Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 270 del 27/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di riscossione accentrata dei compensi per attività medica e paramedica si applica anche ad associazioni non lucrative, se concedono locali attrezzati o organizzano servizi strumentali all’esercizio della professione sanitaria. Non rileva la forma giuridica dell’ente, ma la funzione svolta nella disponibilità dei locali e nell’organizzazione dei servizi.

Applicazione dell'obbligo di riscossione unitaria dei compensi nelle strutture sanitarie private

Applicazione dell’art. 1, commi 38-42, della legge n. 296/2006 alle strutture sanitarie private

La risoluzione esamina se l’obbligo di riscossione unitaria dei compensi per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, previsto dalla legge finanziaria 2007, si applichi alle associazioni di volontariato che mettono a disposizione locali per medici che operano autonomamente. Il chiarimento verte sull’ambito soggettivo e oggettivo della norma, con particolare attenzione alla nozione di "struttura sanitaria privata".

Il quesito posto dall’istante

La Confederazione Nazionale ALFA rappresenta che le associazioni aderenti sono enti non lucrativi operanti nel campo dell’assistenza e della beneficenza. In alcuni casi, all’interno dei locali utilizzati dalle associazioni vengono riservate stanze destinate all’attività di medici che svolgono la professione in autonomia.

L’istante chiede se, in tale situazione, trovi applicazione l’art. 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone alle strutture sanitarie private di riscuotere in modo unitario i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo mediche e paramediche rese nel proprio ambito.

La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo la Confederazione istante, le associazioni non possiedono i requisiti richiesti per qualificarsi come strutture sanitarie ai sensi del DPR 14 gennaio 1997, richiamato come atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private.

L’argomento difensivo è che la mera locazione di ambienti, anche se attrezzati per uso sanitario, non sarebbe sufficiente a integrare i requisiti previsti dal decreto. Di conseguenza, le associazioni ALFA, estranee all’attività professionale svolta nei locali concessi, non dovrebbero essere soggette agli obblighi di cui ai commi 38-42 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.

Il quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che i commi da 38 a 42 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno introdotto, a decorrere dal 1 marzo 2007, l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private.

In particolare, il comma 38 stabilisce che la riscossione deve essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, le quali devono:

  • incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversarlo contestualmente al medesimo;
  • registrare, nelle scritture contabili obbligatorie o in un apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione resa nell’ambito della struttura.

Finalità della norma e limiti applicativi

La risoluzione evidenzia che la disciplina è finalizzata a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti relativi a prestazioni di natura sanitaria. Tale ratio è strettamente collegata sia all’ambito oggettivo sia a quello soggettivo di applicazione.

Sul piano oggettivo, la circolare 15 marzo 2007, n. 13 e la risoluzione 13 luglio 2007, n. 171 precisano che l’obbligo di riscossione accentrata riguarda i compensi spettanti ai professionisti per prestazioni rese in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente. Non rientrano nell’obbligo:

  • i compensi per prestazioni rese dal professionista nell’ambito di un rapporto in cui la struttura sanitaria organizza i servizi medici e paramedici ed è parte del rapporto contrattuale con il cliente;
  • i compensi per prestazioni effettuate in regime di intramoenia.

In tali casi, secondo l’Agenzia, non sussistono le esigenze di monitoraggio dei pagamenti che giustificano la norma.

Nozione ampia di “struttura sanitaria privata”

Quanto al profilo soggettivo, la circolare n. 13 del 2007 viene richiamata per affermare una nozione ampia di struttura sanitaria privata. Essa è individuata essenzialmente in relazione all’attività di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.

Nel caso prospettato, per “struttura aziendale” deve intendersi l’immobile provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali all’esercizio dell’attività medica e paramedica.

Irrilevanza della forma giuridica e dello scopo di lucro

L’Agenzia precisa che non assume rilievo la forma organizzativa del soggetto che gestisce la struttura sanitaria privata. Essa può assumere la veste di:

  • società;
  • istituto;
  • associazione;
  • centro medico e diagnostico;
  • altro ente o soggetto privato,

con o senza scopo di lucro, anche se opera solo in modo non prevalente nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

Conclusione della risoluzione

La conclusione è che, qualora le associazioni ALFA mettano a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario dotati delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica, ovvero organizzino servizi strumentali a tale attività, esse sono obbligate, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 296/2006, ad effettuare in modo unitario la riscossione dei compensi dovuti per le prestazioni svolte nei medesimi locali.

In sostanza, la semplice natura non lucrativa dell’ente o la sua qualificazione associativa non escludono l’applicazione dell’obbligo; ciò che rileva è la disponibilità di locali attrezzati o l’organizzazione di servizi strumentali all’attività sanitaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.