Risoluzione n. 269 del 27/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA del 10% prevista per gli impianti solari e per i beni destinati alla loro costruzione si applica in modo diverso a seconda della norma richiamata: per il n. 127-quinquies vale un criterio oggettivo, mentre per il n. 127-sexies serve la dichiarazione dell’acquirente e la cessione deve avvenire nell’ultima fase di commercializzazione. Ne deriva che pannelli, bollitori e pompe per impianti solari beneficiano del 10% solo nei casi e con le condizioni indicate dall’Agenzia.
Aliquota IVA ridotta per componenti di impianti termici solari
Aliquota IVA per componenti di impianti termici solari
La risoluzione affronta il regime IVA applicabile alle cessioni di componenti di impianti termici ad energia solare, in particolare pannelli solari, bollitori e pompe, alla luce del n. 127-quinquies e del n. 127-sexies della Tabella A, Parte III, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il chiarimento distingue tra la cessione dell’impianto in sé e la cessione dei beni finiti destinati alla sua costruzione.
Quesito posto dall’istante
La società istante opera nella produzione e vendita di apparecchi termosanitari, elettrodomestici di riscaldamento e condizionamento, e commercializza anche impianti termici solari, denominati kit solari, oltre alle singole componenti degli stessi.
La società chiede quale aliquota IVA si applichi alle cessioni di:
- pannelli solari;
- bollitori specifici per tali impianti;
- pompe di alimentazione del flusso del liquido termovettore; nei confronti di:
- distributori/commercianti;
- installatori/costruttori di impianti termici solari;
- utilizzatori finali.
Tesi sostenuta dal contribuente
L’istante distingue tra beni destinati esclusivamente agli impianti solari e beni potenzialmente utilizzabili anche per altre finalità.
In particolare, ritiene che:
- i pannelli solari e i bollitori ad intercapedine debbano sempre scontare l’aliquota IVA del 10%, perché non suscettibili di diversa destinazione rispetto alla costruzione/installazione di impianti solari;
- i bollitori ad una/due serpentine e le pompe di azionamento della circolazione forzata possano beneficiare del 10% solo se il cessionario rilascia una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, sulla destinazione dei beni alla costruzione/installazione di impianti solari.
Secondo la società, il n. 127-sexies dovrebbe essere interpretato in modo analogo al n. 127-quinquies, con prevalenza del requisito oggettivo del bene e non della natura soggettiva del cessionario.
Valutazione dell’Agenzia sul n. 127-quinquies
L’Agenzia richiama l’art. 16 del DPR n. 633/1972, che prevede l’aliquota ordinaria del 20% e l’aliquota ridotta del 10% per le operazioni comprese nella Tabella A.
Per il n. 127-quinquies, relativo agli impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, l’Amministrazione ribadisce un orientamento già espresso con la risoluzione n. 2/E del 20 gennaio 2000:
- il beneficio fiscale ha natura oggettiva;
- conta la tipologia dell’impianto;
- non rileva la qualità del cessionario ai fini IVA;
- l’agevolazione spetta sia se l’acquirente è utilizzatore finale, sia se opera come produttore, importatore, grossista o installatore.
La ratio della norma è individuata nel favorire beni diretti a soddisfare interessi generali, legati alla produzione di energia pulita e alla tutela ambientale.
Valutazione dell’Agenzia sul n. 127-sexies
Diversa è l’interpretazione del n. 127-sexies, che riguarda i beni, esclusi materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies.
L’Agenzia osserva che la formulazione della norma indica sia la natura del bene sia la sua destinazione funzionale. Il beneficio è quindi limitato ai beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell’impianto.
Viene richiamata anche la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, che aveva già chiarito che l’aliquota ridotta, quando prevista per beni finiti nella fase finale della commercializzazione, è subordinata al rilascio di una dichiarazione dell’acquirente circa l’utilizzazione dei beni.
Ne consegue che:
- il n. 127-sexies non ha la stessa struttura oggettiva del n. 127-quinquies;
- l’agevolazione spetta solo se i beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di destinazione alla costruzione o installazione degli impianti;
- l’aliquota ridotta si applica solo nelle cessioni intervenute nell’ultima fase di commercializzazione;
- non spetta nelle vendite a soggetti che operano nelle fasi intermedie della commercializzazione, come distributori o grossisti.
Conclusioni applicative al caso concreto
Per il caso prospettato, la risoluzione conclude che il n. 127-sexies è applicabile alle sole cessioni dei componenti di impianti termici solari effettuate dalla società istante:
- nei confronti di soggetti dediti all’installazione o costruzione di impianti termici ad energia solare;
- nei confronti degli utilizzatori finali, sempre che tali soggetti rilascino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante che i beni sono destinati alla costruzione degli impianti agevolati.
Restano quindi escluse dall’aliquota agevolata, per la norma in esame, le cessioni effettuate verso soggetti che svolgono attività di distribuzione o commercializzazione intermedia.
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