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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1278

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1278 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 11, subordinando tale approvazione a specifiche condizioni tecniche e di impiego. L'atto si fonda sulla valutazione positiva effettuata nell'ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento sui biocidi. Prevede inoltre un obbligo di etichettatura per gli articoli trattati o contenenti la sostanza, in ragione della sua classificazione come sensibilizzante della pelle categoria 1A.

Approvazione del 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente per l'impiego nei biocidi del tipo di prodotto 11.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 11, cioè ai preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, e disciplina l'approvazione del principio attivo 2-metilisotiazol-3(2H)-one ai fini dell'immissione sul mercato e dell'uso nell'Unione europea. Riguarda inoltre, in modo specifico, gli articoli trattati o contenenti tale sostanza, per quanto concerne gli obblighi di etichettatura all'immissione sul mercato. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l'approvazione decorre dal 1o gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2028.

Approvazione del 2-metilisotiazol-3(2H)-one per i biocidi del tipo di prodotto 11

Il regolamento di esecuzione approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 11, ossia i preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del relativo programma di esame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

La sostanza era già inclusa nell'elenco dei principi attivi esistenti da valutare. La Slovenia, quale autorità competente di valutazione, ha trasmesso la relazione di valutazione il 7 aprile 2016; successivamente, il 15 dicembre 2016, il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto di tali conclusioni. In base a tale parere, i biocidi del tipo di prodotto 11 contenenti la sostanza possono considerarsi conformi ai criteri dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche e condizioni.

Condizioni applicabili all'approvazione e all'autorizzazione dei prodotti

L'approvazione non è incondizionata, ma è subordinata alle specifiche e condizioni riportate nell'allegato. In sede di autorizzazione dei biocidi, l'autorità competente deve prestare particolare attenzione:

  • alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, se non già considerato nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo;
  • agli utilizzatori industriali e professionali;
  • alle acque di superficie e al suolo, per i prodotti utilizzati in sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi e piccole dimensioni con emissione diretta nelle acque di superficie.

Etichettatura degli articoli trattati

Poiché il 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1A ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli articoli trattati con la sostanza o che la contengono devono essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato. In particolare, il responsabile dell'immissione sul mercato deve garantire che l'etichetta riporti le informazioni previste dall'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Dati tecnici dell'approvazione

L'allegato del regolamento identifica la sostanza con denominazione comune 2-metilisotiazol-3(2H)-one e denominazione IUPAC 2-methylisothiazol-3(2H)-one, numeri CE 220-239-6 e CAS 2682-20-4. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è fissato a 950 g/kg. La data di approvazione è il 1o gennaio 2019 e la scadenza il 31 dicembre 2028.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 11, ai sensi dell'articolo 1, con rinvio alle specifiche e condizioni riportate nell'allegato.

Ambito tecnico e valutazione nel programma di esame

La sostanza è inserita nell'elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione secondo il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 ed è stata valutata per l'uso nel tipo di prodotto 11. La valutazione ha portato al parere del comitato sui biocidi del 15 dicembre 2016, che ha ritenuto il biocida conforme all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo. Inoltre, per gli usi esaminati, occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali e alle acque di superficie e al suolo per i prodotti impiegati in sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi e piccole dimensioni con emissione diretta nelle acque di superficie.

Etichettatura degli articoli trattati

La persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o contenente tale sostanza deve assicurare che l'etichetta rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, in ragione della classificazione della sostanza come sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Dati identificativi e requisiti di purezza

L'allegato indica la denominazione comune e IUPAC (2-methylisothiazol-3(2H)-one), i numeri CE 220-239-6 e CAS 2682-20-4, nonché un grado minimo di purezza del principio attivo pari a 950 g/kg. La nota precisa che il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l'equivalenza tecnica con il principio valutato.

Decorrenza dell'approvazione e durata

La data di approvazione è fissata al 1o gennaio 2019 e la scadenza al 31 dicembre 2028.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettatura dei prodottisalute e sicurezzamercato interno

Testo integrale

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