Cassazione Civile, Ordinanza n. 01692/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato due intimazioni di pagamento conseguenti a diverse cartelle esattoriali contenenti crediti erariali e non. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la nullità delle cartelle presupposte per omessa notifica e la prescrizione dei crediti. In primo grado il giudice tributario aveva accolto in parte il ricorso, ritenendo prescritti i residui crediti con applicazione del termine quinquennale. In appello, limitatamente a una cartella e alla relativa intimazione, l'agente della riscossione sosteneva che per i crediti erariali Irpef, Irap e Iva dovesse applicarsi la prescrizione decennale, non quella quinquennale. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, comma 1, n. 4, e 2953 c.c., nonché degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere prescritti in cinque anni crediti erariali per i quali, in assenza di una diversa previsione, opera la prescrizione ordinaria decennale; ha inoltre richiamato il principio per cui la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha chiarito che la mancata opposizione alla cartella non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., ma ha anche precisato che, per i crediti erariali Irpef, Ires, Irap e Iva, in mancanza di una espressa previsione di legge, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e non quello quinquennale, poiché tali crediti non hanno natura di prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 c.c. La sentenza della CTR, che aveva applicato la prescrizione quinquennale, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità del provvedimento impugnato
art. 2946 c.c.
richiamato quale norma sulla prescrizione ordinaria decennale
art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.
esclusa la sua applicabilità ai crediti erariali Irpef, Irap e Iva, perché non qualificabili come prestazioni periodiche
art. 2953 c.c.
la sua operatività è limitata ai titoli giudiziali definitivi e non si estende alla cartella di pagamento, che è atto amministrativo
artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999
richiamati nel motivo di ricorso come norme pertinenti alla riscossione mediante ruolo
art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999
la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella produce decadenza dall'impugnazione ma non conversione della prescrizione breve in decennale
art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335 del 1995
richiamato come termine di prescrizione breve nelle pronunce in materia contributiva, senza applicazione automatica dell'art. 2953 c.c.
art. 4, primo comma, del d.l. n. 119/2018
ha determinato l'estinzione parziale del giudizio per alcuni crediti annullati
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento non comporta, di per sé, la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; tale conversione opera soltanto in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato.
- Per i crediti erariali relativi a Irpef, Ires, Irap e Iva, in assenza di una specifica norma che preveda un termine diverso, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale.
- L'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. non è estensibile ai crediti tributari erariali solo perché ripetuti nel tempo: occorre che si tratti di prestazioni periodiche in senso tecnico.
- Nel giudizio sulla riscossione, il giudice deve distinguere tra effetti decadenziali dell'omessa impugnazione dell'atto e disciplina sostanziale della prescrizione del credito sottostante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01564/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01565/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01566/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01567/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01570/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →