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Ordinanza

Ordinanza del 15/10/2015 n. 203 - Corte Costituzionale

BILANCIO E CONTABILITA' PUBBLICA - Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia - Ricorsi promossi dalla Provincia autonoma di Trento e di Bolzano - Assunta violazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale - Rinuncia ai ricorsi - Accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo - Estinzione del processo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte costituzionale ha riunito i ricorsi promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano contro l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 133/2013, ritenuto lesivo dello statuto speciale e delle norme di attuazione in materia finanziaria. In seguito all’accordo di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, le Province hanno rinunciato ai ricorsi e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiarato estinto il processo con ordinanza del 23 settembre 2015, depositata il 15 ottobre 2015.

Estinzione dei giudizi di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 8, del d.l. n. 133/2013, a seguito della rinuncia delle Province autonome di Trento e Bolzano

Estinzione dei giudizi sull’art. 1, comma 8, del d.l. n. 133/2013

La Corte costituzionale ha definito, mediante ordinanza, due giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento contro l’art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia. La disposizione era stata convertita, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5.

Ricorsi e soggetti coinvolti

I ricorsi, iscritti ai numeri 28 e 29 del registro ricorsi 2014, sono stati promossi:

  • dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 26 marzo-7 aprile 2014 e depositato il 3 aprile 2014;
  • dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 31 marzo 2014 e depositato il 7 aprile 2014.

In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle impugnazioni perché le censure sarebbero state inammissibili o comunque infondate.

Parametri costituzionali e normativi invocati

La Provincia autonoma di Bolzano aveva censurato la disposizione in riferimento agli artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Le censure erano state formulate anche in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di finanza regionale e provinciale, nonché all’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Erano inoltre richiamati i principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

La Provincia autonoma di Trento aveva sollevato questioni in riferimento agli artt. 75, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché al principio di ragionevolezza.

Rinuncia ai ricorsi e accordo di finanza pubblica

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno raggiunto con il Governo un accordo in materia di finanza pubblica in data 15 ottobre 2014. In conseguenza di tale accordo, entrambe hanno rinunciato all’impugnazione dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 133 del 2013.

Le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, parte costituita nei giudizi.

Riunione dei giudizi

La Corte ha rilevato che i due ricorsi avevano a oggetto la medesima disposizione legislativa e che i parametri costituzionali e normativi invocati erano in larga parte coincidenti. Per tale ragione, i giudizi sono stati riuniti e trattati congiuntamente.

Effetti processuali della rinuncia

La Corte ha applicato l’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui la rinuncia al ricorso, quando viene accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo.

Pertanto, non è stata esaminata nel merito la legittimità costituzionale della disposizione impugnata né sono state valutate le doglianze relative alla violazione dello statuto speciale, delle norme di attuazione in materia finanziaria, dei principi di ragionevolezza e, per la Provincia di Bolzano, di leale collaborazione.

Decisione e date

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo.

L’ordinanza è stata adottata nella camera di consiglio del 23 settembre 2015, presso la sede della Corte costituzionale in Roma, con il giudice relatore Aldo Carosi. Il provvedimento è stato depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2015.

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