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Sentenza

Sentenza del 19/01/2022 n. 1676 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di avvisi di accertamento per ricavi non dichiarati (ai fini IRPEG/IRPEF, IVA e IRAP) per gli anni d'imposta 2001-2003 a K. S.r.l. e a M.L.; la verifica fiscale aveva rilevato commistione di merci e contabilità irregolare tra società e ditta individuale, omissione di distinta inventariale e mancata fiscalizzazione del registratore di cassa. Le controversie sono state oggetto di pluralità di giudizi (CTP, CTR, Cassazione). In corso di causa l'erede di M.L. ha definito agevolmente la lite (D.L. n.119/2018, art.6) con pagamento tramite F24, chiedendo la sospensione del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo quanto al ricorso relativo all'imprenditore individuale M.L. per effetto della definizione agevolata (D.L. n.119/2018, art.6, comma 13). Quanto alla società K. S.r.l., la Corte ha accolto in parte il ricorso principale dell'Agenzia ritenendo fondati i primi due motivi (insufficiente motivazione della CTR e errata applicazione del principio di non contestazione), ha altresì accolto il ricorso incidentale della società nella parte in cui la CTR aveva irrogato sanzioni ex officio (ultrapetizione). La sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10 e 13

    La definizione agevolata con pagamento (e in assenza di diniego/impugnazione) estingue il processo relativo al rapporto tra contribuente e Amministrazione; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La norma impone, in generale, l'obbligo per la parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato; la Corte osserva che tale obbligo non si applica quando il processo è dichiarato estinto per definizione agevolata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 14 e 15

    Riguardano l'obbligo di tenuta del libro inventari e delle distinte inventariali: l'omissione di tali scritture può rendere inattendibile la contabilità e legittimare un accertamento analitico-induttivo se adeguatamente motivato dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2

    Norme relative alla documentazione e conservazione delle scritture: la loro violazione può concorrere a fondare rilievi dell'Amministrazione; tuttavia il giudice d'appello deve motivare congruamente il disconoscimento degli elementi probatori.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte valuta la corretta imputazione dell'onere probatorio e censura errata applicazione del principio di non contestazione da parte della CTR.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Norma del processo tributario richiamata nel ricorso incidentale in relazione alla legittimità del provvedimento e alla eventuale ultravpetizione; la Corte ha accolto la censura sull'ultrapetizione (applicazione di sanzioni non irrogate dall'Ufficio).

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16-17

    Norme sulle sanzioni tributarie richiamate nel contesto delle censure sulle sanzioni; la Corte ha ritenuto illegittimo che la CTR avesse irrogato sanzioni non disposte dall'Amministrazione.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 1 comma 1 e 6 comma 3

    Norme sulle sanzioni amministrative tributarie portate nel ricorso incidentale: utile per qualificare la materia sanzionatoria ma la Corte ha sottolineato che il giudice non può sanzionare oltre i poteri dell'Amministrazione (ultrapetizione).

  • D.M. 23 marzo 1983 (obbligo fiscalizzazione registratore di cassa)

    L'omessa tempestiva fiscalizzazione del registratore di cassa è un fatto rilevante ai fini sanzionatori, ma la Corte ha ricordato che l'irrogazione di sanzioni compete all'Amministrazione e non può essere sostituita dal giudice d'appello senza potere di iniziativa.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018 estingue il processo se il contribuente ha effettuato il pagamento e non è intervenuto diniego impugnato: il giudice dichiara l'estinzione e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il giudice d'appello non può irrogare sanzioni che l'Amministrazione non ha previamente contestato o notificato (divieto di ultrapetizione); l'applicazione ex officio di sanzioni da parte del giudice integra motivo di cassazione.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l'amministrazione prova l'inattendibilità delle scritture e l'esistenza di elementi sintomatici (es. contabilità frammentaria, omissione di distinte inventariali, promiscuità di merci), ma il giudice deve motivare adeguatamente il collegamento logico-probatorio tra tali elementi e la ricostruzione dei ricavi.
  • La mancanza di distinte inventariali e la commistione di merci fra soggetti diversi costituiscono elementi seri per il fisco, ma l'ufficio deve specificare e documentare l'impossibilità di 'tracciare' le giacenze per fondare l'accertamento; il giudice di merito deve valutare e motivare tale contestazione.
  • L'onere della prova resta rilevante: la parte che allega fatti deve fornire elementi; il principio di non contestazione non può essere equivocato per escludere la necessità di motivazione quando l'Amministrazione ha prodotto deduzioni e rilevazioni contrarie.
  • In caso di sentenza di estinzione per definizione agevolata, vige la regola che non si applicano automaticamente alcune conseguenze (es. obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato) che sarebbero previste per la parte soccombente in senso sostanziale.

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