Ordinanza del 15/10/2015 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ordinanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza di appello - Richiesta di revoca o modifica - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale dichiara inammissibile l’istanza dell’Agenzia delle Entrate volta a revocare o modificare l’ordinanza con cui era stata sospesa, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., l’esecuzione di una sentenza d’appello pendente il ricorso per Cassazione. L’ordinanza di sospensione non è impugnabile né modificabile o revocabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 373 e 177 c.p.c.; nulla viene disposto sulle spese.
Inammissibilità dell’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
Inammissibilità dell’istanza di revoca o modifica della sospensione
La Commissione Tributaria Regionale esamina l’istanza proposta dall’Agenzia delle Entrate di VVV per ottenere la revoca o la modifica di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione di una sentenza d’appello, pronunciata ai sensi dell’art. 373 c.p.c. durante la pendenza di un ricorso per Cassazione. La Commissione dichiara l’istanza inammissibile, ritenendo che l’ordinanza non possa essere impugnata, modificata o revocata.
Procedimento originario e sospensione dell’esecuzione
In data 6 maggio 2015, mentre era pendente un ricorso in Cassazione proposto dalla società XXX s.r.l. contro la sentenza di secondo grado pronunciata dalla stessa Commissione il 24 maggio 2014, era stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza.
La sospensione era stata disposta richiamando l’art. 373 c.p.c., in considerazione della sussistenza del periculum in mora prospettato dalla società contribuente. Il rischio indicato consisteva nella necessità, per la società, di svendere i propri cespiti al fine di far fronte alla pretesa tributaria in attesa della decisione della Corte di Cassazione. I beni menzionati erano due locali pubblici adibiti a discoteca, situati rispettivamente ad Alassio e a Sestriere.
Istanza dell’Agenzia delle Entrate
Con ricorso del 30 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate di VVV ha chiesto la revoca o la modifica dell’ordinanza di sospensione, sostenendo che nel frattempo la società contribuente aveva venduto il ramo d’azienda di Alassio, relativo alla discoteca "xx Xxx".
Secondo l’Agenzia, tale vendita avrebbe prodotto due conseguenze:
- la società avrebbe realizzato autonomamente proprio l’evento che aveva indicato come rischio per ottenere la sospensione;
- il cespite patrimoniale sarebbe stato trasformato in denaro liquido, più facilmente sottraibile alle pretese dell’Erario.
Le parti hanno depositato le rispettive difese e sono state ascoltate all’udienza del 22 settembre 2015, fissata per la discussione dell’istanza.
Questioni di merito prospettate dalla contribuente
La Commissione precisa che, anche prescindendo dalle difese di merito della società XXX s.r.l., l’istanza dell’Agenzia deve essere dichiarata inammissibile per una ragione preliminare di carattere processuale.
La società aveva sostenuto che la garanzia patrimoniale non fosse diminuita, poiché il prezzo della vendita era stato accreditato sul conto della venditrice e risultava invariato dall’incasso fino alla data dell’udienza. Aveva inoltre dedotto che la vendita era stata determinata da necessità connesse a episodi di cronaca riguardanti i proprietari.
La Commissione non procede alla valutazione decisiva di tali argomenti, poiché ritiene assorbente l’ostacolo processuale relativo all’impossibilità di chiedere la revoca o la modifica dell’ordinanza.
Riferimenti normativi e natura dell’ordinanza
La Commissione rileva che l’Agenzia aveva richiamato impropriamente l’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, disposizione relativa alla sospensione dell’atto amministrativo impugnato.
L’ordinanza oggetto dell’istanza era invece stata pronunciata ai sensi dell’art. 373 c.p.c., come espressamente indicato nel relativo dispositivo. Tale disposizione disciplina la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per Cassazione.
Secondo la Commissione, l’art. 373 c.p.c. stabilisce espressamente la non impugnabilità dell’ordinanza di sospensione. Inoltre, in forza del combinato disposto degli artt. 373 e 177 c.p.c., l’ordinanza non è suscettibile neppure di modifica o revoca.
Ne consegue che l’eventuale sopravvenienza di fatti ritenuti idonei a incidere sui presupposti della sospensione non consente di instaurare un procedimento diretto a ottenere la revoca o la modifica dell’ordinanza stessa.
Decisione sulle richieste accessorie
La società contribuente aveva chiesto anche il risarcimento per lite temeraria e il rimborso delle spese giudiziali.
La Commissione esclude il risarcimento per lite temeraria, non ravvisando un caso manifesto di mala fede o colpa grave. Esclude inoltre il rimborso delle spese, rilevando che il procedimento incidentale non si conclude con la definizione di una specifica fase processuale determinata.
Dispositivo
La Commissione Tributaria Regionale:
- dichiara inammissibile l’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza pronunciata il 24 maggio 2014 tra XXX s.r.l., Agenzia delle Entrate di XVV, Agenzia delle Entrate di VVV e l’Agente della riscossione Torino Equitalia;
- dispone nulla sulle spese.
La decisione viene trasmessa alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 15 ott 2015Ordinanza del 15/10/2015 n. 203 - Corte Costituzionale
- Ordinanza · 15 ott 2015Ordinanza del 15/10/2015 n. 1455 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 14 ott 2015Ordinanza del 14/10/2015 n. 1449 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 8 ott 2015Ordinanza del 08/10/2015 n. 1420 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 6 ott 2015Ordinanza del 06/10/2015 n. 1413 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 6 ott 2015Ordinanza del 06/10/2015 n. 1414 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →