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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01692/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato due intimazioni di pagamento conseguenti a diverse cartelle esattoriali contenenti crediti erariali e non. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la nullità delle cartelle presupposte per omessa notifica e la prescrizione dei crediti. In primo grado il giudice tributario aveva accolto in parte il ricorso, ritenendo prescritti i residui crediti con applicazione del termine quinquennale. In appello, limitatamente a una cartella e alla relativa intimazione, l'agente della riscossione sosteneva che per i crediti erariali Irpef, Irap e Iva dovesse applicarsi la prescrizione decennale, non quella quinquennale. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, comma 1, n. 4, e 2953 c.c., nonché degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere prescritti in cinque anni crediti erariali per i quali, in assenza di una diversa previsione, opera la prescrizione ordinaria decennale; ha inoltre richiamato il principio per cui la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha chiarito che la mancata opposizione alla cartella non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., ma ha anche precisato che, per i crediti erariali Irpef, Ires, Irap e Iva, in mancanza di una espressa previsione di legge, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e non quello quinquennale, poiché tali crediti non hanno natura di prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 c.c. La sentenza della CTR, che aveva applicato la prescrizione quinquennale, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità del provvedimento impugnato

  • art. 2946 c.c.

    richiamato quale norma sulla prescrizione ordinaria decennale

  • art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.

    esclusa la sua applicabilità ai crediti erariali Irpef, Irap e Iva, perché non qualificabili come prestazioni periodiche

  • art. 2953 c.c.

    la sua operatività è limitata ai titoli giudiziali definitivi e non si estende alla cartella di pagamento, che è atto amministrativo

  • artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999

    richiamati nel motivo di ricorso come norme pertinenti alla riscossione mediante ruolo

  • art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999

    la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella produce decadenza dall'impugnazione ma non conversione della prescrizione breve in decennale

  • art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995

    richiamato come termine di prescrizione breve nelle pronunce in materia contributiva, senza applicazione automatica dell'art. 2953 c.c.

  • art. 4, primo comma, del d.l. n. 119/2018

    ha determinato l'estinzione parziale del giudizio per alcuni crediti annullati

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento non comporta, di per sé, la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; tale conversione opera soltanto in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato.
  • Per i crediti erariali relativi a Irpef, Ires, Irap e Iva, in assenza di una specifica norma che preveda un termine diverso, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale.
  • L'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. non è estensibile ai crediti tributari erariali solo perché ripetuti nel tempo: occorre che si tratti di prestazioni periodiche in senso tecnico.
  • Nel giudizio sulla riscossione, il giudice deve distinguere tra effetti decadenziali dell'omessa impugnazione dell'atto e disciplina sostanziale della prescrizione del credito sottostante.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoDecadenza

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