Sentenza n. 4598/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per l’esecuzione del giudicato relativo all’attribuzione della carta elettronica, aveva liquidato le spese del giudizio di primo grado in € 500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva agito dinanzi al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero l’attribuzione della carta elettronica prevista per i docenti. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva liquidato le spese di lite in € 500,00 oltre accessori, motivando tale quantificazione con il carattere seriale e la natura della controversia. In appello è stata contestata esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo che l’importo fosse inferiore ai parametri ministeriali applicabili e non adeguatamente motivato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, elevandole a € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha riconosciuto l’ampia discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese e l’assenza di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari dopo l’abrogazione delle tariffe professionali. Tuttavia, il giudice deve considerare i parametri del d.m. n. 55/2014 e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti rilevanti, evitando liquidazioni meramente simboliche o manifestamente sproporzionate. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza spiegare la quantificazione né giustificare una compensazione parziale. La serialità, secondo il Consiglio di Stato, non giustificava di per sé la riduzione e poteva anzi aggravare la posizione dell’amministrazione che continuava a negare una pretesa già riconosciuta in sede giudiziaria. Le spese del grado d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento della domanda; è stata mantenuta la rifusione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica attribuita ai docenti; nel caso concreto, l’obbligo di attribuzione era stato riconosciuto da una sentenza del giudice civile posta a fondamento del ricorso per l’esecuzione del giudicato.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5
«delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»; «contrasti giurisprudenziali»
I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese, pur potendo il giudice discostarsene motivatamente entro i margini previsti e in relazione alle circostanze concrete.
art. 13, comma 6, l. 247/2012
Prevede la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali mediante decreto ministeriale.
art. 9, comma 1, l. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
Costituisce il limite legale alla liquidazione, impedendo la determinazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.
artt. 24 e 113 Cost.
Tutela dell’effettività della tutela giurisdizionale, che può essere compromessa da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e immotivatamente distante dai parametri applicabili.
art. 47 CDFUE
Rileva quale parametro sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato in relazione al principio di leale collaborazione e correttezza dell’amministrazione nei rapporti con i cittadini.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite e non è vincolato da minimi tariffari inderogabili, essendo state abrogate le tariffe professionali.
- Quando condanna una parte alle spese, il giudice deve comunque assumere i parametri del d.m. n. 55/2014 quale riferimento per la liquidazione e deve motivare gli scostamenti apprezzabili e rilevanti rispetto ai valori tabellari.
- La liquidazione delle spese non può ridursi a un importo simbolico o manifestamente insufficiente rispetto all’attività difensiva concretamente svolta, poiché ciò può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale.
- Il carattere seriale della controversia, considerato isolatamente, non giustifica una significativa riduzione delle spese né una compensazione parziale; quando l’amministrazione persevera nel negare una pretesa già riconosciuta giudizialmente, la serialità può assumere rilievo contrario alla riduzione.
- Nel giudizio d’appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese, il giudice può procedere direttamente a una nuova quantificazione equitativa, in applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello.
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