.

Questioni sottoposte al Tribunale

Worldwide Brands contestava la valutazione della commissione di ricorso quanto alla comparazione dei prodotti, sostenendo che alcuni prodotti della classe 24 e della classe 28 dovessero essere considerati simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Guangdong Camel Apparel contestava invece sia la comparazione dei prodotti sia la comparazione dei segni, sostenendo che l’elemento comune "camel" avesse carattere debole o descrittivo e che i termini aggiuntivi "crown" e "active" fossero sufficienti a escludere il rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Richiama inoltre la propria e la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla valutazione globale del rischio di confusione, fondata sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, e sulla necessità che i segni siano percepiti nel loro insieme dal consumatore medio.

Comparazione dei prodotti: classe 18

Per la classe 18, il Tribunale conferma che "leather trimmings for furniture" e "leather laces" sono identici ai prodotti del marchio anteriore rientranti nella formula ampia "leather and leather imitations, as well as products therefrom". Conferma inoltre la similitudine, a grado medio, tra "walking stick handles" e "suitcase handles" da un lato, e "walking sticks" e "suitcases" dall’altro, sulla base di un rapporto di complementarità: i manici sono elementi destinati a completare bastoni e valigie e i consumatori possono ritenere che provengano dalla stessa impresa.

Comparazione dei prodotti: classe 24

Quanto ai "labels of textile", il Tribunale approva la valutazione di similitudine con "bags" e "suitcases" del marchio anteriore, poiché tali etichette possono essere utilizzate per l’identificazione di borse e valigie e sono vendute e distribuite insieme a questi prodotti. Al contrario, con riferimento a tessili per la casa e articoli analoghi della classe 24, il Tribunale conferma la dissimilarità rispetto alla categoria generale di "clothing, footwear and headgear" della classe 25: natura e finalità sono diverse, poiché i primi servono alla decorazione o al comfort domestico, mentre i secondi proteggono e vestono il corpo. Le allegazioni su una presunta prassi commerciale di vendita congiunta sono ritenute insufficienti, perché non dimostrate come pratica comune di mercato. Anche per "sail cloth", il Tribunale conferma la dissimilarità rispetto a "leather and leather imitations", osservando che la finalità dei due prodotti è diversa e che il materiale in cuoio non ha un legame diretto con la funzione specifica del tessuto per vele.

Comparazione dei prodotti: classe 25

Per "ready-made linings [parts of clothing]", il Tribunale conferma la similitudine media con "clothing", poiché si tratta di finiture che completano capi di abbigliamento non foderati e sono funzionalmente connesse all’uso del capo. Per "non slip soles for footwear; tips for footwear; boot uppers; footwear uppers; trouser straps; gaiter straps; heelpieces for footwear; welts for footwear; soles for footwear; heels", il Tribunale conferma la similitudine media con "clothing" e/o "footwear". Alcuni di questi prodotti sono accessori finiti destinati a essere usati con capi d’abbigliamento o calzature; altri sono semilavorati o parti essenziali per la fabbricazione o la riparazione delle calzature, con conseguente complementarità funzionale e possibile percezione di origine comune.

Comparazione dei prodotti: classe 28

Per gli articoli sportivi e ginnici della classe 28, il Tribunale conferma la dissimilarità rispetto a "clothing, footwear and headgear". I prodotti differiscono per natura, funzione e modalità di impiego; non sono intercambiabili né in concorrenza; la semplice coesistenza nei punti vendita o il fatto che alcuni consumatori acquistino sia abbigliamento sia articoli sportivi non basta a fondare una similarità. Analogamente, per giocattoli, giochi e accessori, il Tribunale conferma che non vi è una sufficiente somiglianza con l’abbigliamento, non essendo dimostrata una pratica commerciale comune di produzione e distribuzione da parte delle stesse imprese.

Comparazione dei segni

La Corte esamina i segni CAMEL CROWN e camel active alla luce dell’impressione complessiva, privilegiando gli elementi verbali, normalmente più distintivi degli elementi figurativi. Nel marchio anteriore, il termine "camel" è ritenuto l’elemento distintivo e dominante; gli elementi grafici e il termine "active" sono considerati secondari o decorativi. Nel marchio richiesto, il termine "camel" è nuovamente l’elemento iniziale e più incisivo, mentre "crown" è percepito come termine laudatorio o promozionale, idoneo a evocare qualità elevata o distinzione del prodotto, senza neutralizzare la forza distintiva di "camel". Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui "camel" sarebbe percepito essenzialmente come riferimento cromatico: il colore camel non costituisce una caratteristica intrinseca e immediata dei prodotti interessati. Ne deriva una somiglianza visiva, fonetica e concettuale almeno media, fondata sulla coincidenza dell’elemento comune e iniziale "camel".

Rischio di confusione e esito della causa

Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il Tribunale conferma che il rischio di confusione sussiste per i prodotti che la commissione di ricorso ha qualificato come identici o simili a vario grado. Le differenze tra gli ulteriori elementi verbali e figurativi non sono sufficienti a compensare la centralità dell’elemento comune "camel". Il Tribunale precisa inoltre che una decisione di un’autorità nazionale, come quella dell’INPI confermata dalla cour d’appel de Paris, non vincola l’interpretazione del diritto dei marchi dell’Unione, che resta autonoma e va valutata esclusivamente alla luce del regolamento (UE) 2017/1001.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge entrambi i ricorsi e conferma la decisione dell’EUIPO. Condanna Worldwide Brands, nella causa T‑562/21, e Guangdong Camel Apparel, nella causa T‑590/21, alle spese. Per la causa T‑590/21, Guangdong Camel Apparel è condannata anche alle spese necessarie del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso nella causa R 159/2020-5.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionecomparazione dei prodotti e dei segnispese di lite

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