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Sentenza

Sentenza n. 558/2026 - Bari, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento a firma del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e/o conseguente ed in particolare della nota di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- acquisita dalla Prefettura in pari data alla pec prot.n. -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.4.2026: del provvedimento a firma del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-- notificato in data -OMISSIS-; la nota di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, della nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- acquisita dalla Prefettura in pari data alla pec prot.n. -OMISSIS- nonché la nota prefettizia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e la nota della Questura di Bari – Divisione P.A.S. prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, nella parte in cui concorrono a sorreggere la motivazione del provvedimento finale, unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto di esercizio dell’attività di autorimessa avviata mediante SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore attività economica)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio inibitorio, nonché gli atti istruttori e la comunicazione di avvio del procedimento, deducendo: la tardività dell’intervento repressivo, adottato oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’esercizio del potere successivo alla SCIA, in assenza di sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza; il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’atto si sarebbe limitato a richiamare precedenti e controlli senza precisarne esiti, gravità, attualità e collegamento con l’attività esercitata; l’irrilevanza di controlli episodici effettuati in compagnia di soggetti pregiudicati; l’irrilevanza dei precedenti penali dei genitori, in assenza di convivenza o di coinvolgimento nell’attività. Con i motivi aggiunti ha inoltre sostenuto che l’Amministrazione non avesse svolto un’autonoma istruttoria sulla sua posizione, utilizzando elementi raccolti in altro procedimento. La Prefettura ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che il provvedimento fosse riferibile alla società esercente, e ha dedotto che il potere inibitorio potesse essere esercitato oltre il termine in presenza di circostanze preesistenti emerse successivamente, ritenendo il quadro complessivo indicativo di contiguità con ambienti criminali.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando che il provvedimento era formulato nei confronti della persona fisica del ricorrente, che ne era il destinatario effettivo e che aveva comunque interesse a rimuoverne gli effetti, incidenti sulla possibilità di esercitare l’attività economica anche tramite lo schermo societario. Anche l’eventuale imprecisione nell’individuazione del destinatario non poteva essere invocata dall’Amministrazione per impedire l’impugnazione del soggetto formalmente colpito dall’atto. Nel merito, il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Il provvedimento era stato adottato oltre il termine di legge per l’esercizio del potere repressivo successivo alla SCIA. Il richiamo a una nota istruttoria pervenuta successivamente non integrava una sopravvenuta esigenza di pubblica sicurezza, poiché gli elementi valorizzati — precedenti penali e di polizia, incontri con soggetti pregiudicati e precedenti dei familiari — erano tutti anteriori alla presentazione della SCIA e conoscibili dall’Amministrazione sin dall’origine. Il mero differimento dell’istruttoria non può riaprire indefinitamente il potere inibitorio, altrimenti il termine perderebbe la propria funzione di garanzia. Il provvedimento è stato quindi annullato. Il TAR ha precisato che resta salvo il potere dell’Amministrazione di effettuare i controlli previsti dalla legge e di adottare eventuali provvedimenti sulla base di fatti nuovi, successivi alla vicenda, idonei a giustificare la revoca del titolo ai sensi del T.U.L.P.S. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È stato posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • art. 19 l. 241/1990

    Il giudice ha applicato il termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere inibitorio successivo alla SCIA e ha escluso che tale potere potesse essere esercitato tardivamente in assenza di esigenze di pubblica sicurezza realmente sopravvenute.

  • T.U.L.P.S.

    Il giudice ha ritenuto salvo il potere dell’Amministrazione di adottare, sulla base di fatti nuovi successivi, provvedimenti di revoca del titolo ai sensi della disciplina di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • Il potere inibitorio esercitato dall’Amministrazione dopo la presentazione di una SCIA deve essere esercitato entro il termine di legge, che costituisce un limite effettivo e una garanzia per il segnalante, non una mera scansione procedimentale priva di conseguenze.
  • La successiva acquisizione o valutazione istruttoria di elementi già esistenti e conoscibili dall’Amministrazione al momento della presentazione della SCIA non integra, di per sé, una sopravvenuta esigenza di pubblica sicurezza idonea a legittimare l’esercizio tardivo del potere inibitorio.
  • Il mero differimento dell’attività istruttoria non può riaprire indefinitamente il termine per l’esercizio del potere repressivo successivo alla SCIA; diversamente, il termine decadenziale o comunque limitativo perderebbe la propria funzione di garanzia.
  • Il destinatario effettivo e formalmente individuato di un provvedimento amministrativo lesivo è legittimato a impugnarlo, anche quando l’atto presenti imprecisioni nell’individuazione del soggetto inciso o dell’attività esercitata tramite una società.
  • La scadenza del termine per l’intervento inibitorio successivo alla SCIA non esclude il potere dell’Amministrazione di adottare, sulla base di fatti nuovi e successivi, ulteriori provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile, inclusa la revoca del titolo secondo il T.U.L.P.S.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioniTermini del procedimento e silenzio
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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