Cassazione Penale, Ordinanza n. 11443/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto da un difensore di fiducia non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione degli artt. 568, comma 3, 591, comma 1, lett. a), e 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale alla sola pena dell'ammenda, ha proposto tramite difensore di fiducia un atto di appello che è stato riqualificato come ricorso per cassazione perché la sentenza di primo grado non era impugnabile con appello. Con un unico motivo ha dedotto l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. La Corte non ha esaminato il merito della censura, perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, requisito necessario per proporre ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, l. n. 628 del 1961
è la norma incriminatrice richiamata dal ricorrente come base della censura sull'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
è richiamato per affermare la riqualificazione dell'atto di appello come ricorso per cassazione in ragione della non impugnabilità della sentenza di primo grado con appello.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
è richiamato quale base dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto non legittimato secondo le forme richieste.
richiede, a pena di inammissibilità, l'iscrizione all'albo speciale della Corte di cassazione per poter proporre ricorso per cassazione tramite difensore.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto tramite difensore deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
- Quando una sentenza di primo grado non è appellabile perché ha irrogato la sola pena dell'ammenda, l'eventuale atto di appello deve essere riqualificato come ricorso per cassazione, se ne ricorrono i presupposti processuali.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto del requisito soggettivo del difensore comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabili profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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