Cassazione Civile, Ordinanza n. 09796/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015, con cui il Comune aveva disconosciuto l'esenzione per abitazione principale sul rilievo che non fosse provata la dimora abituale nell'immobile. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata perché la sola residenza anagrafica non era ritenuta sufficiente a dimostrare il requisito della dimora abituale. Con il ricorso per cassazione la contribuente, con unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e delle norme anagrafiche, sostenendo che la residenza anagrafica nell'immobile era stata trasferita dal 2010 e che spettasse al Comune provare il venir meno dei requisiti per l'esenzione, non alla contribuente dimostrarne la permanenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, l'esenzione IMU per abitazione principale richiede comunque, in capo al contribuente, la prova della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile. Ha inoltre ribadito che, in tema di agevolazioni tributarie, l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca, quando tali presupposti siano contestati. Ha quindi confermato la valutazione di merito della Corte tributaria regionale, che aveva escluso la prova della dimora abituale, precisando che la residenza anagrafica del 2010 e l'eventuale esenzione riconosciuta in anni precedenti non bastavano a provare il requisito per l'annualità 2015. Al rigetto sono seguite la condanna alle spese, la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e gli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la ricorrente ha denunciato violazione di legge quale vizio di legittimità del provvedimento impugnato
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i presupposti dell'esenzione tributaria grava sul contribuente che la invoca, quando il punto è contestato
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'onere probatorio nel processo tributario
art. 4 L. n. 1228/1954
richiamato dalla ricorrente in relazione alla residenza anagrafica
art. 5 L. n. 1228/1954
richiamato dalla ricorrente in relazione alla residenza anagrafica
art. 19 d.P.R. n. 223/1989
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della registrazione anagrafica
art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui richiedeva la dimora e residenza anagrafica del nucleo familiare anziché del solo possessore
art. 13, comma 2, quinto periodo, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
dichiarato illegittimo in via consequenziale dalla Corte costituzionale
art. 1, comma 707, lett. b, primo periodo, L. n. 147/2013
"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
dichiarato illegittimo nella parte in cui faceva riferimento anche ai componenti del nucleo familiare invece che al solo possessore
art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, L. n. 160/2019
dichiarato illegittimo in via consequenziale e poi ulteriormente modificato dal d.l. n. 146/2021
art. 5-decies, comma 1, d.l. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021
richiamato quale modifica successiva della disciplina IMU sull'abitazione principale
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del ricorso
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata in conformità alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 96, comma 3, c.p.c.
la condanna è stata parametrata in modo equo all'importo delle spese di lite
art. 96, comma 4, c.p.c.
è stata disposta la condanna in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di esenzione IMU per abitazione principale, dopo l'intervento della Corte costituzionale, il beneficio spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile, non essendo più richiesto che tali requisiti ricorrano anche per l'intero nucleo familiare.
- La residenza anagrafica, da sola, non prova la dimora abituale: quando tale requisito sia contestato, il contribuente deve fornirne prova concreta e specifica.
- In materia di agevolazioni tributarie, l'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava su chi la invoca; l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, ma non l'assenza del requisito agevolativo quando l'esenzione è contestata.
- La prova della dimora abituale va valutata con riferimento all'annualità d'imposta controversa e non può essere automaticamente desunta da circostanze o riconoscimenti relativi ad anni precedenti.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di fatto del giudice di merito che abbia escluso la prova della dimora abituale sulla base degli elementi acquisiti.
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