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Ordinanza

Ordinanza del 14/10/2015 n. 1449 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta Unica sulle scommesse - Artt. 52 e 56 T.F.U.E. - Normativa nazionale - Conformità - Rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, comma 2 del T.F.U.E..

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria sospende i procedimenti riuniti e rinvia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267, comma 2, TFUE, la questione relativa alla compatibilità della normativa italiana che assoggetta, anche retroattivamente, gli intermediari nazionali di operatori di scommesse stabiliti in altro Stato membro all’imposta unica sulle scommesse prevista dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1998, come modificati dalla legge di stabilità 2011. Il rinvio riguarda anche l’eventuale responsabilità solidale degli operatori esteri e valuta i principi di libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento, non discriminazione fiscale, parità di trattamento e legittimo affidamento.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla compatibilità dell’imposta unica sulle scommesse con gli artt. 52 e 56 TFUE

Rinvio pregiudiziale sull’imposta unica sulle scommesse

L’ordinanza dispone il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una questione interpretativa concernente la compatibilità della normativa italiana in materia di imposizione fiscale sulle scommesse con il diritto dell’Unione Europea. Il procedimento riguarda l’assoggettamento all’imposta unica, anche per periodi anteriori all’entrata in vigore della disciplina modificativa, degli intermediari nazionali che trasmettono i dati di gioco per conto di operatori di scommesse stabiliti in un diverso Stato membro dell’Unione Europea.

Procedimenti e richiesta delle parti

Nei due procedimenti riuniti, l’appellante ha richiesto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, chiedendo contestualmente la sospensione del giudizio nazionale.

La Commissione ha ritenuto la richiesta meritevole di accoglimento, rilevando che i dubbi interpretativi sollevati riguardano la conformità della legislazione nazionale al diritto dell’Unione e non possono essere risolti autonomamente dal giudice tributario nell’ambito della propria specifica competenza valutativa e argomentativa.

Restano impregiudicate le ulteriori questioni di legittimità e di merito dedotte dalle parti negli atti processuali e discusse nella pubblica udienza.

Normativa nazionale oggetto di verifica

La questione riguarda l’imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici disciplinata dagli artt. 1 e 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

La disciplina richiamata è quella risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011. Secondo la normativa considerata nel giudizio, l’imposta può gravare anche sugli intermediari nazionali che curano la trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Il rinvio prende in considerazione anche l’applicazione retroattiva dell’imposta, ritenuta rilevante ai fini della verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione e con il principio del legittimo affidamento.

Soggetti interessati

La questione pregiudiziale riguarda principalmente gli intermediari nazionali incaricati della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori esteri di scommesse.

In particolare, l’ordinanza richiama intermediari aventi le caratteristiche della società S. Ltd. In via eventuale, la verifica è estesa anche agli stessi operatori di scommesse stabiliti in altro Stato membro, qualora siano chiamati a rispondere dell’imposta in solido con i rispettivi intermediari nazionali.

Parametri del diritto dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia è chiamata a verificare se gli artt. 56 e 52 TFUE, interpretati alla luce della propria giurisprudenza, ostino a una normativa nazionale come quella italiana.

I parametri europei richiamati nell’ordinanza comprendono:

  • la libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’art. 56 TFUE;
  • la libertà di stabilimento, ai sensi dell’art. 52 TFUE;
  • il principio di parità di trattamento;
  • il principio di non discriminazione;
  • il principio del legittimo affidamento;
  • i principi europei in materia di discriminazione fiscale.

La verifica deve essere condotta con riferimento al settore dei servizi di gioco e scommessa e alla particolare posizione degli operatori stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, che operano attraverso intermediari nazionali.

Giurisprudenza europea richiamata

L’ordinanza richiama, quali precedenti rilevanti per l’interpretazione delle norme europee, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

  • Gambelli;
  • Placanica;
  • Costa e Cifone, in materia di giochi e scommesse;
  • Lindman, in materia di discriminazione fiscale;
  • Commissione c. Spagna, in materia di discriminazione fiscale;
  • Bianco e Fabretti, anch’essa riferita alla materia fiscale e alle scommesse.

Il rinvio mira quindi a ottenere una valutazione coordinata della normativa italiana alla luce della giurisprudenza europea sui giochi e sulle scommesse, della disciplina della libera prestazione dei servizi e dei principi di non discriminazione e tutela dell’affidamento.

Questione sottoposta alla Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia dovrà stabilire se gli artt. 52 e 56 TFUE, alla luce dei precedenti richiamati e dei principi generali del diritto dell’Unione, impediscano a uno Stato membro di prevedere che siano assoggettati all’imposta unica sulle scommesse:

  • gli intermediari nazionali che trasmettono i dati di gioco per conto di operatori stabiliti in un diverso Stato membro;
  • gli intermediari anche per periodi anteriori, mediante applicazione retroattiva della disciplina fiscale;
  • eventualmente, gli stessi operatori esteri, in solido con gli intermediari nazionali.

La questione riguarda quindi non soltanto l’esistenza dell’obbligo fiscale, ma anche la sua estensione soggettiva, la retroattività dell’imposizione e la possibile incidenza della disciplina sui rapporti transfrontalieri nel settore delle scommesse.

Effetti processuali dell’ordinanza

La Commissione ha disposto la sospensione dei procedimenti riuniti davanti a sé, in attesa delle determinazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Giustizia affinché quest’ultima si pronunci in via pregiudiziale sulla compatibilità della normativa nazionale con il TFUE. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti.

L’ordinanza è stata adottata a Milano il 29 settembre 2015.

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